Restauro, ristrutturazione e nuova costruzione: caratteristiche e differenze

Restauro, ristrutturazione e nuova costruzione: caratteristiche e differenze

La Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle differenze tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.


FATTISPECIE
Nel caso in esame, Il Tribunale di Agrigento, veniva adito per l'annullamento del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare in relazione ai reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/01, art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 e art. 734 del Codice penale, ritenuti integrati attraverso la realizzazione sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.

Il Tribunale accoglieva il riesame annullando il decreto, su rilievo dell'intervenuta realizzazione di un legittimo intervento di generale ristrutturazione del complesso, effettuato sulla base di regolari titoli concessori ed autorizzatori.

Avverso il predetto decreto proponeva ricorso il PM poiché il Tribunale, nella parte in cui sembrava sostenere che l'intervento in esame integrava un'attività di restauro conservativo, non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie che illustravano l'intervenuta realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in esame, con modifica d'uso, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.

Si trattava in particolare della realizzazione di un ampio parcheggio, previi significativi sbancamenti, terrazzamenti, camminamenti e scalinate, di una fontana e di una piscina, tutti in grado di alterare il paesaggio originario; oltre a nuove costruzioni in corso, destinate a integrare un "museo delle carrozze", un gazebo, un locale "servizio gazebo" ed il corpo denominato "ingresso al Parco". Ancora, la realizzazione in luogo di un preesistente "giardino all'italiana" di una piazza pavimentata priva di essenze arboree con sottostante locale seminterrato destinato, in variante, a "centro benessere" con annessi servizi igienici e tecnici, che integrava un imponente intervento nel cuore del complesso monumentale, ovvero tra il corpo A (residenziale) e il corpo B (amministrazione), qualificabile in termini di nuova costruzione, tale da avere trasformato irreversibilmente un'area destinata a giardino secondo apposito schema planimetrico.

In tale quadro, di non configurabilità di interventi di restauro e risanamento conservativo, si ponevano gli interventi correlati o strumentali a quelli sopra sintetizzati, quali la demolizione dei due magazzini con sostituzione con un'unica struttura a due piani, rivestita con un muro coronato da merlatura, lo svuotamento di fondazioni del corpo amministrazione, per ricavarne camere di albergo, l'innalzamento di un tetto per ricavare un piano da adibire a struttura ricettiva, la creazione di nuove scale e percorsi interni anche sotterranei, lo sventramento della cisterna per creare un bagno turco, le demolizioni e ricostruzioni in genere e il rifacimento di parti dirute; con questi ultimi interventi, peraltro su bene vincolato, non qualificabili, quali "integrazioni architettoniche" imposte per rifare elementi parzialmente o totalmente distrutti, bensì integranti opere di ristrutturazione o nuove costruzioni.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 18/09/2019, n. 38611 fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nonché alle differenze tra tali interventi.

Ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”
Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nella lett. c), dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire.

Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, il quale impone che non possono essere mutati:
- la “qualificazione tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli “elementi strutturali”, cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di conservazione come caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso “compatibili” con l'edificio conservato.

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Mentre gli interventi di restauro e risanamento conservativo non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione; tuttavia le “modifiche volumetriche” previste dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

In tema di difetti dell’opera, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e fonte di una nuova obbligazione, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda con la quale si chiedeva la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni, consistenti nelle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'abitazione.

Gli attori esponevano che, dopo un anno dall'acquisto, avevano constatato la presenza di crepe al muro, rotture di piastrelle del pavimento e difettosa chiusura delle porte. La ditta appaltatrice era intervenuta ed aveva eseguito degli interventi per rimuovere i vizi che, tuttavia, si erano ripresentati nel 2004, ma, nonostante l'ulteriore contestazione, la società convenuta si era rifiutata di intervenire. La corte territoriale, aveva dichiarato prescritta la domanda per tardiva denuncia dei vizi, avvenuta oltre il termine biennale di cui all'art. 1667 del Codice civile.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 10/09/2019, n. 22580 ha richiamato un orientamento consolidato, secondo il quale l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che rientrano nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza di appello poiché la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo dichiarato prescritto il diritto dei committenti, sulla base del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c. (in quanto erano decorsi 4 anni dalla consegna), omettendo di accertare se vi fosse stato riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.

Inoltre, il giudice d'appello aveva errato nell'escludere che le crepe al muro, la rottura di piastrelle, il distacco del pavimento dalla parete perimetrale e la difettosa chiusura delle porte, non costituissero gravi difetti dell'appartamento, mentre, invece, essi pregiudicavano in modo grave la funzionalità dell'immobile.

 

 

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Condono, sanatoria edilizia e requisito della doppia conformità

Condono, sanatoria edilizia e requisito della doppia conformità

La Corte di Cassazione ribadisce la differenza tra sanatoria edilizia e condono, affermando che quest’ultimo non richiede la sussistenza del requisito della doppia conformità.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso può ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Tale articolo impone quindi la cosiddetta "doppia conformità", che costituisce anche il presupposto per l’estinzione del reato prevista dall’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie il Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere abusive oggetto di condono ex art. 39 della Legge 724/1994 - assentito con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - per il mancato accertamento della doppia conformità.

Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. pen., 12/09/2019, n. 37659, ha specificato che la doppia conformità è requisito per la sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39, L. 724/1994. Ed infatti, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Viceversa, per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la sanatoria edilizia di cui al suddetto art. 36, D.P.R. 380/2001, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale con rinvio per un nuovo esame della questione.

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Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

La sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un condominio citava in giudizio un privato innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità di due manufatti da egli realizzati sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale prospiciente la sua proprietà individuale, sul presupposto che essi fossero vietati sia dal regolamento condominiale che dall'art. 1127 del Codice civile e per sentir condannare il convenuto all'eliminazione di dette costruzioni.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla demolizione delle tettoie, ritenendole contrarie al regolamento condominiale vigente e vietate dall'art. 1127 del Codice civile, in quanto arrecanti pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, essendo parzialmente visibili dall'esterno ed in contrasto con gli elementi tipologici del fabbricato ricavato da una villa padronale del 1800. Non assumendo inoltre rilievo la circostanza che gli altri condomini avessero già alterato l'aspetto del fabbricato con la costruzione di verande o altro.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 29/07/2019, n. 20423 ha confermato la sentenza del Tribunale (già confermata dalla Corte di Appello) e richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione; comporta inoltre il pagamento della relativa indennità non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.



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Relazione sullo stato acustico dei Comuni, disciplina dei contenuti

Relazione sullo stato acustico dei Comuni, disciplina dei contenuti

Definiti i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ad opera del D.M. 15/04/2019, n. 105, emanato ai sensi dell’art. 7 della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995).

Il D.M. D.M. 15/04/2019, n. 105 (la cui emanazione è stata segnalata sulla G.U. 06/08/2019, n. 183), disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La relazione sullo stato acustico dei Comuni è prevista dall’art. 7 della L. 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), comma 5, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune, entro il 31/03/2020 e successivamente ogni 5 anni.

L’approvazione del decreto recante i contenuti della suddetta relazione quinquennale è prevista dall’art. 27 del D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42, comma 2. Si ricorda che il menzionato D. Leg.vo 42/2017 ha tra l’altro modificato sul punto in questione la L. 447/1995; prima della modifica, l’art. 7 della L. 447/1995, al comma 5, prevedeva che la relazione venisse predisposta con frequenza biennale e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La relazione è prevista anche per consentire alla Regione di valutare la necessità di inserire i suddetti Comuni tra gli agglomerati che, ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005, sono oggetto delle mappe acustiche strategiche (aree urbane, individuate dalla Regione o Provincia autonoma competente, costituite da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti).

Sono esentati dalla presentazione della relazione i Comuni già individuati ai fini di cui sopra dalle Regioni.

In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai Comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla L. 447/1995, è data priorità ai Comuni che ottemperano all’obbligo di adozione della relazione sullo stato acustico di cui sopra e ai Comuni individuati dalla Regione o dalla Provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche (si veda l’art. 7 della L. 447/1995).

 

 

 

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Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Sussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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Installazione di strutture mobili ad uso abitativo e necessità del permesso di costruire

Installazione di strutture mobili ad uso abitativo e necessità del permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale è necessario il permesso di costruire per l'installazione su un terreno di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.


Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la condanna della committente e proprietaria (ai sensi della lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 95 del D.P.R. 380/2001) per aver eseguito lavori di collocazione di una casa mobile modulare su un terreno di 1.200 mq sito nel Comune di Agrigento e, in relazione alle opere descritte ricadenti in zona sismica, aver omesso di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, sul terreno di proprietà dell'imputata era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq. - in parte poggiato su carrello, in parte fissato al terreno attraverso tubi telescopi - articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all'esterno, il manufatto presentava una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti.

I giudici di merito avevano dunque logicamente desunto che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.

La Sent. C. Cass. pen. 28/08/2019, n. 36481, in proposito, ha ribadito che è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Di conseguenza, poiché l’opera in questione si configurava come intervento di nuova costruzione ai sensi della lett. e), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in quanto tale subordinato a permesso di costruire, è stata confermata la condanna della proprietaria per l'installazione di una casa mobile in zona sismica, in assenza del permesso di costruire e dell’avviso allo sportello unico per l’edilizia.

***
Si ricorda che la lett. e.5, dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 definisce intervento di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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GDPR e trattamento dati dei dipendenti

GDPR e trattamento dati dei dipendenti

La base giuridica corretta per trattare i dati dei dipendenti non è il consenso, ma sono i contratti di lavoro e le leggi: lo ha stabilito il Garante della Privacy greco, sanzionando in base al GDPR un’azienda che, invece, aveva chiesto ai dipendenti il consenso per trattare i loro dati. La sanzione per l’azienda è stata pari a 150mila euro.

Il punto fondamentale, rilevante per tutte le aziende, è che non si può chiedere ai dipendenti il consenso al trattamento dei dati.  Che, invece, vanno sempre e comunque gestiti in base alle regole, che esistono, fissate dai contratti e dalle leggi sul lavoro.

All’ azienda è stata contestata la violazione dell’articolo 5 del GDPR  che stabilisce appunto i principi applicabili al trattamento dei dati. Si tratta di un rilievo importante, perché come si vede l’articolo 5 è relativamente generico, fissando principi di base, che in base a questa pronuncia escludono la possibilità di un datore di lavoro di chiedere il consenso ai dipendenti. E, in particolare, la multa è stata stabilità in applicazione del comma 2 dell’articolo 5, che prevede la responsabilizzazione del titolare del trattamento, il quale è competente per il rispetto di tutti i principi sopra riportati.
 
Il datore di lavoro in questione da una parte non ha presentato al Garante la documentazione relativa all’adeguamento privacy, dall’altra ha chiesto ai dipendenti un consenso che, come detto, non è in alcun modo previsto dal GDPR.

 

Fonte Rokler.it

Prevenzione incendi nelle strutture ricettive all'aria aperta: aggiornata la regola tecnica

Prevenzione incendi nelle strutture ricettive all'aria aperta: aggiornata la regola tecnica

Con Decreto del ministero dell'interno pubblicato nella G.U. del 12/07/2019, n. 162 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allo scopo di aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché di porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, il D. Min. Interno 02/07/2019, in vigore dal 13/07/2019, ha sostituito integralmente l'Allegato del D. Min. Interno 28/02/2014, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La regola tecnica è suddivisa in due Titoli:
Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” per la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal citato D. Min. Interno 28/02/2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il D. Min. Interno 02/07/2019 non comporta adempimenti.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Bollo su pratiche edilizie, documenti MEPA, accesso agli atti

Bollo su pratiche edilizie, documenti MEPA, accesso agli atti

Con tre distinte risposte a istanze di interpello, l'Agenzia entrate ha reso interpretazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle pratiche edilizie, sui documenti formati all'interno del MEPA, sulle copie dei documenti amministrativi informatici.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 319:
- la copia della denuncia delle opere strutturali, munita dell'attestazione di avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001) è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine;
- sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine anche la relazione del direttore dei lavori "a struttura ultimata" nonché il certificato di collaudo statico (artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001);
- gli allegati tecnici alla denuncia di cui sopra sono invece soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè quando sono presentati per la registrazione;
- sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso anche le eventuali varianti alla denuncia.
Il documento conferma infine che sia sulle istanze per il rilascio di titoli abilitativi edilizi comunque denominati che sui successivi provvedimenti di autorizzazione o diniego - anche se concernenti specifiche realtà regionali (es. autorizzazione alle sopraelevazioni di cui all'art. 8 della L. R. Lombardia 12/10/2015, n. 33) - è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 321:
- per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e per gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente non sono applicabili le modalità di assolvimento per via telematica tramite modello F24 introdotte con D.M. 17/06/2014 per i "documenti fiscalmente rilevanti", in quanto i documenti in questione non rientrano in tale categoria;
- restano dunque applicabili le ordinarie modalità di assolvimento previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972, e cioè: (i) in modo virtuale mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati; (ii) mediante intermediario convenzionato che rilascia apposito contrassegno.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 323:
- per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

 

 

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Alberghi: chiudiporta e serrature "antipanico" su porte tagliafuoco

Alberghi: chiudiporta e serrature "antipanico" su porte tagliafuoco

Intervista a Eros Chemolli, CEO Chemolli Fire.

Sovente mi chiedono se sia obbligatorio che le porte hotel tagliafuoco abbiano chiudiporta e serratura antipanico.
In relazione al chiudiporta il D.M. 10/03/1998 nell'Allegato III (“Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio”), Paragrafo 3.9 (“Porte installate lungo le vie di uscita”) stabilisce che:
"Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Non possono, inoltre, essere tenute aperte con zeppe, fermi o altri mezzi meccanici che impediscano il corretto funzionamento dei chiudiporta, questo per far sì che le porte possano svolgere la loro funzione di compartimentazione in caso di incendio.
In caso di necessità, è possibile mantenere aperte le porte tagliafuoco solo tramite dispositivi elettromeccanici che si sblocchino in modo automatico in caso di incendio, consentendo la chiusura della porta."
"L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

  • dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
  • dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
  • di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
  • di un comando manuale.

L'unica condizione in cui il chiudiporta non è obbligatorio è il caso in cui le porte siano localizzate in corrispondenza di locali adibiti a depositi. In tale circostanza le porte possono non essere dotate di dispositivo di autochiusura, purché' siano tenute chiuse a chiave."
Ricordo che questa condizione è possibile solo se, in porte testate con la EN1634-1, il chiudiporta sia stato testato disattivato. Il produttore dovrebbe darne informazione, a far bene, nel libretto di installazione, uso e manutenzione o comunicarlo in caso di richiesta.
In relazione alle serrature, il D.M. 09/04/1994 nell'Allegato II ("Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"), TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO, dispone al Paragrafo 7.3 "Sistema di vie di uscita" che:
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Normalmente le "antipanico" per hotel sono quelle che premendo la maniglia dall'interno, sbloccano la mandata oltre che lo scrocco. Le virgolette perchè è una definizione più adatta ai maniglioni.
Quindi le serrature "antipanico" sono obbligatorie solo per più di 25 posti letto.
Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e DM 09/08/2016) chiede l'autochiusura alle porte per:
S.3.5.2 Filtri
S.3.5.3 Filtri a prova di fumo
S.3.7.2 Compartimentazione in generale
S.4.5.6 dove specifica il tipo di accessorio per le porte lungo le vie di esodo:

Il Codice nasce come alternativa alle regole tecniche da applicare per alcune attività elencate nel campo di applicazione; il DM 12/04/2019 modifica questo aspetto eliminando il doppio binario per le attività riportate all'interno del codice.
Dal 20/10/2019 le attività all'interno del codice si potranno fare solo con il codice le altre con il "vecchio" sistema. Alberghi con esclusione di Rifugi e strutture all'aria aperte rientrano nel codice.
A mio giudizio ognuno deve fare il proprio lavoro. Il produttore di porte non può assumere anche la responsabilità di committente e di progettista, in particolare antincendio. Quindi raccomando di fare dei contratti chiari stabilendo cosa si fornisce ed attenersi a questo.
Non è dato sapere al produttore delle porte se il committente ha l'obbligo o meno di determinate provvisioni: in linea teorica potresti anche ordinare porte per 4 alberghi diversi. Comunque nulla vieta una bella e-mail al cliente, dicendo, "non è che hai l'obbligo di serrature antipanico?"
Altre questioni sensibili, l'altezza della maniglia a 900 oppure il passaggio netto di una certa misura: ma di questo cercherò di parlare in un altro articolo.

Il direttore dei lavori non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzione

Il direttore dei lavori non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzione

In tema di vizi dell’opera, la Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori non ha un obbligo continuo di vigilanza sulle attività di semplice esecuzione realizzate dall'appaltatore.

Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore lavori con riferimento a vizi nell’edificazione di una villa bifamiliare, consistenti nell'inidonea impermeabilizzazione di una guaina.
Era stato accertato - in primo e secondo grado - che si trattava di negligenza nell’apposizione di una guaina impermeabilizzante, un’attività di semplice esecuzione e senza alcuna difficoltà particolare, non bisognevole di alcuna direttiva specifica, rientrante dunque nella fattispecie di opera esecutiva non complessa e oggetto di competenze e capacità di modesti operai edili.

La Corte di Cassazione, con l'Ord. C. Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751, ha specificato che il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve impiegare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione e nel perimetro delle sue competenze, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione ad attività di semplice esecuzione.
Sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell'attuazione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Distanza minima tra pareti finestrate: scopo, modalità di calcolo e applicazione

Distanza minima tra pareti finestrate: scopo, modalità di calcolo e applicazione

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 23/05/2019, n. 3367, fa il punto su tutte le questioni applicative concernenti la distanza minima tra pareti finestrate prevista dal D.M. 1444/1968.


In proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, nell’ottica di tutelare imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, prescrive le distanze da osservare nelle ipotesi di ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici, prevedendo altresì una specifica disciplina per gli stabili ricadenti nei centri o agglomerati storici.
In particolare, l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 1444/1968, al punto 2), prescrive per le nuove costruzioni ricadenti in zone diverse dalla zona territoriale omogenea A (quindi in zona diversa dal centro storico) l’obbligo di osservare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti.
C. Stato 23/05/2019, n. 3367 ha affrontato diverse questioni applicative della norma sopra descritta,
SCOPO DELLA NORMA E SUA APPLICAZIONE INDEROGABILE - La norma è volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e di conseguenza va applicata in via inderogabile, non essendo neanche concesso al giudice di valutare un eventuale equo contemperamento degli opposti interessi delle parti.
COME CALCOLARE LE DISTANZE - La distanza di 10 metri va calcolata:
- con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
- con riferimento a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale;
- prescindendo dal fatto che le pareti frontistanti siano o meno in posizione parallela;
- indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia preesistente o di un nuovo edificio da realizzarsi;
- indipendentemente dalla circostanza che le pareti si trovino alla medesima o a diversa altezza l'un l'altra.
RAPPORTO CON I REGOLAMENTI COMUNALI - La norma in discussione prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.
NOZIONE DI "NUOVA COSTRUZIONE" - per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione di un fabbricato completamente nuovo, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro. Anche la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Rigenerazione urbana: come cambia con lo Sblocca cantieri

Rigenerazione urbana: come cambia con lo Sblocca cantieri

Preliminarmente occorre chiarire cosa si intenda per “rigenerazione urbana”. Il termine, di derivazione anglosassone (“urban regeneration”) designa i programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio preesistente, limitano il consumo di territorio salvaguardando il paesaggio e l’ambiente; attenti alla sostenibilità, tali progetti si differenziano sostanzialmente da quelli di urban renewal, o «rinnovamento urbano», spesso rivelatisi interventi prevalentemente di demolizione e ricostruzione, a carattere più o meno apertamente speculativo. I quartieri o le parti di città oggetto di interventi di R.U. vengono pertanto sottoposti a una serie di miglioramenti tali da renderne l’edificato compatibile dal punto di vista ambientale, con l’impiego di materiali ecologici, e il più possibile autonomo dal punto di vista energetico, con il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili; ma anche tali da limitare l’inquinamento acustico e raggiungere standard adeguati per i parcheggi, gli esercizi commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ottenere un complessivo innalzamento della qualità della vita degli abitanti.

L’art. 5 dello Sblocca cantieri è finalizzato a chiarire che il soddisfacimento degli standard da parte degli interventi di rigenerazione urbana sia assicurato solo nel caso in cui questi generino un maggiore fabbisogno di dotazioni territoriali rispetto alla situazione antecedente. In alternativa, quando non sia tecnicamente possibile disporre di aree da cedere, si può provvedere alla monetizzazione delle aree, consentendo, in tal modo, ai comuni di acquisire risorse utili.

All’art. 5, comma 1, il legislatore delegato elenca le finalità perseguite dalla norma:
- indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e, al contempo, favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
- incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;
- promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Per le ragioni sub a), b) e c), vengono apportate due modifiche alla normativa pre-vigente:
-all’articolo 2-bis, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[3] (recante “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”), le parole “possono prevedere” sono state sostituite da “introducono” e le parole “e possono dettare” da “nonché”. Pertanto, il legislatore delegato ha inteso obbligare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad introdurre, da un lato, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e, dall’altro, disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali;
- allo stesso articolo 2-bis di cui sopra, dopo il comma 1 vengono introdotti due commi:
    «1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
    1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».

Le riforme apportate dallo Sblocca cantieri in tema di rigenerazione urbana, tuttavia, non sono state esente da critiche: c’è, infatti, chi ha parlato di “troppa prudenza” da parte del Governo, auspicando il superamento della “logica dei provvedimenti singoli” e, conseguentemente, l’approdo ad un “sistema di interventi generali e strutturali che consentano un vero cambio di passo, con l’indicazione chiara degli obiettivi di medio periodo e degli strumenti normativi e finanziari da utilizzare per conseguirli”.


fonte iusinitinere

Viessmann: normativa e fonti rinnovabili al centro del Convegno annuale dell'azienda

Viessmann: normativa e fonti rinnovabili al centro del Convegno annuale dell'azienda

Il 15 marzo, in occasione di MCE, l’azienda invita i progettisti per fare il punto sulle nuove normative e presentare le innovative soluzioni basate su fonti energetiche rinnovabili. La partecipazione prevede il riconoscimento dei crediti formativi.

Il Gruppo Viessmann, leader nella produzione di sistemi per l’efficienza energetica, presenta l’edizione annuale del proprio Convegno “Direttiva RES, quota rinnovabili ed etichettatura energetica”, che si terrà il 15 marzo, in occasione della manifestazione MCE (Mostraconvegno Expocomfort).

Questa nuova edizione del Convegno approfondirà diversi aspetti legati al mondo dell’energia tra cui l’utilizzo ottimale delle rinnovabili, lo stato dell'arte delle tecnologie e le relative applicazioni. Tra i temi trattati, verrà dedicata una particolare attenzione anche all’aspetto normativo legato all’entrata in vigore, avvenuta a fine settembre 2015, delle direttive europee EcoDesign ed Etichettatura Energetica per certificare l’efficienza anche dei generatori di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Allo stesso modo si approfondirà il tema della direttiva RES (Renewable Energy Sources) che pone come primo obiettivo la copertura di una quota consistente del fabbisogno di energia termica tramite fonti rinnovabili entro il 2020. Il Convegno Viessmann sarà quindi l’occasione per delineare lo scenario attuale e futuro e fare un bilancio sull’efficientamento in Italia, focalizzando l’attenzione proprio sull’imposizione della quota RES, obbligatoria nella produzione di energia.

Nel corso della giornata, si alterneranno sul palco numerosi relatori che, oltre a un focus sulla normativa, approfondiranno diverse tematiche di innovazione tecnologica, relative alla produzione sostenibile di energia e di calore: solare termico e fotovoltaico, generatori smart, pompe di calore e sistemi ibridi. Sarà dato particolare rilievo alle soluzioni di riscaldamento che permettono l’integrazione di fonti di energia diverse, ottimizzando il funzionamento complessivo degli impianti con importanti benefici sia sul fronte economico che su quello ambientale. In tema di Energy Management, va ricordato che il Gruppo Viessmann e il Gruppo BMW hanno dato vita alla joint venture Digital Energy Solutions con l’obiettivo di offrire soluzioni all’avanguardia in questo ambito. Le due aziende hanno messo insieme le proprie competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni energetiche ottimizzate sul fronte dei costi e della sostenibilità e assicurare al tempo stesso l’approvvigionamento energetico.

La partecipazione al Convegno permetterà ai progettisti presenti di ottenere i crediti formativi dai rispettivi ordini e collegi di riferimento, validi sul territorio nazionale.

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Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE 

INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE 

INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)