In attesa che il Decreto Rilancio riceva i decreti attuativi, ecco chi può beneficiare della maxi detrazione e per quali interventi edilizi
Riqualificazione energetica, misure antisismiche, cappotto termico e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono solo alcuni degli interventi incoraggiati dal Decreto Rilancio con il superbonus del 110% per ristrutturare casa. Un incentivo volto a rimettere in moto il settore edilizio e che darà la possibilità a milioni di italiani di apportare migliorie alle proprie abitazioni. In attesa del decreto attuativo, maggiori ragguagli sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I beneficiari – I soggetti che potranno usufruire del superbonus 110% sono: le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; i condomini; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due unità immobiliari). In questo modo potranno sempre ottenere le detrazioni fiscali del 110%, anche se all’interno ci siano seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso invece degli edifici unifamiliari l’ecobonus sarà fruibile per le abitazioni principali. Le seconde case dovrebbero essere coperte dalla misura se non di lusso.
Gli interventi – L’articolo 119 del Decreto Rilancio spiega quali sono i lavori che possono accedere al nuovo superbonus. I più importanti vengono definiti interventi trainanti, perché oltre a usufruire di detrazione Irpef e Ires del 110%, se associati ad altri lavori di risparmio energetico “qualificato” o all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, estendono il superbonus 110% anche a questi ultimi. Per accedere agli incentivi i lavori dovranno essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo nello specifico quali sono le migliorie che rientrano nelle detrazioni.
I lavori trainanti – I cosiddetti interventi trainanti sono tre e usufruiscono del superbonus 110%:
1. Interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La spesa massima è di 60mila euro per unità immobiliare dell’edificio.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso la spesa deve essere al massimo di 30mila euro per unità immobiliare dell’edificio.
3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di microcogenerazione. Le spese non devono superare i 30mila euro.
Ricarica dei veicoli elettrici – Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono uno degli interventi che, se svolti congiuntamente ad almeno uno dei lavori trainanti, ricadono nella detrazione del superbonus. Esse erano già agevolate al 50%, ma se verranno installate insieme agli interventi descritti sopra saranno praticamente gratuite.
Il bonus facciate – Per quanto riguarda il restauro delle facciate degli edifici, come la pulizia o la tinteggiatura esterna, esiste già un bonus del 90%, introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Non è previsto nessun aumento dal 90% al 110%, ma chi ha intenzione di effettuare lavori sulle facciate esterne delle abitazioni potrà scegliere se passare al nuovo superbonus. Il meccanismo è sempre lo stesso: per usufruire delle nuove detrazioni bisogna agganciare i lavori a uno degli interventi trainanti. Il passaggio da un’agevolazione all’altra comporta però dei requisiti più stringenti, a cui bisogna fare attenzione. Il “vecchio” bonus facciate del 90% interessa tutti i contribuenti (anche le imprese e le società) e riguarda tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus invece, come spiegato prima, si applica alle persone fisiche ma non nell’esercizio d’imprese, arte o professioni; ai condomini e agli Iapc, ma solo per lavori eseguiti sulle prime abitazioni.
Gli infissi – La detrazione fiscale del 110% riguarda ristrutturazioni pesanti e non lavori come il restauro di singoli appartamenti all’interno dei condomini. Usando però il meccanismo degli interventi trainanti, la sostituzione degli infissi potrebbe godere dell’aliquota del 110% se realizzata insieme al cappotto termico. Stesso discorso vale per esempio per la posa in opera di schermature solari, motivo per cui si consiglia a chi avrà la possibilità di attivare uno dei lavori trainanti di valutare e programmare anche altri interventi.
Il sismabonus – Il Decreto Rilancio estende la detrazione del 110% anche agli interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le abitazioni che possono beneficiare del bonus sono quelle che si trovano sulle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4. In quanto non si tratta di una nuova agevolazione, ma dell’adeguamento dell’aliquota, restano applicabili i precedenti limiti di spesa, cioè 96mila euro per ogni unità immobiliare e una nuova detrazione massima di 105.600 euro per ciascuna unità. Questo tipo di lavori non richiedono l’aggancio agli interventi trainanti per usufruire della detrazione, quindi essi potrebbero essere sempre agevolati, anche nel caso si tratti di seconde abitazioni, come ville al mare. Il dubbio riguarda invece gli immobili adibiti ad attività produttive: pur rientrando nella previsione agevolativa del sismabonus, il nuovo incentivo è concesso alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (imprenditori individuali ad esempio). Per questo motivo si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Impianti fotovoltaici – Superbonus del 110% che spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. L’unica prerogativa è che siano eseguite congiuntamente agli interventi trainanti o a quelli riguardanti il sismabonus.
Salto di classe energetica – Tutti gli interventi descritti in precedenza devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato. Questa richiesta andrebbe però chiarita, in quanto l’Ape certifica la prestazione energetica delle singole unità immobiliari e non dell’intero fabbricato. Sembrerebbe quindi che tutte le singole abitazioni debbano certificare il doppio salto di classe energetica o il conseguimento di quella più alta.
Metodi di pagamento – Chi deciderà di avviare i lavori e usufruire del superbonus potrà optare per la detrazione fiscale o per un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto all’impresa. Quest’ultima anticiperà il bonus e lo recupererà dal fisco come credito d’imposta. Tale credito potrà in alternativa essere ceduto ad altri soggetti come banche, assicurazioni o altri intermediari abilitati. Un meccanismo, questo, che potrebbe però scoraggiare le piccole imprese edili, che non sempre possono permettersi un mancato incasso per poi risparmiare sulle tasse in futuro. Il rischio è che le aziende decidano di rinunciare ai lavori per non rimetterci.
Articolo realizzato in collaborazione con il master biennale in giornalismo della IULM, contenuto a cura di Benny Mirko Procopio.
Fonte RTI Spa
Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 04/07/2019, pubblicato nella G.U. del 09/08/2019, n. 186, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili (eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaico), attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione. Inoltre, il GSE il 23/08/2019 ha pubblicato il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.
Il D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 evidenzia quanto emerso a seguito dell'attuazione del D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", e adotta disposizioni al fine di:
- distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti;
- ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW, che possono accedere alle detrazioni fiscali;
- promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili.
In particolare, relativamente alle modalità di accesso agli incentivi, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di:
- utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti con potenza pari o superiore a 1 MW;
- prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza fino a 1 MW, utilizzando come criteri di priorità il rispetto di alcuni requisiti di tutela ambientale e la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza.
Nell'Allegato 1 al D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 sono indicati gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto stesso: eolico onshore, idraulico, gas residuati dei processi di depurazione, solare fotovoltaico; sono inoltre indicate la vita utile convenzionale degli impianti e le tariffe incentivanti.
Il D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:
- nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione;
- nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto;
- nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento;
- nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste,con le seguenti tempistiche (Nr. Procedura, Data di apertura del bando, Data di chiusura del bando):
1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019
2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020
3 31 maggio 2020 30 giugno 2020
4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020
5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021
6 31 maggio 2021 30 giugno 2021
7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021
Il D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 prevede inoltre che il D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 continui ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.
Gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli indicati nell'Allegato 1 al Decreto sono invece stabiliti con altri decreti.
Si segnala inoltre che il GSE, il 23/08/2019, ha pubblicato il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it