La Legge 11 settembre 2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha reso definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001,Testo Unico Edilizia.
In particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del vecchio Testo Unico Edilizia, riguardanti le regole per la demolizione e ricostruzione degli edifici e la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A o in nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, e purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.
Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Sono considerati interventi di nuove costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, fatta eccezione per quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Il nuovo testo prevede anche che per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.
Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:
"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."
Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”
Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.
Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork