Due appartamenti su cinque livelli con piscina sul tetto

Eclisse
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Piscina fuori terra o gonfiabile: quando sono necessari i permessi

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Natura pertinenziale di una piscina rispetto al complesso delle opere autorizzate

Natura pertinenziale di una piscina rispetto al complesso delle opere autorizzate

Il Consiglio di Stato ha chiarito che appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione di una piscina e al suo collocamento all'interno di un compendio, quando l’impatto del manufatto deve essere considerato nel contesto complessivo delle opere autorizzate dal permesso di costruire.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Comune di Genova aveva ordinato la demolizione di alcune opere e precisato, tra l’altro, che la piscina e i relativi locali accessori configuravano opere in totale difformità dal titolo edilizio in quanto realizzati su area diversa rispetto a quella rappresentata in progetto e con dimensioni diverse.
Il TAR precisava poi che la diversa localizzazione del manufatto e le sue maggiori dimensioni erano sufficienti a configurare la realizzazione di opere in totale difformità che, in quanto tali, rendevano doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria.

La ricorrente sosteneva invece che la localizzazione della piscina realizzata in prossimità della localizzazione progettuale originaria doveva essere considerata in un contesto complessivo, visto che l’oggetto del permesso di costruire era tutto il parco di una villa monumentale e la sistemazione delle aree interne, rispetto alle quali la piscina e la sua positura all’interno del compendio costituivano elementi pertinenziali di minor rilevanza.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, con la Sent. C. Stato 01/10/2019, n. 6576, ha precisato che in una ottica di proporzionalità o normalità, che è sempre presente nella valutazione giurisdizionale sulla natura pertinenziale delle opere, appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione della piscina e al suo collocamento all’interno del compendio, quando complessivamente l’impatto del manufatto deve essere mediato con la considerazione complessiva delle opere autorizzate dal permesso di costruire.

Pertanto, la natura pertinenziale di una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, determina l’inapplicabilità della regola demolitoria valevole per le variazioni essenziali, dovendo invece imporre una considerazione in concreto della procedura da adottare, una volta assodata la reale natura delle opere.

 


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Per la realizzazione di una piscina interrata è necessario il permesso di costruire

Per la realizzazione di una piscina interrata è necessario il permesso di costruire

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, determinano la creazione di nuova volumetria e integrano interventi di nuova costruzione, necessitano quindi del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato e rimessa pertinenziale, insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, aveva agito per l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno.

Con riferimento al locale ad uso garage e deposito, è stato documentato l’avvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria nelle more della definizione del giudizio. Inoltre, con riferimento alle opere esterne sostanziatesi nella realizzazione di illuminazione e dell’impianto di irrigazione, il ricorso è stato accolto parzialmente in considerazione del carattere di mero complemento dell’arredo e delle dotazioni essenziali.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della piscina interrata e le ulteriori opere di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti e del portico, il Tribunale ha affermato quanto segue.

PRINCIPI GIURIDICI
Occorre una visione di insieme delle opere edilizie, che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere.

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessitano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Leg.vo 42/2004, in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.

Inoltre, avendo riguardo al profilo urbanistico, non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza, allorché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

Analogo discorso deve essere seguito anche per le ulteriori opere - di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti, del portico, peraltro di non esigua consistenza, nonché di installazione di pannelli solari - idonee ad incidere sul contesto paesaggistico di riferimento.

CONCLUSIONI:
Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, la Sent. TAR. Lazio Roma 07/10/2019, n. 11586, ha ritenuto evidente che le suddette opere realizzate dal ricorrente non potevano essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it