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Attestazione SOA obbligatoria per i cantieri privati

L'attestazione SOA è obbligatoria per tutte le imprese edili nei cantieri privati, che svolgono un lavoro per raggiungere bonus edilizi. Ci sono però, diverse regole per le attestazioni SOA di lavori pubblici rispetto al settore privato. La stessa Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, lo chiarisce nella risposta n.1 del 20 marzo 2023, in cui sono state forniti chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge 21/2022 che ha introdotto l'obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori per un importo superiore ai 516.000 euro, come condizione per richiedere i bonus edilizi in cantieri privati.

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l'obbligo di attestazioni SOA nei cantieri: secondo la Legge "Taglia Prezzi" 51/2022, di conversione del DL 21/2022, esclusivamente le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano ad ottenere il Superbonus, con sottolineato l'importo minimo dei 516.000 euro per le opere private. Viene comunque previsto un periodo transitorio che si estenderà fino al 30 giungo 2023, data entro la quale occorrerà solo dimostrare di aver richiesto agli enti certificatori di avviare il procedimento di attestazione. Dal 1° luglio 2023, le imprese edili dovranno necessariamente aver ottenuto la certificazione per poter svolgere i lavori.
La certificazione SOA come requisito imprescindibile si applica a tutti i cantieri interessati dai bonus edilizi, non solo quindi quelli attinenti al Superbonus. Infatti sono inclusi: Ecobonus classico, Sismabonus classico, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate e Bonus barriere architettoniche. Per questi ultimi bonus citati, la certificazione è resa obbligatoria nel caso si debba usufruire del bonus attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per il Superbonus invece, si applica in qualsiasi caso il requisito.

La Commissione speciale dei Lavori Pubblici precisa che il riferimento all'articolo 84 del d.lgs. 50/2016 è un rinvio formale ad una disposizione dell'ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. L'interpretazione mira a favorire l'attività di verifica verso il committente, che non sarà tenuto a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all'identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l'impresa deve dimostrare di possedere.

Per qualificare l'impresa, non è necessario trovare una corrispondenza tra le categorie SOA e i lavori da eseguire. Basterà però accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una professionalità qualificata che abbia coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti  e quelli dimostrati per ottenere la SOA.

Vengono considerate coerenti e idonee con i lavori oggetto di bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie di certificazione SOA:
-OG1 (Edifici civili e industriali);
-OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
-OG11 (Impianti tecnologici);
-OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
-OS21 (Opere strutturali speciali);
-OS28 (Impianti termici e di condizionamento).
Viene specificato che non sarà necessario avere in possesso un attestato nella classifica di importo che sarebbe richiesta in un appalto pubblico; viene considerato sufficiente essere in possesso della prima classifica.

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