Superbonus, arrivano i controlli sui lavori finanziati dal PNRR

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Il Decreto PNRR 4 ha introdotto una serie di disposizioni volte a garantire la trasparenza e la corretta esecuzione dei lavori finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una delle misure chiave è la pubblicazione dei documenti relativi ai lavori beneficiari delle detrazioni fiscali, un passo cruciale per l'adeguata sup...
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Superbonus: soluzione per i crediti incagliati e nuova proroga

Superbonus
I crediti maturati con il Superbonus ma attualmente bloccati, verranno acquistati da un nuovo veicolo finanziario, cui leader è Enel X, che li cederà successivamente a terzi. Il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 30 settembre 2023 per le villette, edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti con lavori già avviati e comp...
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Superbonus, Giorgetti: proroga al 31 dicembre in manovra

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Ma le delibere dei condomini dovranno essere entro 11 novembre La proroga del Superbonus al 31 dicembre "probabilmente confluirà in Manovra" Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, spiegando che "è un problema di tempi di conversione del decreto legge". Le delibere condominiali dovranno essere fatte però "entro l'11 novembre...
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Detrazione al 110% per spese di ristrutturazione edilizia

Detrazione al 110% per spese di ristrutturazione edilizia

Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere

Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere

Come calcolare la superficie disperdente ai fini della realizzazione del cappotto termico?
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva la risposta a queste domanda attraverso le nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

Questo è quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il calcolo della detrazione viene effettuato su un ammontare complessivo delle spese (sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) da 30.000 a 50.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio possono comunque beneficiare dell’Ecobonus cappotto termico, come previsto dalla Manovra 2020.

L’Ecobonus, infatti, prevede la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, privati e imprese, che possiedono l’immobile oggetto di intervento ( proprietari, titolari diritto reale sull'immobile, condòmini, inquilini, comodari) e che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti: tra questi rientra l’applicazione del Sistema a Cappotto.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 euro a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

Le aliquote di detrazione previste per l’Ecobonus variano a seconda se i lavori vengono svolti su singole unità immobiliari, con uno sconto del 65% per le spese sostenute entro il 31 gennaio 2020, o sulle parti comuni degli edifici condominiali, con uno sconto del 70% o 75% con una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Per accedere all’Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, debbano essere trasmessi all’ENEA i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, la proposta di proroga al 2023

Superbonus 110%, la proposta di proroga al 2023

Numerose imprese del mondo delle costruzioni hanno richiesto la proroga al 2023 dell’agevolazione fiscale introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica.


Anche alla Camera è stata avanzata la proposta di proroga al dicembre 2023, e su questo si è espressa l’ANCE. Gabriele Buia, presidente ANCE in una dichiarazione afferma che la proroga è necessaria per dare un reale avvio agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio nazionale.

A tale proposito Buia afferma che non c’è tempo da perdere e che “l’emendamento presentato sabato e firmato da oltre 60 parlamentari di maggioranza è un segnale chiaro che il Governo non può non accogliere”.  Inoltre, egli invita il Governo a consentire a questa misura utile al rilancio dell’economia di poter partire, per risollevare il vasto e importante settore dell’edilizia, settore determinante per la ripresa economica del paese.
Buia afferma inoltre, che le riserve espresse dal Ministero dell’economia sull’eccesivo peso finanziario di tale misura risultano infondate, poiché come analizzato nel loro Centro Studi il superbonus può generare un giro di affari di 42 miliardi di euro a fronte dei circa 13 miliardi finanziati dallo Stato. Tale misura infatti porta a entrate per lo Stato di circa 7,5 miliardi di euro e di un risparmio netto di 600 euro ogni anno per le famiglie. Conclude la sua dichiarazione affermando: “Ci auguriamo che già nelle prossime ore l’emendamento con la proroga venga approvato così da dare avvio concretamente all’incentivo che interesserà migliaia di edifici e di condomini”.

Sull’argomento si è espresso anche Angelo Carlini, presidente ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria affermando che il Superbonus 110% rappresenta un importante strumento di rilancio e sviluppo per l’economia del Paese, che consente di stimolare investimenti e creare più lavoro. Continua ancora affermato a nome dell’intera associazione che il Superbonus è una soluzione valida, efficace e sostenibile per affrontare la crisi che stiamo vivendo. Per tali ragioni dunque l’ASSISTAL è a totale favore della proposta avanzata dalla stessa Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati sulla proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2023.

Conclude Carlini affermando che “per poter raggiungere i livelli richiesti di sostenibilità energetica e ambientale è necessario che la misura sia strutturale o almeno abbia un orizzonte temporale più ampio di quello attuale e che sia facilmente accessibile. La misura del Superbonus 110%, associata alla modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura, ci permette di far ripartire i cantieri rilanciando in modo concreto e significativo l’economia italiana, provata dall’emergenza Covid”.

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Superbonus 110%, quando le quote non fruite passano agli eredi?

Superbonus 110%, quando le quote non fruite passano agli eredi?

L'Agenzia delle Entrate, ha spiegato su Fisco Oggi cosa accade alle quote del Superbonus 110% non fruite in caso di decesso del richiedente e avente diritto, e quando e quali condizioni bisogna seguire per passare tali quote agli eredi.

Cosi come accade per le altre detrazioni fiscali, riguardanti la riqualificazione edilizia e l'efficientamento energetico, è possibile trasferire il diritto di detrazione del Superbonus ad un erede in caso di decesso. Tuttavia per fare in modo che il beneficio si trasmetta per intero agli eredi, questi deve conservare la detenzione materiale e diretta del bene, così come è enunciato nell'articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici.
Se il bene dovesse essere affittato o concesso in comodato d'uso gli eredi perderebbero il diritto all'agevolazione fiscale.
Sempre nell'Articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici è specificato che se l'immobile, sul quale sono stati realizzati interventi agevolati, dovesse essere venduto o donato le restanti quote di detrazione non utilizzate passerebbero all'acquirente. Questo non avviene solo nel caso in cui le parti si accordino diversamente.
Per quanto concerne invece gli interventi eseguiti da inquilini o da comodatari, quindi non direttamente dal proprietario di un immobile, questi sono tutelati dalle norme che regolano le detrazioni. È stabilito infatti che questi continuino ad usufruire dall'agevolazione anche al termine del contratto di affitto o comodato.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Per facilitare la verifica della documentazione per ottenere il visto di conformità il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list.

Il visto di conformità serve proprio a certificare che il richiedente possiede tutti i presupposti per ottenere la detrazione fiscale o tramite la fruizione diretta del Superbonus, oppure tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale visto viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e vari esperti iscritti alla Camera di Commercio, previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal personale tecnico. Proprio per facilitare questa fase di verifica della documentazione è stata ideata la check-list.
La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l'altra per i lavori antisismici.
Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:
• i dati catastali dell'immobile;
• il titolo in possesso dell'immobile;
• un autocertificazione per attestare che l'immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
• una copia della Cila o della Scia;
• un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
• l'Ape pre e post-intervento.

Nella parte iniziale della check-list è presente un questionario relativo a tutte le informazioni relative al beneficiario della detrazione, alle spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, i vari dati relativi all'immobile, e la tipologia di intervento da realizzare. Nelle due check-list ideate dai Commercialisti è inoltre presente una tabella riassuntiva suddivisa per tipologia, caratteristiche e tetti di speso o detrazioni degli interventi trainanti e trainati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sismabonus, detrazioni al 110% per qualsiasi intervento strutturale

Sismabonus, detrazioni al 110% per qualsiasi intervento strutturale

Il sismabonus è la detrazione fiscale IRPEF valida fino al 31 dicembre 2021. Ovvero è un'agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere detrazioni fiscali al 110% delle spese sostenute per qualsiasi intervento strutturale. Tuttavia, non vi è nessuna premialità legata al miglioramento della classe sismica.

L'Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI), a tal proposito ha evidenziato le sue perplessità circa numerosi aspetti legati al decreto di legge sul tema.

Per quanto riguarda la premialità legata al miglioramento sismico, scomparendo questa scompare la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante. Inoltre l’eliminazione della classificazione costituisce un grave passo indietro nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico.
Per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre 2021, l'ISI la definisce come un grosso impedimento, in quanto esclude dall'agevolazione i lavori sui condomini. Questo perchè non vi saranno le dovute tempistiche per avviare nei condomini l’iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.
Tale decreto inoltre, aggiunge una ulteriore asseverazione in capo al professionista. Questi, oltre a dover sottoscrivere una congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017, dovrà anche aggiungere una sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.
Infine, l'Associazione si pone l'importante quesito su ciò che accadrà dal 1°gennaio 2022, dal momento che anche il Sismabonus originario andrebbe a decadere, andando ad ipotizzare tre scenari:
• Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus): ciò renderebbe di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati.
• Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%): scenario auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano aveva cominciato a mettersi in moto. In questa prospettiva i pochi mesi del 110% risulterebbero “solo” una confusione intermedia.
• Viene prorogato il SuperBonus al 110%: così si annullerebbe di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento sismico.

L'associazione conclude queste sue considerazioni osservando come questa potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone, Edilsocialnetwork

Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Una sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica