Prezzari edilizia: adeguamento ai nuovi Criteri Ambientali Minimi

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Il processo di aggiornamento del prezzario sta investendo il mondo edilizio di tutte le Regioni italiane. Lo scopo è evitare che le gare pubbliche subiscano rallentamenti o blocchi, a causa del rincaro nei prezzi dei materiali edili, che già in passato aveva reso poco allettante la partecipazione alle gare, sulla base dei prezzi non più corrisponde...
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La tecnologia top-down nella costruzione degli edifici

La tecnologia top-down nella costruzione degli edifici
La tecnica del top-down consiste nel costruire "dall'alto verso il basso" l'opera definitiva; procede in modo contrario a quanto avviene normalmente con la procedura tradizionale del bottom-up. Come sempre, il progettista deve tenere conto delle esigenze della cittadinanza che vive e lavora in prossimità del cantiere per tutta la durata dei lavori ...
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Blockchain e BIM per le costruzioni al centro dell’accordo tra Harpaceas e Chainplug

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Siglato un accordo di partnership strategica con l'obiettivo di garantire la completa digitalizzazione dei processi nel settore delle Costruzioni, Infrastrutture ed Energia. Harpaceas, azienda leader di mercato per software e applicazioni tecnologiche per le grandi costruzioni, e Chainplug, realtà innovativa che sviluppa piattaforme digitali sosten...
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Responsabilità solidale di progettista e collaudatore per il crollo di un edificio

Responsabilità solidale di progettista e collaudatore per il crollo di un edificio

Sono responsabili in solido sia il progettista che il collaudatore per il cedimento di una struttura alla cui progettazione e costruzione avevano partecipato a vario titolo.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, una società aveva commissionato la costruzione di un capannone, che veniva ultimato nei primi mesi del 2001. Nel 2005 era crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.

Il Tribunale aveva ritenuto responsabili del danno sia la società costruttrice che gli ingegneri che ricoprivano l’incarico di progettista e di collaudatore, ripartendo la responsabilità di questi ultimi senza vincolo di solidarietà. La Corte di appello di Venezia aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo solidale la responsabilità del progettista e del collaudatore.

Secondo il collaudatore ricorrente, la diversità delle due condotte (del progettista e collaudatore) impedirebbe di configurare una solidarietà passiva, essendo questa piuttosto legata a condotte entrambe volte alla realizzazione dell'opera, a cui il collaudatore invece non aveva partecipato.

PRINCIPIO DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 14/10/2019, n. 25780 ha affermato che l'art. 2055, comma 1, Codice civile richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone.

Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contributo al medesimo evento, quale il cedimento della struttura alla cui progettazione e costruzione avevano partecipato a vario titolo.

La Suprema Corte ha dunque ritenuto correttamente configurata la responsabilità solidale tra i due ingegneri.

Si ricorda che in caso di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, può essere richiesto il risarcimento dell’intero danno ad uno qualsiasi degli obbligati in solido, quest’ultimo poi si potrà rivolgere agli altri coobbligati (diritto di regresso) nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Sussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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