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Maxxi Maxxi
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Regione Puglia: proroga Piano Casa fino al 31 dicembre 2021

Regione Puglia: proroga Piano Casa fino al 31 dicembre 2021

In data 21 dicembre 2020, la Regione Puglia ha approvato, con la legge regionale di bilancio per il 2021 (LR 35/2020), la proroga delle misure fino al 31 dicembre 2021.
Con la proroga di un anno sarà possibile realizzare interventi di ricostruzione, ampliamento e demolizione sugli edifici esistenti come previsto nella normativa.
 
Obiettivo della Regione è risollevare il comparto dell’ediliza, colpito dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria, ma anche incentivare l’investimento dei privati per la ristrutturazione e la riqualificazione delle proprie abitazioni.

“È il bilancio attraverso il quale attraverseremo la grande crisi causata dalla pandemia, sperando di lasciarcela alle spalle, mantenendo fermi tutti i servizi pubblici, senza incrementare il carico fiscale, anzi alleggerendolo per le famiglie numerose e per alcune categorie di operatori economici” questo è quanto dichiarato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Cosa quindi prevede il Piano Casa Puglia?
I cittadini residenti nella Regione Puglia potranno quindi, per tutto il 2021, riqualificare un edificio dal punto di vista dell’efficienza energetica, effettuare interventi di riqualificazione edile e architettonica, ma anche aumentare la volumetria degli edifici. In particolare:

- gli interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia con premio di cubatura possono essere realizzati sugli edifici esistenti al 1° agosto 2020;

- gli ampliamenti consentiti partono dal 20%, riconosciuto in caso di semplice ampliamento, fino al 45% in presenza di un programma integrato di rigenerazione urbana;

- gli interventi saranno agevolati dalla semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Scia o, in alternativa, al permesso di costruire;

- i lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione, riqualificazione con delocalizzazione possono riguardare sia gli edifici residenziali sia quelli a destinazione diversa;

- il direttore dei lavori o un altro professionista abilitato deve certificare la corrispondenza dell’intervento di riqualificazione alle regole del Piano Casa, attraverso la comunicazione di ultimazione dei lavori, altrimenti non sarà possibile riconoscere la certificazione dell’agibilità dell’edificio.

Dove non interviene il Piano Casa?
 - nei centri storici classificati come zone “A” a meno che gli strumenti urbanistici o gli atti di governo comunali non lo consentano espressamente;
- sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico, vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a meno che gli interventi non rientrino in quelli indicati dall’Allegato 1 del Dpr 139/2010, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
- nelle zone in cui lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
- sugli immobili situati in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- negli ambiti territoriali classificati A, di valore eccezionale, e B, di valore rilevante, ai sensi del PUTT/P;
- nei siti della Rete Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) salvo che le misure di salvaguardia o gli strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi;
- nelle oasi e nelle zone umide;
- negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica a meno che, col permesso dell’Autorità di Bacino, non siano possibili interventi di mitigazione del rischio.

Queste indicazioni sono a livello generale ma ogni Comune può deliberare ulteriori limiti ed esclusioni.

In conclusione, secondo il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati “la proroga del Piano casa rappresenta la conferma delle politiche fondate sull’eco-edilizia, in quanto solo così si evita di consumare suolo” e aggiunge che nel corso dell’anno monitorerà i dati di applicazione e l'utilizzo dello strumento in modo da pensare a miglioramenti nell'ambito del risparmio energetico e dell'edilizia esistente.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Detrazione al 110% per spese di ristrutturazione edilizia

Detrazione al 110% per spese di ristrutturazione edilizia

Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork