Nuovo codice dei Contratti Pubblici: digitalizzazione e BIM

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In questo momento è in corso il procedimento di approvazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Si tratta di un vero e proprio decreto legislativo che permetterà al Governo di regolamentare i Contratti Pubblici: inseriti digitalizzazione e BIM. La nuova norma ha come obiettivo l'adeguamento dei Contratti Pubblici alle normative europee e ai p...
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One Team commenta il nuovo codice appalti

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Riccardo Perego, CEO One Team: "Il nuovo codice degli Appalti è un primo passo verso la digitalizzazione". Saranno ora importanti i prossimi decreti attuativi per mettere in pratica la nuova versione del documento.Nel nuovo Codice degli Appalti di prossima pubblicazione è prevista una parte dedicata alla digitalizzazione, come già avvenuto nella pr...
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Decreto semplificazioni: nuove regole per i contratti sotto soglia nel Codice dei Contratti

Decreto semplificazioni: nuove regole per i contratti sotto soglia nel Codice dei Contratti

Il Decreto Semplificazioni, Decreto di Legge 16 luglio 2020, n 76, ha portato a una modifica del Codice dei Contratti.
In primis, si dispone che le procedure di affidamento lavori possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione purché questi vengano aggiornati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero il 17 agosto 2020.


Per le procedure sotto soglia il nuovo decreto prevede che non siano più richieste le garanzie provvisorie, eccetto per ragioni particolari legate alla specificità dell’appalto. Per i criteri di affidamento dei lavori si definiscono due modalità: l’affidamento diretto e la procedura negoziata, per gli appalti che superino i 5 milioni di euro, con consultazione di un numero variabile di operatori economici. Prima delle modifiche dell’attuale decreto erano state stabilite, con il Decreto “Sblocca Cantieri”, 5 soglie in base alle quali era definita la tipologia affidamento dei lavori:
• Fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto;
• Tra 40.000 euro e 150.000 euro tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori;
• Tra 150.000 euro e 350.000 euro tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
• Tra 350.000 euro e 1 milione di euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici;
• Sopra 1 milione di euro tramite procedura aperta.
Inoltre, sono definiti i termini massimi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori pari a due mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate. Violazioni di mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono costituire causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Al contrario per le procedure sopra soglia si ha una procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza” e una procedura negoziata nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria. Inoltre, le stazioni appaltanti possono per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale, ovvero quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016.
In questo scenario, per i contratti in fase di esecuzione sono previste ulteriori norme. Viene riconosciuto un SAL (stato di avanzamento lavori) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e a prescindere dagli accordi contrattuali. Viene anche riconosciuto il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza e viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture: comunicato ANAC

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture: comunicato ANAC

Il Comunicato dell'ANAC del 23/10/2019 (depositato il 04/11/2019) segnala le clausole del Bando tipo n. 1, sull'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sopra soglia con OEV, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici modificate dal DL Sblocca cantieri.

L’ANAC con Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi.
Successivamente è stato emanato il D.L. 32/2019, convertito con la L. 14/06/2019, n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, richiamate dal citato Bando-tipo.
La riforma avviata dal D.L. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del D. Leg.vo 50/2016.

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, il Comunicato segnala le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, di cui alla Delib. ANAC 1096/2016, contenuto nel predetto bando, si intende effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Le osservazioni sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con Delib. ANAC 10/01/2018, n. 2, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000 euro, approvato con Delib. ANAC 31/07/2018, n. 723, che si conformano al Bando-tipo n. 1/2017.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Entra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’Allegato I al Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura (V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 - Attività scolastiche; V.8 - Attività commerciali).

Si ricorda che dal 20/10/2019 è entrato in vigore anche il D.M. 12/04/2019, ha previsto l'eliminazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rendendo pertanto la normativa “prestazionale” di cui al Codice di prevenzione incendi da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Si veda in proposito Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa, con i chiarimenti recati dalla Circolare 15/10/2019, n. 15406.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Entra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.

Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.

Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

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Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it