Esistono degli incentivi per il fotovoltaico imprese cumulabili fra loro?

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Incentivi per il fotovoltaico per le imprese come il PNT 4.0 ed il Bonus Sud sono cumulabili fra di loro. Ecco perché!  Come ben sappiamo, i costi energetici rappresentano una grossa voce di spesa ogni azienda a prescindere dal fatto che si tratti di una grande impresa o di una PMI. Sono molti gli imprenditori a dover sostenere ogni anno quest...
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Rinnovabili ed imprese: il punto sul superbonus 110 per le aziende e tutti gli altri incentivi

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Alla scoperta di tutti i casi in cui le imprese possono beneficiare della maxi-detrazione del Superbonus 110% e di tutti gli altri incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese  Le occasioni per la riqualificazione energetica delle imprese sono strettamente correlate alla disponibilità di meccanismi di incentivo fiscale messi a di...
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Piano Transizione 4.0: le detrazioni per le imprese

Piano Transizione 4.0: le detrazioni per le imprese
Come funziona il piano Transizione 4.0? Cosa sono i beni strumentali nuovi? Quali sono i principali vantaggi? Quando si tratta di energie rinnovabili sono in molti a dichiarare di volerle implementare nella propria abitazione o, ancora meglio, nella propria azienda. Ricorrere alle energie rinnovabili infatti è sicuramente un ottimo modo per ridurre...
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La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

Valore Energia è al tuo fianco
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonus 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

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Alcune delle casistiche più comuni degli interventi per poter usufruire del superbonus 110%

Alcune delle casistiche più comuni degli interventi per poter usufruire del superbonus 110%

Possiedi un immobile con più unità immobiliari accatastate distintamente? L’inquilino del tuo appartamento può beneficiare del superbonus 110%? Cosa succede nel caso di successione o di vendita dell’immobile e delle sue unità abitative? Scopri chi in questi casi può beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Quando si parla del superbonus 110% non si può fare a meno di avere a che fare con tantissimi dubbi e domande. Se da un lato la normativa non è affatto chiara, dall’altro anche i casi particolari sono numerosissimi, anche se magari alcuni di questi presentano diversi punti in comune con altri.
Uno dei casi che sicuramente riguarda moltissimi chiarimenti è quello riguardante l’edificio di un unico proprietario ma con unità abitative accatastate distintamente. Un edificio di questo tipo,  può beneficiare del superbonus 110%? Oppure, l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%? Ed ancora, cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Valore Energia, forte del suo know-how accumulato durante la loro esperienza pluriennale del settore ha cercato di rispondere a queste domande in questo approfondimento.

Requisiti per il superbonus 110
Prima di iniziare la nostra disamina dobbiamo tenere in considerazione che si può beneficiare del superbonus in questione anche nel caso di una singola unità immobiliare. D’altronde il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario, quindi alla persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.
A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.
Messa in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti.
Infine, come ovvio che sia, entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari
Ma cosa succede nel caso in cui l’edificio è completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari, quindi in comproprietà, anche se presenta unità abitative distinte?
Nel caso in cui l’edificio sia di proprietà “monofamiliare” o di una sola persona, non si può usufruire del Superbonus. Questo perché verrebbe a mancare il requisito fondamentale per la costituzione di un condominio. A questo proposito il paragrafo 1.1 della circolare dell’Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020, specifica infatti che la maxi-detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?
Stando a quanto conferma il Fisco, anche tramite la Guida dell’Agenzia delle entrate rilasciata a Luglio di questo anno, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile. Per farlo però dovrà ottenere l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di riqualificazione energetica da parte del proprietario.
Ad esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su altre due unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo su di un terzo edificio. A quel punto però potrebbe farlo l’inquilino: in questo caso ovviamente i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti.
Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

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Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?

Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?

Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.

I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

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