Il Governo accoglie la proposta dell’Autorità anticorruzione e inserisce nel “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) l’esonero fino al 31 dicembre 2020 dei contributi da versare in sede di gara.
L’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) dispone che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 1 della L. 266/2005, comma 65 (vedi Contributi all’ANAC sui contratti pubblici: importi e modalità di adempimento (2019)), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020.
Dal canto suo l’Autorità, con Comunicato del 20/05/2020, ha chiarito che per il periodo in oggetto sono esonerati dal versamento del contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera o);
- gli operatori economici, di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera p), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
- è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati, mentre per le procedure già avviate alla data del 18/05/2020 la contribuzione è comunque dovuta;
- per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara (quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio, vedi Bandi e avvisi di gare pubbliche: contenuti e modalità di pubblicazione) oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG (Rischio operativo nelle concessioni di costruzione e gestione (C. Stato 3653/2016)) e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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L'ANAC ha realizzato un Documento ricognitivo delle disposizioni vigenti ed un Vademecum rivolti alle stazioni appaltanti al fine di assicurare celerità alle procedure di affidamento dei contratti pubblici in concomitanza con l’emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19.
Al fine di fornire supporto alle stazioni appaltanti per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria in atto e procedere con la massima celerità, l'ANAC ha pubblicato i seguenti documenti.
I. Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento
Con tale documento l’ANAC fornisce un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delib. ANAC 09/04/2020, n. 312 (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: indicazioni ANAC su esecuzione e gare), dell’art. 103, del D.L. 18/2020 e dell’art. 37, del D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto.
Il documento richiama in particolare:
- le indicazioni europee, relative alla Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (si veda Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE);
- le disposizioni rilevanti del Codice dei contratti pubblici, che in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento consentono l’accelerazione della procedura o lo svolgimento della stessa con modalità semplificate;
- provvedimenti emanati nel contesto della attuale fase emergenziale, quali il D.L. 18/2020 e l'Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 630, unitamente ad alcune ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.
II. Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici
Il vademecum fornisce alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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La conoscenza di elementi economici nella fase della valutazione dell'offerta tecnica condiziona la Commissione di gara, compromettendo la garanzia di imparzialità della valutazione.
FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento in concessione, di durata trentennale, di due farmacie di proprietà comunale. La ricorrente era stata esclusa dalla gara perché nella sua offerta tecnica erano contenute le indicazioni relative, oltre al canone iniziale, ai canoni annui, fissi e variabili, nonché i ricavi e i costi, per merci, personale, servizi, locazione, oneri di concessione, oneri diversi e ammortamenti, relativi ai tre anni di gestione.
Al riguardo il Consiglio di Stato, sentenza 09/01/2020, n. 167 ha fornito un interessante riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale.
FONDAMENTO E FINALITÀ
Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. Tale principio costituisce, dunque, presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.
REGOLE E APPLICAZIONE
Il principio si declina in una triplice regola, per cui:
a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione;
b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.
Tali regole operative trovano applicazione nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade, appunto, solo laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
ELEMENTI ECONOMICI AMMESSI NELL’OFFERTA TECNICA
Il divieto di commistione, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara. Conseguentemente:
- è stata ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto;
- è stato escluso che la commistione di elementi dell'offerta tecnica con quella economica possa arrecare un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte quando gli elementi di quest'ultima anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d'asta ribassabile o se gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica.
GARANZIA DI IMPARZIALITÀ DELLA COMMISSIONE DI GARA
In conclusione il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità della sanzione espulsiva, ha ribadito che la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, con la sentenza 31/10/2019, n. 263, ribadisce che nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato il principio di rotazione è sempre e comunque rispettato e che pertanto l’operatore uscente può parteciparvi senza necessità di apposita motivazione della Stazione appaltante.
FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata sotto soglia per la manutenzione di automezzi di proprietà del servizio di giardineria del Comune. Il ricorrente secondo classificato sosteneva che l’aggiudicazione fosse illegittima per violazione del principio di rotazione stabilito dall’art. 36, D. Leg.vo 50/2016 in relazione all’omessa esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria, in quanto gestore uscente presso la Stazione appaltante del medesimo servizio di manutenzione.
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE APERTE
Al riguardo il TRGA, anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (vedi il testo da ultimo aggiornato con Delibera 10/07/2019, n. 636), ha affermato che il principio di rotazione, stabilito per i contratti sotto soglia dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Ed infatti, quando la Stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo.
Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato che dall’avviso dell’indagine di mercato risultava che l’invito a partecipare alla gara era esteso a tutti coloro che avessero manifestato interesse, purchè fossero in possesso dei prescritti requisiti. La Stazione appaltante, stabilendo di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori che avevano manifestato interesse nell’ambito dell’indagine esplorativa, aveva pertanto effettivamente aperto al mercato “in termini di concorrenza pura”. Tale circostanza, secondo il TRGA, ha determinato la non operatività del principio di rotazione.
ONERE DI MOTIVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Infine è stato precisato che nelle procedure aperte al mercato la partecipazione dell’operatore uscente non necessita di apposita motivazione da parte della Stazione appaltante. Ed infatti un simile onere rileva nel solo caso di deroga al principio di rotazione quando si tratti di procedura ristretta, mentre non sussiste in presenza di una procedura aperta al mercato, rispetto alla quale il principio di rotazione non trova applicazione.
CONCLUSIONI
Sulla base delle suesposte considerazioni e in assenza, nella lex specialis, di limitazioni in ordine al numero dei partecipanti alla procedura, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di rotazione e ha conseguentemente respinto il ricorso.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Il Ministero delle infrastrutture e trasporti rende noto l’avvio della piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP) che realizza il Sistema a rete tra il MIT, le Regioni e Province autonome.
Dal 01/07/2019 ha preso il via il Sistema a rete per la pubblicazione dei dati concernenti i contratti pubblici, che vede la cooperazione tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti (Servizio contratti pubblici) e le Regioni e Province autonome per la realizzazione del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi.
A partire da tale data (o dalla data successiva di attivazione della piattaforma unica delle trasparenza e pubblicità in ciascuna regione, che sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli Osservatori regionali):
- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio contratti pubblici disponibile all’indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest’ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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