Attestazione SOA obbligatoria per i cantieri privati

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L'attestazione SOA è obbligatoria per tutte le imprese edili nei cantieri privati, che svolgono un lavoro per raggiungere bonus edilizi. Ci sono però, diverse regole per le attestazioni SOA di lavori pubblici rispetto al settore privato. La stessa Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, lo chiarisce nella risposta n...
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Certificazione SOA obbligatori per lavori di riqualificazione superiori a 516 mila euro

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A partire dal prossimo gennaio le imprese interessate a effettuare i lavori di riqualificazione su immobili e condomini dovranno, nel caso di importi superiori a 516 mila euro, dotarsi della qualificazione Soa, per i lavori avviati dal 1° Gennaio 2023. E' l'emendamento al Decreto Ucraina approvato l'8 maggio nelle commissioni Finanze e Industria al...
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Attestazione SOA: estensione periodo di sospensione delle istruttorie

Attestazione SOA: estensione periodo di sospensione delle istruttorie

L’ANAC, in relazione all’emergenza sanitaria in atto ed in risposta alla richiesta di General SOA, ammette un ampliamento del periodo di sospensione della procedura per chiarimenti o integrazioni documentali consentito dalle norme.

Nel dettaglio, il Comunicato ANAC 04/03/2010 (testo allegato) chiarisce che per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, la sospensione dell’istruttoria di massimo 90 giorni per chiarimenti e integrazioni documentali consentita dall’art. 76 del D.P.R. 207/2010, comma 3, possa ulteriormente estendersi fino ad un massimo di 150 giorni.

Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, in relazione alle quali le SOA dovranno valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari.

Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.

Si noti che il Comunicato ANAC - emesso il 4 marzo e quindi in data antecedente al completo “lockdown” del Paese disposto con i successivi decreti in data 10 e 12 marzo - fa riferimento solo alle zone c.d. “rosse” inizialmente previste. A seguito dei successivi sviluppi si ritiene tuttavia che quanto indicato si possa estendere alle imprese situate su tutto il territorio nazionale.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Coefficiente di rivalutazione tariffe SOA per il 2020

Coefficiente di rivalutazione tariffe SOA per il 2020

L'ANAC, con il Comunicato del Presidente in data 19/02/2020, ha reso noto il coefficiente di aggiornamento delle tariffe SOA per il 2020 (rif. Allegato C al D.P.R. 207/2010).

Con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dall'Allegato C al DPR n. 207/2010, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010, è pari a 1,310.

Si rammenta che - essendo tutt'ora vigente il Titolo III della Parte II del D.P.R. 207/2010 concernente il sistema di qualidficazione ed i requisiti per i soggetti esecutori di lavori pubblici (artt. da 60 a 96 del D.P.R. 207/2010) - è da considerarsi vigente anche l'Allegato C del medesimo D.P.R. 207/2010, richiamato da tali articoli, come previsto dall'art. 217 del D. Leg.vo 50/2016.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Avvalimento dell’attestazione SOA e contenuto del contratto

Avvalimento dell’attestazione SOA e contenuto del contratto

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha ribadito che l’avvalimento dell’attestazione di qualificazione per i lavori pubblici (attestazione SOA) non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.

AVVALIMENTO DI GARANZIA E AVVALIMENTO TECNICO - La pronuncia TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha preventivamente richiamato la distinzione tra:
- avvalimento c.d. “di garanzia”, che ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria;
- avvalimento c.d. “operativo” o “tecnico”, che ha invece ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto.
L’avvalimento di garanzia non comporta che il relativo contratto si riferisca alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale. Diversamente, nell’avvalimento tecnico sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.
Si richiama in proposito anche C. Stato 28/02/2018, n. 1216.

AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA - L’attestazione SOA non si connota quale mero requisito di ordine economico-finanziario, ma ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, è riferita anche alle capacità tecniche e professionali dell’impresa. Pertanto, la qualificazione dell’avvalimento in questione come di mera garanzia (quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione) deve essere esclusa, con la conseguenza che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione quando l’avvalimento riguarda l’attestazione SOA, che viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’impresa.
Il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio. In altre parole, l’avvalimento dell’attestazione SOA non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.
Questa conclusione è in linea con la prevalente giurisprudenza. Si citano a titolo di esempio: C. Stato 16/05/2017, n. 2316; C. Stato 12/05/2017, n. 2226; C. Stato 23/02/2017, n. 852.

OGGETTO DELL’AVVALIMENTO NON DETERMINATO MA DETERMINABILE - La pronuncia in oggetto TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha inoltre richiamato la precedente C. Stato Ad. Plen. 04/11/2016, n. 23, secondo la quale non si configura la nullità del contratto di avvalimento nel caso in cui una parte dell’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato, sia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, ritenuta peraltro non applicabile al caso specifico nel quale non solo una parte, ma l’intero oggetto del contratto non è risultato agevolmente determinabile, visto che il contratto non individuava in alcun modo risorse e attrezzature messe a disposizione.

 

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