Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE

Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE

La Commissione europea fornisce gli orientamenti in materia di appalti pubblici per fronteggiare l’emergenza connessa alla crisi Covid-19.

Con la Comunicazione pubblicata nella GUUE del 01/04/2020 la Commissione UE chiarisce quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili nell’ambito della normativa europea in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Gli orientamenti forniscono una panoramica delle possibilità a disposizione degli acquirenti pubblici, ossia le amministrazioni aggiudicatrici, per accelerare le procedure e acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità, come pure, se necessario, infrastrutture supplementari.

In particolare vengono trattati i seguenti argomenti:
- scelta delle procedure;
- riduzione dei termini;
- ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione;
- eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
- impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell’estrema urgenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti sui requisiti per la deroga

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti sui requisiti per la deroga

L'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato di sussistenza dei requisiti che consentono alle imprese di non applicare la disciplina introdotta dal Decreto fiscale relativamente alle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Vengono indicati inoltre i criteri per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/02/2020, n. 54730, ha approvato lo schema (Allegato A al Provvedimento) di certificato di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241.

L'allegato B al Provvedimento fornisce chiarimenti relativamente ai criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti alle lettera a) e b), dell'art. 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 241/1997.

L'art. 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 241/1997 prevede che gli obblighi previsti dal medesimo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Con riferimento al requisito dell'assenza dei debiti non soddisfatti di cui alla lett. b), dell'art. 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 241/1997, si specifica che rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. In questo modo cioè, gli importi relativi ad interessi, sanzioni ed oneri non vengono conteggiati nella somma di 50.000 euro, prevista come tetto massimo per beneficiare della deroga all'applicazione degli adempimenti previsti dallo stesso art. 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997.

Il Certificato è messo a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: nuovi chiarimenti del Consiglio di Stato

Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: nuovi chiarimenti del Consiglio di Stato

La conoscenza di elementi economici nella fase della valutazione dell'offerta tecnica condiziona la Commissione di gara, compromettendo la garanzia di imparzialità della valutazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento in concessione, di durata trentennale, di due farmacie di proprietà comunale. La ricorrente era stata esclusa dalla gara perché nella sua offerta tecnica erano contenute le indicazioni relative, oltre al canone iniziale, ai canoni annui, fissi e variabili, nonché i ricavi e i costi, per merci, personale, servizi, locazione, oneri di concessione, oneri diversi e ammortamenti, relativi ai tre anni di gestione.

Al riguardo il Consiglio di Stato, sentenza 09/01/2020, n. 167 ha fornito un interessante riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale.

FONDAMENTO E FINALITÀ
Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. Tale principio costituisce, dunque, presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

REGOLE E APPLICAZIONE
Il principio si declina in una triplice regola, per cui:
a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione;
b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.

Tali regole operative trovano applicazione nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade, appunto, solo laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ELEMENTI ECONOMICI AMMESSI NELL’OFFERTA TECNICA
Il divieto di commistione, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara. Conseguentemente:
- è stata ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto;
- è stato escluso che la commistione di elementi dell'offerta tecnica con quella economica possa arrecare un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte quando gli elementi di quest'ultima anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d'asta ribassabile o se gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica.

GARANZIA DI IMPARZIALITÀ DELLA COMMISSIONE DI GARA
In conclusione il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità della sanzione espulsiva, ha ribadito che la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa.

 

 

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Accesso agli atti e tutela dei segreti commerciali nei contratti pubblici

Accesso agli atti e tutela dei segreti commerciali nei contratti pubblici

Una importante e interessante pronuncia del Consiglio di Stato delinea in maniera chiara il sottile limite, nell’ambito di una procedura di gara pubblica tra l’interesse di un concorrente alla tutela di segreti tecnici e commerciali e quello di altro concorrente, opposto, a vedersi mostrata tutta la documentazione di gara per esigenze di difesa in giudizio.

C. Stato 07/01/2020, n. 64, ha fornito importanti orientamenti sui presupposti necessari per l’accesso ad atti coperti da segreto, nell’ambito di un appalto pubblico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla consequenziale esecuzione di opere ad alto contenuto specialistico.

L’ART. 53 DEL CODICE E LE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI
Le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'art. 53 del D. Leg.vo 50/2016, il quale richiama la disciplina generale di cui agli artt. 22-28 della L. 241/1990, aggiungendo specifiche disposizioni derogatorie concernenti il differimento, la limitazione e l’esclusione della pretesa di esibizione documentale in considerazione di peculiari esigenze di riservatezza che possono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure a evidenza pubblica.
Per quanto qui di interesse, la lettera a) del comma 5 dell’art. 53 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, della giustificazione di anomalia della medesima che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente - segreti tecnici o commerciali.
In altri termini, la normativa consente di escludere dall’accesso agli atti quella parte dell'offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il c.d. “know how”), vale a dire l'insieme delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza.
In ogni caso, il limite alla possibilità di mostrare la documentazione in oggetto è comunque subordinato alla formulazione di un’espressa “manifestazione di interesse” da parte dell'impresa interessata, cui incombe a tale scopo l'onere di allegare “motivata e comprovata dichiarazione” tramite la quale dimostrare l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.
Ai sensi del successivo comma 6 dell’art. 53 del D. Leg.vo 50/2016, è tuttavia consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (previsione più restrittiva di quella dell'art. 24 della L. 241/1990, comma 7, che contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l'accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale).

L’INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Partecipare ad una gara non comporta una rinuncia al diritto di riservatezza
Secondo C. Stato 07/01/2020, n. 64, in commento, la scelta di prendere parte a una procedura competitiva non implica (come invece affermato dall’appellata sentenza del TAR) un’implicita accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali, i quali - almeno in linea di principio - restano sottratti, a tutela del loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione.
La ratio legis della norma che stabilisce con riguardo ad una gara pubblica la possibile limitazione dell’accesso agli atti in relazione a documenti contenenti segreti industriali o commerciali, non è quella di derogare al diritto di accesso, ma di assicurare la corretta competizione tra imprese, evitando che si possa fare un uso emulativo, ad esempio da parte di contendenti che potrebbero formalizzare l'istanza allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri.

Necessità di motivata valutazione da parte della stazione appaltante
C. Stato 64/2020 altresì chiarisce che la presentazione di una istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere, in rispetto del contraddittorio, il concorrente controinteressato, nelle forme di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo, e richiede una motivata valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell'apprezzamento della 'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza.
In pratica, la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevole ex ante, ma impone una valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Tutela dei segreti commerciali ed esigenza di difesa in giudizio
Quanto infine al fatto che l'accesso è, nella materia in esame, strettamente legato alla sola esigenza di “difesa in giudizio”, C. Stato 64/2020 chiarisce che - al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali - è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.
In particolare, la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come nella fattispecie l'impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decreto Fiscale convertito in legge: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Decreto Fiscale convertito in legge: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il Decreto Fiscale, convertito in legge dalla L. 157/2019, reca una serie di misure per contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Tali misure si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

L’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, convertito in legge con la L. 19/12/2019, n. 157, pubblicata nella G.U. del 24/12/2019, n. 301) introduce l’art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, il quale stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, il nuovo articolo 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997, specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Si introduce poi l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Sono previste alcune deroghe alla disciplina descritta, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che provino la sussistenza di determinati requisiti.

L'art. 17-bis, comma 8, del D. Leg.vo 241/1997, prevede infine che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Fondo salva opere: nuovi termini per istanze, certificazioni e riparto delle risorse 2019 e 2020

Fondo salva opere: nuovi termini per istanze, certificazioni e riparto delle risorse 2019 e 2020

Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 19/12/2019, sono stati fissati nuovi termini per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.

I. L'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 prevede che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva opere”.

Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000;
- delle gare di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

II. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/11/2019, n. 144, ha adottato il Regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere, istituito in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art. 47, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), come convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58.

In particolare, il Decreto disciplina la procedura di accesso alle risorse del Fondo e le modalità di erogazione delle risorse.

I soggetti aventi diritto chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A al Decreto. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.

I soggetti ai quali è presentata l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenuti a farne richiesta. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al Decreto, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata.

III. Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 19/12/2019, ha ridefinito la tempistica per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.

In particolare, per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, e relativamente alle risorse stanziate per l'anno 2019:
- i creditori presentano, entro il 24/01/2020, l'istanza di accesso alle risorse del Fondo;
- le amministrazioni aggiudicatrici alle quali è presentata l’istanza, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14/02/2020;
- è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 06/03/2020.

In relazione alle risorse destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, la Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell' istanza per l'anno 2019, predispone il piano di ripartizione entro il 01/04/2020.

 

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Affidamenti sotto soglia: il principio di rotazione non si applica nelle procedure aperte

Affidamenti sotto soglia: il principio di rotazione non si applica nelle procedure aperte

Il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, con la sentenza 31/10/2019, n. 263, ribadisce che nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato il principio di rotazione è sempre e comunque rispettato e che pertanto l’operatore uscente può parteciparvi senza necessità di apposita motivazione della Stazione appaltante.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata sotto soglia per la manutenzione di automezzi di proprietà del servizio di giardineria del Comune. Il ricorrente secondo classificato sosteneva che l’aggiudicazione fosse illegittima per violazione del principio di rotazione stabilito dall’art. 36, D. Leg.vo 50/2016 in relazione all’omessa esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria, in quanto gestore uscente presso la Stazione appaltante del medesimo servizio di manutenzione.

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE APERTE
Al riguardo il TRGA, anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (vedi il testo da ultimo aggiornato con Delibera 10/07/2019, n. 636), ha affermato che il principio di rotazione, stabilito per i contratti sotto soglia dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Ed infatti, quando la Stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo.
Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato che dall’avviso dell’indagine di mercato risultava che l’invito a partecipare alla gara era esteso a tutti coloro che avessero manifestato interesse, purchè fossero in possesso dei prescritti requisiti. La Stazione appaltante, stabilendo di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori che avevano manifestato interesse nell’ambito dell’indagine esplorativa, aveva pertanto effettivamente aperto al mercato “in termini di concorrenza pura”. Tale circostanza, secondo il TRGA, ha determinato la non operatività del principio di rotazione.

ONERE DI MOTIVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Infine è stato precisato che nelle procedure aperte al mercato la partecipazione dell’operatore uscente non necessita di apposita motivazione da parte della Stazione appaltante. Ed infatti un simile onere rileva nel solo caso di deroga al principio di rotazione quando si tratti di procedura ristretta, mentre non sussiste in presenza di una procedura aperta al mercato, rispetto alla quale il principio di rotazione non trova applicazione.

CONCLUSIONI
Sulla base delle suesposte considerazioni e in assenza, nella lex specialis, di limitazioni in ordine al numero dei partecipanti alla procedura, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di rotazione e ha conseguentemente respinto il ricorso.

 

 


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Acquisti pubblici: Decreto sulle prestazioni oggetto delle convenzioni Consip in G.U.

Acquisti pubblici: Decreto sulle prestazioni oggetto delle convenzioni Consip in G.U.

In tema di acquisti pubblici, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. sono definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2019, pubblicato nella G.U. del 20/11/2019, n. 272.

Il D. Min. Economia e Fin. 21/10/2019, in attuazione dell’art. 1, comma 507, della L. 208/2015, definisce nel suo Allegato le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488.

Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al D. Min. Economia e Fin. 28/11/2017 ed al D. Min. Economia e Fin. 21/10/2019.

Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.

 

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Piano operativo sport e periferie: modificata l'assegnazione annuale delle risorse

Piano operativo sport e periferie: modificata l'assegnazione annuale delle risorse

La Delibera 45/2019 del CIPE, pubblicata nella G.U. del 29/10/2019, n. 254, modifica l'articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020.

Il Piano operativo sport e periferie, approvato con la Delibera 16/2018 del CIPE, ha per oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati alla implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo nazionale, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane.

Le risorse del Fondo saranno destinate a finanziare interventi di:
a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
c) diffusione di attrezzature sportive nelle suddette aree, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Al Piano operativo è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Al fine di una più celere attivazione degli interventi, con la Delibera 45/2019 del CIPE è stata modificata l’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie - già approvato con Del. Cipe 16/2018 e modificato dalla Del. Cipe 10/2019 - come segue:

  • anno 2019: 45 milioni di euro (invariato);
  • anno 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25 milioni);
  • anno 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25 milioni);
  • anno 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25 milioni);
  • anno 2023: 25 milioni di euro (invariato);
  • anno 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20 milioni);
  • anno 2025: 10 milioni di euro (in luogo di 85 milioni).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Innovation manager: approvato l'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza

Innovation manager: approvato l'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza

Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 06/11/2019 è stato approvato l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.

Con riferimento alla misura agevolativa per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, con Decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 06/11/2019 è stato approvato l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.
Tale elenco è stato istituito ai sensi del Decreto del MISE del 07/05/2019 e formato sulla base delle informazioni fornite dagli istanti (con le le modalità e i termini per la presentazione delle domande previsti dal Decreto del MISE del 29/07/2019), e può essere aggiornato o riaperto, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Inoltre, il Ministero si riserva di modificare l’elenco sulla base di controlli, ovvero a seguito di istanza di parte.
Infine, si precisa che l’elenco si intende valido ai fini delle agevolazioni e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità ad esse estranee.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture: comunicato ANAC

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture: comunicato ANAC

Il Comunicato dell'ANAC del 23/10/2019 (depositato il 04/11/2019) segnala le clausole del Bando tipo n. 1, sull'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sopra soglia con OEV, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici modificate dal DL Sblocca cantieri.

L’ANAC con Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi.
Successivamente è stato emanato il D.L. 32/2019, convertito con la L. 14/06/2019, n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, richiamate dal citato Bando-tipo.
La riforma avviata dal D.L. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del D. Leg.vo 50/2016.

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, il Comunicato segnala le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, di cui alla Delib. ANAC 1096/2016, contenuto nel predetto bando, si intende effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Le osservazioni sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con Delib. ANAC 10/01/2018, n. 2, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000 euro, approvato con Delib. ANAC 31/07/2018, n. 723, che si conformano al Bando-tipo n. 1/2017.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Usi ed impiego della lastra per rotatorie

Usi ed impiego della lastra per rotatorie

Un prodotto estremamente versatile che permette la realizzazione di isole rotatorie in conformità con il codice della strada ed i dettami richiesti per le rotatorie con necessaria fascia di sormonto. L'elemento monolitico permette la posa diretta in opera senza ulteriore lavorazione accessoria grazie al dimensionamento specifico sul raggio di curvatura. In tal modo se le quote dell'isola sono state già stabilite si può vedere messa in opera e in servizio una rotatoria in meno di 8 ore senza dover necessariamente interrompere il traffico veicolare. Tra le foto ve ne sono alcune dove l'amministrazione committente ha optato proprio per tale motivo alla soluzione del manufatto lastra rotatorie. Inoltre, stante la notevole diminuzione della manodopera necessaria per la posa in opera, il costo complessivo dell'opera inizialmente comparabile ed equivalente alla normale posa in opera, molto spesso addirittura è stato inferiore a quanto computato. Questa soluzione efficiente in termini economici e di posa in opera è stata sposata da molte amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

 

Produttore: Giorni Oscar Prefabbricati

A 3TI progetti la riqualificazione dell'aeroporto internazionale Otopeni di Bucarest

A 3TI progetti la riqualificazione dell'aeroporto internazionale Otopeni di Bucarest

3TI PROGETTI, dopo essersi aggiudicata la gara indetta dalla Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA, ha firmato il contratto per la Perizia Tecnica e il Final Design riguardante la ristrutturazione e l’adeguamento al regolamento UE n. 139/2014 di 6 vie di rullaggio e 2 piazzole di sosta all’interno dell’Aeroporto Internazionale Henri Coanda - Otopeni di Bucarest.

Il progetto prevede inoltre l’ampliamento di una via di rullaggio esistente (Bravo) mentre l’adeguamento alla normativa riguarderà sia gli aspetti tipicamente stradali, incluso il drenaggio delle acque di piattaforma, sia gli ausili visivi (segnaletica e luci).
L’Aeroporto Internazionale Henri Coanda "Otopeni", situato a nord di Bucarest a soli 17 Km dal centro cittadino, è il più trafficato della Romania ed è tra gli scali europei con la più alta crescita di traffico aereo. Fino agli anni '60 era adibito all'esclusivo uso militare e dalla sua trasformazione iniziata nei primi Anni Novanta oggi è il principale scalo rumeno con voli che provengono da tutte le capitali europee e da molte altre importanti città del continente, ma anche con arrivi e partenze verso Israele, Siria, Egitto e Turchia. L'Italia è collegata all’aeroporto Otopeni con numerosi voli diretti sia di Alitalia (da Linate e Fiumicino) che di compagnie low cost.
“Questo incarico - commenta Alfredo Ingletti, Presidente di 3TI PROGETTI - è un’ulteriore dimostrazione di quanto i mercati esteri siano sensibili alla professionalità e alla competenza delle società di ingegneria italiane e di quante, importanti, opportunità possano offrire a organizzazioni ben strutturate”.
3TI PROGETTI, infatti, è uno dei principali player dell’ingegneria italiana con 25 milioni di fatturato (2016) e circa 300 professionisti qualificati  provenienti da 20 paesi diversi e che parlano 14 lingue differenti.
“La nostra capacità di internazionalizzare - aggiunge Ingletti - ci  ha portato ad acquisire numerose commesse all’estero in particolare nel Middle East (Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Oman), in India e proprio in Romania dove abbiamo consolidato la nostra reputazione e le nostre capacità progettuali grazie ad altri importanti progetti”.
Primo fra tutti quello della riqualificazione della ferrovia Brasov-Simeria di cui 3TI PROGETTI ha la Direzione Lavori di ammodernamento delle linee esistenti ed esecuzione di nuove infrastrutture (7 stazioni, 35 tra ponti e viadotti, 2 gallerie naturali, 104 tombini idraulici, 3 cavalcavia ferroviari, 2 sottopassi, 8 km di opere di sostegno). Inoltre 3TI PROGETTI è stata coinvolta nella progettazione di riqualificazione degli aeroporti di Craiova, Tulcea e Bacau nonché nella progettazione e nell’assistenza tecnica dei lavori di 15 Km della corsia preferenziale della città di Bistrita per il passaggio dei mezzi di trasporto alimentati con combustibili ecologici, elettrici, ibridi e a basso impatto di inquinamento.
“Il contratto di ristrutturazione e ammodernamento dell’Aeroporto Internazionale Henri Coanda "Otopeni" di Bucarest - conclude Ingletti - è un’ulteriore attestazione di fiducia da parte delle autorità romene che riconoscono nella 3TI PROGETTI un partner affidabile e credibile per la realizzazione di progetti riguardanti sia grandi opere infrastrutturali sia lavori di minore impatto, ma di necessaria importanza per la collettività”.

Nuovo codice appalti, consultazione online ANAC: aggiornamento delle linee guida n. 4

Nuovo codice appalti, consultazione online ANAC: aggiornamento delle linee guida n. 4

Sono disponibili in consultazione gli aggiornamenti alle linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice appalti), recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. La consultazione è disponibile online, l’invio dei contributi deve essere effettuato entro la data del 25 settembre 2017.

Come riportato ieri nel comunicato rilasciato dall’ANAC “A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (cd. correttivo, ndr), si rende necessario procedere all’aggiornamento delle linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto.
Ciò posto, l’Autorità ha proceduto a revisionare le linee guida nelle parti che richiedono meri adeguamenti alla nuova formulazione delle norme, non ponendo nuove questioni interpretative e/o problemi applicativi. Con riferimento, invece, agli aspetti e istituti la cui disciplina è stata affidata alle Linee guida in esame dal decreto correttivo e che, pertanto, non erano stati esaminati nell’elaborazione iniziale dell’atto, si è ritenuto opportuno illustrare agli stakeholder le possibili soluzioni operative e  invitare gli stessi a formulare osservazioni e proposte”.
I soggetti interessati potranno inviare i propri contributi utilizzando il modello appositamente predisposto entro il giorno 25 settembre 2017 alle ore 18. Le osservazioni pervenute con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenute in considerazione”.

QUI DISPONIBILE IL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Fonte: La Gazzetta degli Enti Locali

Appalti/F.ne Inarcassa: bene stop incentivo progettazione interna

Appalti/F.ne Inarcassa: bene stop incentivo progettazione interna

“La Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera e in particolare la relatrice On. Mariani hanno dato ascolto agli stakeholder e al mercato, accogliendo nel nuovo Codice le priorità evidenziate dagli operatori del settore.”

Con queste parole, Andrea Tomasi, Presidente di Fondazione Inarcassa, accoglie con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento che esclude l’applicazione degli incentivi alla progettazione per i dipendenti pubblici.

“E’ il primo passo verso una netta distinzione tra i compiti degli impiegati pubblici e quelli dei liberi professionisti e delle società di ingegneria. In questo modo si rimuove una gravosa discrasia, che ha sempre generato confusione tra i ruoli di controllore e controllato. E’ un tema cruciale che impatta inevitabilmente sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sulla qualità delle opere, sui costi nonché sui tempi di realizzazione. Grazie al lavoro congiunto di entrambi i rami del Parlamento, il nuovo codice conterrà disposizioni di grandissima rilevanza che comporteranno un sostanziale incremento qualitativo all’interno del mercato degli appalti pubblici del nostro Paese. In particolare le nuove norme prevedono il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei servizi di architettura e ingegneria per i giovani professionisti, la promozione della qualità architettonica e tecnica, la centralità della fase progettuale e lo stop al massimo ribasso.”

“Attendiamo - conclude Tomasi - l’approvazione definitiva da parte dell’Aula di Montecitorio, ma possiamo già esprimere il nostro più completo apprezzamento per il lavoro fatto finora.”

 

DDL Appalti/Fondazione Inarcassa: “Finalmente valorizzata importanza qualità del progetto”

DDL Appalti/Fondazione Inarcassa: “Finalmente valorizzata importanza qualità del progetto”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione da parte del Senato della delega per la riforma del codice degli appalti. Il testo, licenziato in prima lettura, accoglie infatti molte delle osservazioni che la Fondazione ha indicato come priorità nel corso dell’audizione in Commissione Lavori Pubblici, tra cui il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei servizi di architettura e di ingegneria ai giovani professionisti, la radicale limitazione all’appalto integrato, il riferimento alla promozione della qualità architettonica e a quella tecnica.”

Con queste parole, Andrea Tomasi, Presidente di Fondazione Inarcassa, commenta l’approvazione del provvedimento a Palazzo Madama.

“Il nostro plauso – continua Tomasi – va, in particolare, alle nuove regole in materia di progettazione che, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, restituiscono centralità alla fase progettuale e decretano lo stop all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica con il criterio del prezzo più basso o massimo ribasso d’asta.”

“In questo la categoria si vede finalmente riconoscere appieno la propria professionalità e il proprio lavoro come prodotto di natura intellettuale. La Commissione Lavori pubblici, presieduta dal Presidente Matteoli, e in particolare il Senatore Esposito, relatore del provvedimento, hanno condotto in maniera esemplare il dialogo con tutti gli stakeholders del mercato, ascoltandoli con decine di audizioni e riuscendo a contemperare le diverse esigenze nell’interesse generale. Ci auguriamo che il metodo di lavoro possa rimanere lo stesso anche per la seconda lettura a Montecitorio e in fase di attuazione della delega. Auspichiamo, infine, che Parlamento e Governo possano al più presto - magari già nelle successive fasi dell’iter legislativo - intervenire dividendo in maniera netta i compiti dei dipendenti pubblici e quelli di  liberi professionisti e società di ingegneria, tema questo cruciale, purtroppo ancora irrisolto, per l’eliminazione della confusione dei ruoli tra controllato e controllore.”

Riforma del Codice appalti: le proposte di Unionsoa e USI

Uno studio Nomisma rileva che il sistema di qualificazione SOA convince il 69% delle imprese

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