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Nuovo Codice Appalti: il Bando tipo ANAC per i progetti oltre i 215.000 euro

L'art.14 del Nuovo Codice Appalti stabilisce la soglia dei 215.000 euro come limite per gli appalti pubblici e per la fornitura di beni e servizi di architettura e ingegneria. ANAC è pronta a intervenire con un Bando tipo, che regoli le procedure per le gare e i contratti che superino la soglia europea prefissata, che vengono aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa.

ANAC è intervenuta tempestivamente per presentare un sistema di bando tipo, che permetta alle stazioni appaltanti di inserirsi agevolmente nella fase iniziale di applicazione del Nuovo Codice Appalti, entrato in efficacia dal 1° luglio scorso. Le nuove disposizioni fornite infatti, avrebbero potuto generare diverse interpretazioni e applicazioni rispetto a quanto stabilito dal Codice, rischiando quindi di causare rallentamenti nelle procedure.

Il limite fissato secondo l'art.14 di 215.000 euro per le gare di progettazione, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti in maniera diretta se i lavori hanno un importo inferiore ai 150.000 euro, anche senza consultare più operatori economici, dietro però verifica che i soggetti scelti dispongano di esperienze documentate idonee all'esecuzione dei lavori.

Le stazioni appaltanti possono procedere con l'affidamento diretto anche nel caso di servizi e forniture in cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura, oltre che l'attività di progettazione, che abbiano un importo inferiore ai 140.000 euro, anche senza consultare più operatori economici come sopra.

Per lavori di importo pari o superiore ai 150.000 euro, occorre adottare una procedura negoziata senza Bando, consultando però almeno 5 diversi operatori economici, selezionati a partire da indagini di mercato o attraverso elenchi di operatori economici.
Per i lavori che hanno un importo pari o superiore al milione di euro e fino alle soglie stabilite dall'art.14, bisogna adottare la procedura negoziata senza bando, con la consultazione di almeno 10 operatori economici.

Per l'affidamento di servizi e forniture, in cui rientrano servizi di architettura e ingegneria, di importo pari o maggiore a 140.000 euro e fino alle soglie stabilite dall'art.14, si può adottare la procedura negoziata senza Bando, ma con una precedente consultazione di almeno 5 operatori economici.

I servizi invece, che superano i 215.000 euro, in cui rientrano anche le gare di architettura e ingegneria, sono definiti sopra soglia. Tra queste, sono incluse le gare di architettura e ingegneria che superano la soglia stabilita dall'art.14 del d.lgs. 36/2023, per gli appalti pubblici, le forniture di servizi e i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.

Il Bando tipo ANAC, in efficacia a partire dal 7 luglio 2023, vede la sua applicazione alle gare di architettura e ingegneria che siano di importo pari o superiore ai 215.000 euro. Queste sono affidabili attraverso il criterio dell'offerta più vantaggiosa, secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo.

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