Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Per facilitare la verifica della documentazione per ottenere il visto di conformità il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list.

Il visto di conformità serve proprio a certificare che il richiedente possiede tutti i presupposti per ottenere la detrazione fiscale o tramite la fruizione diretta del Superbonus, oppure tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale visto viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e vari esperti iscritti alla Camera di Commercio, previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal personale tecnico. Proprio per facilitare questa fase di verifica della documentazione è stata ideata la check-list.
La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l'altra per i lavori antisismici.
Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:
• i dati catastali dell'immobile;
• il titolo in possesso dell'immobile;
• un autocertificazione per attestare che l'immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
• una copia della Cila o della Scia;
• un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
• l'Ape pre e post-intervento.

Nella parte iniziale della check-list è presente un questionario relativo a tutte le informazioni relative al beneficiario della detrazione, alle spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, i vari dati relativi all'immobile, e la tipologia di intervento da realizzare. Nelle due check-list ideate dai Commercialisti è inoltre presente una tabella riassuntiva suddivisa per tipologia, caratteristiche e tetti di speso o detrazioni degli interventi trainanti e trainati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale

Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale

Nonostante la normativa sia ben chiara sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati vi sono ancora dubbi a riguardo. Molti professionisti e privati infatti, hanno rivolto i propri dubbi sulla collocazione di lavori su edifici dotati di impianto termico invernale all’ENEA.

Una serie di Faq ha mostrato il bisogno di fare chiarezza sulla possibilità di realizzare più interventi contemporaneamente sullo stesso edificio e sulla definizione di impianto termico.

Per il primo quesito è stato chiesto un chiarimento sulla possibilità di realizzare più di un intervento trainante contemporaneamente. A tale proposito l’ENEA ha spiegato che ciò è possibile. Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E afferma che nel caso di realizzazione di più di un intervento trainante, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi.

Una volta chiaro che gli interventi realizzati su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale siano soggetti all’Ecobonus e al Superbonus, i professionisti hanno chiesto all’ENEA di esplicitare cosa realmente si intende per impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito L’ENEA ha ricordato la modifica alla definizione di impianto termico del D.lgs.48/2020, la quale afferma essere:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"

Dunque, per ottenere le detrazioni l’impianto di climatizzazione invernale, dove si deve realizzare l’intervento, deve essere fisso e funzionante o riattivabile, tramite intervento di manutenzione, cosi come anche riportato nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.

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Alcune delle casistiche più comuni degli interventi per poter usufruire del superbonus 110%

Alcune delle casistiche più comuni degli interventi per poter usufruire del superbonus 110%

Possiedi un immobile con più unità immobiliari accatastate distintamente? L’inquilino del tuo appartamento può beneficiare del superbonus 110%? Cosa succede nel caso di successione o di vendita dell’immobile e delle sue unità abitative? Scopri chi in questi casi può beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Quando si parla del superbonus 110% non si può fare a meno di avere a che fare con tantissimi dubbi e domande. Se da un lato la normativa non è affatto chiara, dall’altro anche i casi particolari sono numerosissimi, anche se magari alcuni di questi presentano diversi punti in comune con altri.
Uno dei casi che sicuramente riguarda moltissimi chiarimenti è quello riguardante l’edificio di un unico proprietario ma con unità abitative accatastate distintamente. Un edificio di questo tipo,  può beneficiare del superbonus 110%? Oppure, l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%? Ed ancora, cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Valore Energia, forte del suo know-how accumulato durante la loro esperienza pluriennale del settore ha cercato di rispondere a queste domande in questo approfondimento.

Requisiti per il superbonus 110
Prima di iniziare la nostra disamina dobbiamo tenere in considerazione che si può beneficiare del superbonus in questione anche nel caso di una singola unità immobiliare. D’altronde il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario, quindi alla persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.
A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.
Messa in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti.
Infine, come ovvio che sia, entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari
Ma cosa succede nel caso in cui l’edificio è completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari, quindi in comproprietà, anche se presenta unità abitative distinte?
Nel caso in cui l’edificio sia di proprietà “monofamiliare” o di una sola persona, non si può usufruire del Superbonus. Questo perché verrebbe a mancare il requisito fondamentale per la costituzione di un condominio. A questo proposito il paragrafo 1.1 della circolare dell’Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020, specifica infatti che la maxi-detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?
Stando a quanto conferma il Fisco, anche tramite la Guida dell’Agenzia delle entrate rilasciata a Luglio di questo anno, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile. Per farlo però dovrà ottenere l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di riqualificazione energetica da parte del proprietario.
Ad esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su altre due unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo su di un terzo edificio. A quel punto però potrebbe farlo l’inquilino: in questo caso ovviamente i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti.
Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

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DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni

DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni

Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Il DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, gli appartamenti in condominio come possono ottenerlo?

Superbonus 110%, gli appartamenti in condominio come possono ottenerlo?

Il superbonus 110%, istituito dal Decreto Rilancio a seguito dell'emergenza Covid19, mira ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica. In questo senso anche gli appartamenti di un condominio possono ottenere tale incentivo, ma solo se gli interventi di riqualificazione degli stessi avvenga congiuntamente con uno degli “interventi trainanti”.

Ma quali sono gli interventi trainanti?
L'Agenzia delle Entrate spiega, rispondendo ad una Faq, che gli interventi trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi, sono:

• L'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Interventi antisismici.

Per ottenere dunque il superbonus 110% anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti è necessario affiancare tali lavori con almeno uno degli interventi trainanti.  L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di interventi previsti dall'ecobonus, sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, come l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopracitati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, tutto quello che c'è da sapere

Superbonus 110%, tutto quello che c'è da sapere

L'agenzia delle Entrate ha rilasciato il 24 luglio 2020 una guida all'superbonus, fornendo tutte le indicazioni per comprenderlo e conoscerne tutti i requisiti per beneficiarne.

Il Superbonus è uno degli interventi per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consiste nell'incremento del 110% dell'aliquota di  detrazione  delle spese  sostenute  dal  1°  luglio  2020  al  31 dicembre 2021. Ciò a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per tutti gli interventi non rientranti nelle tipologie aventi diritto al bonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla normativa vigente. Qualora un intervento dovesse rientrare in differenti categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette  agevolazioni. Se invece, vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.
La detrazione per i suddetti interventi spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei  lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quindi il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP), a cui il bonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e come tutte le detrazioni d'imposta, tale agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale detrazione può essere fruita come contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, oppure come cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti e di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per usufruire del bonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione d'imposta. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per gli interventi di efficientamento energetico, e l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, per gli interventi antisismici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Una sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica