I Criteri Ambientali Minimi per il vetro in edilizia

Il criteri ambientali minimi per il vetro in edilizia
L'Ente Italiano di Normazione UNI ha recentemente redatto una guida alla normativa vigente sul vetro in edilizia. Nell'architettura contemporanea, infatti, sempre più si denota il ricorso all'utilizzo del vetro, grazie innanzitutto alla sua immagine elegante, leggera e trasparente.Tuttavia, la scelta del vetro come materiale di un complesso archite...
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Pucci Eco, fa risparmiare l’acqua dal 1990!

Pucci Eco, fa risparmiare l’acqua dal 1990!
All'inizio degli anni '90 Pucci inventò la prima cassetta a doppio tasto della storia, la Eco che ha poi fatto una lunga strada fino alle cassette Eco Matic ed Eco Sfioro di oggi. Lo slogan pubblicitario della prima Eco fu "Acqua, oro del futuro", un concetto in forte anticipo sui tempi e che sarebbe diventato centrale nella consapevolezza ecologic...
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Dalle passerelle alle strade di Dubai, il brand Cavalli diventa una torre extralusso

Cavalli Tower Cavalli Tower
Cominceranno quest'anno i lavori per la Cavalli Tower a Dubai, che dureranno quattro anni, costruzione preannuniciata lo scorso settembre. Si tratta dell' ultimo progetto di architettura e interior design della maison di moda Roberto Cavalli, pensato da Shaun Killa. Un grattacielo ultra lusso di 70 piani, progettato in collaborazione con DAMAC Prop...
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Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Cassazione, sentenza 6321/2020. Il direttore dei lavori non è responsabile per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali e infortuni

Cassazione, sentenza 6321/2020. Il direttore dei lavori non è responsabile per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali e infortuni

Tale sentenza nasce da un avvenuto infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un condominio di Perugia nel 2018. I congiunti del defunto chiesero la condanna al direttore dei lavori e il risarcimento dei danni subito dagli attori in conseguenza al decesso. In tale occasione il giudice di primo grado e la Corte d'Appello di Perugia rigettarono la domanda in quanto non si poteva ritenere il direttore dei lavori responsabile del decesso in quanto questi non aveva mai assunto alcun impegno di controllo delle attività di cantiere e di responsabile della sicurezza dei lavori.

La Cassazione ha dunque confermato le conclusioni raggiunte dal Tribunale territoriale e dalla Corte d'Appello, dichiarando il direttore dei lavori assolto da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto. Il direttore dei lavori ha difatti l'obbligo di vigilare affinché i lavori siano eseguiti in maniera conforme al progetto, al capitola e alla normativa vigente. Questi può essere ritenuto responsabile degli infortuni e dei difetti d'opera derivanti da vizi professionali solo se regolarmente incaricato dal committente, oppure nel caso in cui con il suo operato eserciti ingerenza nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico rientra tra i gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669, Cod. civ. e pertanto può essere denunciata entro il termine di un anno dalla scoperta.

FATTISPECIE
Gli acquirenti di unità immobiliari di un condominio chiedevano il risarcimento dei danni derivanti da una carente realizzazione dell’isolamento termico del porticato, dell’androne e dei rivestimenti esterni dell’edificio che riduceva la resistenza climatica delle pareti del 50 per cento. I giudici di primo grado consideravano tardiva l’istanza ritenendo applicabile il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495, Cod. civ. per la denuncia dei vizi da parte degli acquirenti. La domanda veniva viceversa accolta in secondo grado in quanto la Corte d’Appello la qualificava come azione di responsabilità ex art. 1669, Cod. civ., esperibile entro un anno dalla scoperta dei vizi (se rilevati nei dieci anni dal compimento dell’opera). Il venditore si opponeva sostenendo che i difetti non avessero il carattere di “gravità” e che quindi rientrassero nella previsione di cui all’art. 1667, Cod. civ..

CONFIGURABILITÀ DEL "GRAVE DIFETTO"
La Corte di Cassazione (ord. C. Cass. civ. 04/09/2019, n. 22093), nel confermare la sentenza della Corte d'Appello, ha ribadito che l’art. 1669, Cod. civ. configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Ai sensi di tale articolo sono inclusi tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".

Ciò posto, secondo la Suprema Corte, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Ed infatti configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50 per cento della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ DEL VIZIO COSTRUTTIVO
Infine la Corte ha ricordato che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669, Cod. civ., ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668, Cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, al quale spetta di accertare la gravità dei vizi che, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile. Tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

L’Autunno Digital di Snaidero: strategia “mobile first” e campagna multicanale rivoluzionano la comunicazione

L’Autunno Digital di Snaidero:  strategia “mobile first” e campagna multicanale rivoluzionano la comunicazione

Interattiva, mobile e multicanale, la campagna d’autunno Snaidero parla un linguaggio 100% digital. Obiettivo? Ridisegnare la customer experience nell’era del cliente digitale.

La diffusione dell’utilizzo dei Social Media e dei dispositivi Mobile sta modificando profondamente le modalità di interazione tra le aziende e i propri clienti.  Una constatazione che in Snaidero è diventata strategia con un ampio progetto di ridisegno della Customer Experience sfociato in questi giorni con il lancio di una campagna di comunicazione 100% digital, rigorosamente multicanale ed interattiva.

Il primo passo è stata la messa online del nuovo Sito Mobile: oggi, solo in Italia, una persona su due, in età compresa tra i 18 e i 74 anni, naviga in rete da dispositivo mobile. Per questo, con un’impostazione “mobile first” il sito www.snaidero.it si è rinnovato nella sua versione per smartphone con una veste grafica ideata per migliorare l’esperienza delle persone che si connettono in mobilità. Innovativo il servizio “Chiedi il tuo progetto” attraverso il quale l’utente può richiedere online una progettazione gratuita avvalendosi anche di una live chat curata da un architetto, a disposizione per supportare il privato nella delicata fase della definizione delle idee e dell’elaborazione del progetto.

Questo ha significato per Snaidero ri-progettare il Customer Journey il viaggio del cliente, dalla scoperta online, all’acquisto sul punto vendita, usando non solo la tecnologia, ma anche una serie di servizi ad alto valore aggiunto per accompagnare il cliente nel suo percorso.

Snaidero presenta Opera nella nuova versione con anta in alluminio

Snaidero presenta Opera nella nuova versione con anta in alluminio

Opera di Snaidero è l’emblema delle cucine classiche dotate di una eleganza senza tempo che in questa particolare versione con anta in alluminio regala un’atmosfera contemporanea ed estremamente sofisticata: solida, pratica e confortevole, si sviluppa su volumi importanti, vere e proprie architetture in cucina. Lo spazio è il protagonista di un sistema pensato per la velocità della vita contemporanea, l’organizzazione degli spazi e la necessità di mixare tecnologia e funzionalità.

Fulcro funzionale ed estremamente pratico il Container Snaidero presente nell’armadiatura in legno Rovere Dry. Una risposta concreta per chi desidera una soluzione intelligente che sappia sfruttare al massimo lo spazio presente in cucina, questa “stanza nella stanzapuò essere attrezzata secondo le personali esigenze. Disponibile in due dimensioni, da 150 e 220 cm, si propone con 3 differenti soluzioni di attrezzatura interna: lavanderia, dispensa e mista, consentendo una facile organizzazione di quegli oggetti che in una casa, soprattutto se piccola, trovano difficile collocazione.

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