Approvate le nuove misure di sicurezza anti-contagio Covid19 nei cantieri pubblici delle Marche

Approvate le nuove misure di sicurezza anti-contagio Covid19 nei cantieri pubblici delle Marche

La Regione Marche ha approvato tramite delibera della giunta regionale delle Linee Guida e un elenco-voci relativo alle misure di sicurezza anti-contagio per consentire la riapertura dei cantieri pubblici e la consegna di nuovi cantieri in questo periodo di crisi emergenziale. Questo procedimento ha il fine dunque di fornire in ambito di sicurezza anti-contagio un sostegno alle imprese.

Proprio questo afferma la vicepresidente della regione Marche, Anna Casini, la quale ritiene che in questo difficile momento bisogna tenere conto delle maggiori spese a carico delle imprese dovute all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza.
Tali misure difatti comportano, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo dunque, l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva. A ciò si aggiunge anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
Tutti questi adeguamenti portano ad un conseguente aumento di oneri dovuto alla minore produttività, i quali verranno valutati in sede di cantiere di caso in caso.
Le maggiori spese per l'attuazione delle misure anti-contagio si possono suddividere, secondo le definizioni di norme vigenti, in:
• costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.
• oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti alle misure per la gestione anti-COVID-19 connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure organizzative e gestionali del cantiere. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito di un aumento delle spese generali riconosciute all’operatore economico.

L'elenco delle misure anti-Covid-19, presente nell'allegato A della delibera di giunta regionale 898, ha dunque la finalità di fornire uno strumento per quantificare i costi anti-contagio e di distinguerli dagli oneri anti-contagio aziendali.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica la delibera afferma che le stazioni appaltanti debbano sempre riservarsi, sia in fase di consegna dei lavori che in fase di esecuzione, la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale e agli eventuali maggiori oneri per la sicurezza.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sostanze chimiche: prescrizioni per la compilazione delle schede sicurezza

Sostanze chimiche: prescrizioni per la compilazione delle schede sicurezza

Pubblicato nella GUUE del 26/06/2020, n. 203 il Regolamento 878/2020 che modifica le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 18/12/2006, n. 1907.

La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;

- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n. 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).

OBBLIGO DI REDAZIONE - Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
- sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
- su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro (vedi Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)).

CONTENUTI - La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

AGGIORNAMENTO - Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

MODALITÀ DI REDAZIONE - Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n. 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n. 203. Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni: nuove tutele e valori limite

Protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni: nuove tutele e valori limite

Pubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.

Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il Decreto ha inoltre sostituito:

- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;

- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale) revisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.

 

Nome agente

N. CE (1)

CAS (2)

Continua a leggere

Nuova RTV di Prevenzione incendi per le autorimesse

Nuova RTV di Prevenzione incendi per le autorimesse

Pubblicato in Gazzetta il decreto che - da novembre - manda in archivio le vecchie norme del 1986 e del 2002.

Il D.M. 15/05/2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23/05/2020 - approva la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con superficie complessiva superiore a 300 m2 (attività individuate al n. 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Con l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 19/11/2020, e cioè il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- è integralmente sostituito il Capitolo V.6 della Sezione V (Regole Tecniche Verticali) del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 (Capitolo che a sua volta è stato aggiunto dal D.M. 21/02/2017 e poi sostituito dal D.M. 14/02/2020);
- sono abrogati i precedenti provvedimenti recati dal D.M. 01/02/1986 (Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) e dal D.M. 22/11/2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto).
- è abrogata la lettera e) dell’art. 2-bis del D.M. 03/08/2015, concernente la possibile applicazione in alternativa (fino al 18/11/2020) delle regole tecniche pregresse di cui ai decreti menzionati al punto precedente.

Si rinvia a Norme di Prevenzione incendi per maggiori dettagli e per l’accesso alla banca dati completa e aggiornata di tutte le norme di prevenzione incendi, con chiarimenti e circolari pertinenti.

Pertanto, dal 19/11/2020 non è più data la possibilità di applicazione in alternativa delle pregresse regole tecniche, e quindi alle attività di autorimessa si applica integralmente la RTO di cui al D.M. 03/08/2015, unitamente alla RTV di cui al presente decreto, introdotta come Capitolo V.6 del citato D.M. 03/08/2015.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. il 19/11/2020), si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015, commi 3 e 4, in base ai quali:
- la RTO di applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- in caso contrario, o si applica la RTO all’intera attività, oppure si continuano ad applicare le norme tecniche pregresse di cui all’art. 5 del D.M. 03/08/2015, comma 1-bis, e per quanto non disciplinato dalle stesse i criteri generali di cui all’art. 15 del D. Leg.vo 139/2006.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

La mancata esposizione del cartello di cantiere è punibile penalmente

La mancata esposizione del cartello di cantiere è punibile penalmente

La Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Linee guida per la sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti

Linee guida per la sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti

Le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti sono state approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 17/04/2020.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 17/04/2020, ha approvato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (di cui si allega il testo non ufficiale, unitamente ad una Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri contenente un primo commento).

Al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione riguarderà espressamente i ponti ferroviari.

Le Linee Guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti e sono composte da tre parti:
- classificazione e gestione del rischio (censimento dele opere, ispezioni visive e schede di difettosità, analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale, valutazione preliminare dell'opera);
- valutazione della sicurezza (verifica accurata);
- monitoraggio (sistema di sorveglianza e monitoraggio).

Si forniscono gli strumenti per la conoscenza a livello territoriale dei ponti e per definire le priorità per l’esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e di intervento.

In particolare, il documento illustra come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere d’arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell’impatto trasportistico mediante un’analisi della resilienza della rete.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Cantieri e covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza

Cantieri e covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza

Vademecum per gli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, in relazione alla gestione a norma delle lavorazioni nel periodo di emergenza sanitaria.

Anche in vista della riapertura di tanti cantieri - nella auspicata "fase 2" di convivenza delle attività con l'emergenza sanitaria - uno degli aspetti più delicati e critici è garantire la sicurezza, in conformità con i principi generali che informano la materia e delle normative emergenziali emanate, a partire dal Protocollo per la sicurezza condiviso tra MIT e parti sociali.

Con il prezioso supporto dell'Architetto Massimo Pasqualin, abbiamo redatto questo "Vademecum", nel quale proponiamo una lettura coordinata degli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza.

FONTI DI RIFERIMENTO (Il Protocollo condiviso MIT-Parti sociali; Contenuti del Protocollo; Normativa generale)

COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Azioni generali del CSE per prevenire l’infezione; Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza; Conseguenze sul Cronoprogramma dei lavori; Conseguenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC))

ANALISI SISTEMATICA DEI COMPITI DEL CSE IN RELAZIONE AL COVID-19 (Avvertenza, come leggere la tabella; Aspetti applicativi del Protocollo condiviso; 0 - Aspetti preliminari; 1 - Informazione; 2 - Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; 3 - Pulizia e sanificazione nel cantiere; 4 - Precauzioni igieniche personali; 5 - Dispositivi di protezione individuale; 6 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi); 7 - Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni); 8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere; 9 - Sorveglianza sanitaria / Medico competente / RLS o RLST; 10 - Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti).

Da CISA un mondo di servizi online per i professionisti della sicurezza

Da CISA un mondo di servizi online per i professionisti della sicurezza

CISA ha recentemente lanciato una serie di iniziative digitali che rivelano la duplice attenzione dell’azienda alla qualità dei propri servizi e all’ambiente, dal momento che riducono il consumo di carta stampata. Grazie alle nuove funzionalità online, i clienti di CISA possono accedere in qualunque momento a strumenti fondamentali per la buona riuscita del proprio lavoro con grande risparmio di tempo. Scopriamo insieme le novità.

1) Prodotti sempre a portata di mano
È online il Catalogo Digitale CISA. Uno strumento interattivo sempre aggiornato, dove trovare tutti i prodotti CISA e tante informazioni utili. Facile da consultare, il catalogo offre numerose funzioni per cercare, selezionare e condividere contenuti. Sfogliando le pagine come in un vero catalogo, è possibile navigare attraverso le sezioni, selezionare i prodotti, fare delle note e utilizzare la ricerca testuale per trovare un codice prodotto specifico.

2) Ordini sempre sotto controllo
Un nuovo servizio in esclusiva per i clienti CISA permette di consultare online lo stato degli ordini, senza bisogno di contattare un operatore CISA. Attivo 24x7, il servizio offre informazioni in tempo reale, ottimizzando la pianificazione del lavoro. Per accedere al servizio, rivolgersi al proprio agente di zona o compilare l’apposito form di contatto online.

3) Uno spazio tutto dedicato agli operatori
Quando il tempo è denaro, è fondamentale trovare velocemente le informazioni che interessano. Ecco perché CISA ha creato un’Area Installatori, con sezioni dedicate alle richieste più frequenti. Gli operatori potranno consultare materiale didattico e CISA Tools app, la versione online del vademecum del serramentista, fruibile da desktop, tablet e smartphone. Strumento di lavoro estremamente utile nato nel 1992, ma tutt’ora molto ricercato, il vademecum aiuta gli installatori di alluminio a individuare quali prodotti CISA utilizzare in base al profilo della porta.

4) Assistenza casseforti 24x7
La sicurezza non può aspettare! Per tutte le richieste di assistenza tecnica fuori orario c’è uGo, il nuovo assistente virtuale per le casseforti di CISA disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per chiedere assistenza cliccare sull’icona in basso a destra sulla pagina Assistenza Casseforti dove è possibile anche scaricare manuali tecnici, consultare le FAQ e reperire tutti i contatti utili.

5) Formazione continua
Al fine di migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei propri prodotti, CISA organizza ogni anno dei corsi di formazione. Per iscriversi, basta accedere al Calendario Corsi nell’Area Installatori/Area Corsi e compilare il form online. Non solo, qualora ci fosse la necessità di una formazione specifica, è possibile richiedere un corso personalizzato a CISA che valuterà la richiesta. Nell’Area Corsi sono anche disponibili tutti i video di montaggio dei prodotti CISA a supporto degli installatori.

Innovazione, affidabilità e capacità d’ascolto, sono i valori che da sempre guidano CISA e che hanno ispirato la realizzazione di nuovi strumenti digitali grazie ai quali l’azienda può rispondere in maniera ancora più efficiente ai bisogni degli operatori, facilitando e velocizzando i risultati.
Per maggiori informazioni www.cisa.com

I valori di AGB per R4, la cerniera per portoncini in legno

I valori di AGB per R4, la cerniera per portoncini in legno

AGB amplia la sua gamma di cerniere con R4, la cerniera per portoncini in legno frutto della fusione dei valori dell’azienda.
Innovazione e tecnologia hanno permesso di ottenere le caratteristiche principali della cerniera: R4 risponde alle esigenze e ai trend di mercato ed è applicabile a porte fino a 160 kg di peso.
Le ampie regolazioni nelle tre dimensioni sono ormai un “must” per le cerniere di questa categoria, le quali però sono anche durature nel tempo. Questo permette di ridurre al minimo la necessità di manutenzione.
Ma R4 ha una marcia in più. La nuova cerniera per portoncini offre la possibilità di regolare la frizione. Il serramento potrà essere controllato con la massima sicurezza e la frizione impedisce alle porte posate non perfettamente in verticale di chiudersi da sole.

L’esperienza di AGB ha permesso di controllare tutti gli aspetti di R4. Nel progettare la nuova cerniera, l’azienda si è data l’obiettivo di renderla facile, intuitiva e veloce da installare: dalla semplicità delle lavorazioni e di montaggio ad incasso, alla comoda installazione con due perni, fino alla praticità dei grani frontali che consentono di regolare la cerniera anche a porta chiusa.
Le lavorazioni possono essere realizzate con macchine CNC oppure manualmente con l’utilizzo delle dime dedicate.
La cerniera è stata progettata secondo i canoni di sicurezza imposti dalle normative europee. Sono stati eseguiti tutti i test di resistenza secondo la EN 1935, superando senza problemi la prova ciclica di 200.000 cicli con un carico di 100 kg.
Le caratteristiche antieffrazione di R4 la rendono adatta ad installazioni con apertura verso l’esterno: i grani per lo sfilamento dei perni sono accessibili soltanto a porta aperta.

R4 è una gamma in espansione: con due modelli, la cerniera copre già la gran parte dei profili oggi presenti sul mercato. E’ compatibile infatti con portoncini a battente di diverse sezioni, con più tipi di guarnizione in battuta oppure senza guarnizione. Non solo, altre sezioni sono in fase di studio e progettazione per soddisfare qualsiasi richiesta di mercato.
La cerniera ha diametro da 20 mm che esalta il senso di robustezza del portoncino in legno. Il corpo cerniera incassato nell’anta e nel telaio garantisce la stabilità di porte anche pesanti fino a 160 kg!



AGB è ormai sinonimo di design: la cura dei particolari è uno dei punti di forza della cerniera. La cerniera è disponibile nelle colorazioni più utilizzate dal mercato, ma a seconda delle necessità, è realizzabile in una gamma di finiture molto più ampia.
Le coperture garantiscono che nessuna vite sia in vista e nascondono i piccoli errori nelle lavorazioni: anche il designer più esigente sarà soddisfatto.
Innovazione tecnologica e creatività nella progettazione garantite 100% Made in Italy.

 

Scopri i prodotti AGB su EdilBIM

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

Continua a leggere

Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Il Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

***
L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: nuovo elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: nuovo elenco dei soggetti abilitati

Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14/02/2020, n. 6, è stato adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previsto dal Testo Unico sicurezza sul lavoro (D. Leg.vo 81/2008).

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14/02/2020, n. 6, è stato adottato il ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III, del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/04/2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

Il Decreto contiene inoltre disposizioni relative al rinnovo delle iscrizioni, alla variazione delle abilitazioni, all'iscrizione dei soggetti abilitati, alla sospensione e cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati ed agli obblighi di questi ultimi.

L'elenco adottato in allegato al D.M. 6/2020 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al D.M. 57/2019.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Poseidon TT di AGB: la chiusura di massima sicurezza per serramenti anta-ribalta

Poseidon TT di AGB: la chiusura di massima sicurezza per serramenti anta-ribalta

Negli ultimi anni c’è stata una crescita vertiginosa di furti nelle abitazioni. Si parla di un incremento del 114% rispetto al 2004.
Oramai i quotidiani documentano giorno per giorno crudi fatti di cronaca nera e, per ottenere il massimo della tranquillità a casa propria, il consumatore ricerca sempre di più la sicurezza antieffrazione.
A causa di questa serie di fatti concreti, il bisogno di sentirsi sicuri a casa propria aumenta e, come è noto, la ferramenta gioca un ruolo importante per il grado di sicurezza che un serramento può raggiungere. AGB ha saputo interpretare questa necessità, presentando la nuova linea di accessori Poseidon TT adatti a sistemi con apertura anta-ribalta.
Fino ad oggi, la concorrenza si è concentrata su evoluzioni marginali degli accessori inerenti la sicurezza di una finestra. E tutto quello che ha cambiato, è stato cambiato puntando ai risultati delle certificazioni antieffrazione.
Presentando Poseidon TT, AGB sconvolge questo modello del “fare sicurezza”.
Poseidon TT definisce una nuova frontiera nel creare, comunicare e vendere sicurezza: una ferramenta realizzata per resistere ad un vero furto, ma non solo. Una chiusura così profondamente diversa da tutto quello che l’utente ha visto finora e così visivamente impattante che è in grado di comunicare da sola la protezione che può offrire.
Il nuovo sistema utilizza un doppio gancio contrapposto che va ad inserirsi su incontri in acciaio temprato così da impedire totalmente l’apertura di un varco tra anta e telaio.
La gamma di accessori Poseidon TT prevede elementi per il traverso inferiore e per i montanti lato maniglia e lato cerniere, utilizzabili in ampio range dimensionale che comprende serramenti da piccole a grandi dimensioni, realizzati ad anta singola o doppia.
Poseidon TT fa parte della gamma di ferramenta per anta-ribalta Artech, la quale racchiude tutta la creatività e la tecnologia del sapere di AGB.
L’alto livello di attenzione dedicato dai Product Managers di AGB alle tematiche della sicurezza è testimoniato anche da importanti dettagli delle configurazioni standard, come il catenaccio passante con incontro antieffrazione in acciaio saldato di serie. Inoltre, la leva non può essere attivata in un tentativo d’intrusione, perché pensata con apertura frontale.
Con articoli di serie dall’alto valore di design, Artech permette la certificazione in classe RC1.
Perché Artech è un sistema di massima sicurezza, in cui ogni componente di serie è pensato per bloccare i tentativi di effrazione.
Il nottolino a fungo di serie è realizzato a partire da un unico pezzo di acciaio. Una scelta di stabilità che evita il problema delle componenti autoregolabili, meno efficienti in termini di pressione di contatto e di resistenza allo scasso.
Gli incontri aperti in collaborazione con il nottolino regolabile permettono ampie regolazioni del sistema ferramenta, con una garanzia: il punto di chiusura mantiene le stesse performance anti-effrazione in qualsiasi posizione di regolazione.
Artech è sicurezza perché offre accessori in grado di trasformare la finestra nell’alleato più prezioso per garantire la tranquillità dell’abitazione.
La forma degli incontri a U in acciaio temprato permette al nottolino di incastrarsi perfettamente, in modo da rendere impossibile lo sfilamento. Il risultato? Un sistema di ferramenta che permette la certificazione in classe RC2 e RC3 con l’utilizzo di componenti di serie.
Artech è sinonimo di finestra solida ma anche bella, caratterizzata da soluzioni stilistiche innovative.

Sicurezza sul lavoro in ambienti confinati: nuove Linee di indirizzo del CNI

Sicurezza sul lavoro in ambienti confinati: nuove Linee di indirizzo del CNI

Le Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento sono state approvate il 29/01/2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e sono destinate ai professionisti del settore, ai datori di lavoro committenti, alle imprese ed a tutte le figure coinvolte nelle attività svolte in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva approvato il 02/10/2019 le Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento.
Successivamente, sono stati recepiti una serie di valutazioni e contributi sul documento, inviati dall’Ordine di Milano, e pertanto il CNI, il 29/01/2020, ha riapprovato il documento.

Fra gli ambienti confinati facilmente identificabili vengono citati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos per sfarinati);
- serbatoi pensili (ad esempio quelli degli acquedotti) o vasche interrate (ad esempio quelli delle reti di bonifica o degli acquedotti);
- cunicoli di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
- silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici e inorganici;
- recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
- pozzi e tubazioni;
- cisterne su autocarri.

Il documento fornisce orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati e costituisce uno strumento che consente agli addetti ai lavori di individuare quando ricorrono le condizioni per le quali ci si trova ad operare in ambiente confinato o sospetto di inquinamento, nonché quali siano le figure coinvolte e i relativi compiti.

Un particolare approfondimento è stato dedicato alle seguenti tematiche:
- applicazione del D.P.R. 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne;
- riconoscimento di un ambiente confinato;
- ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in relazione al D.P.R. 177/11;
- medico Competente e D.P.R. 177/11;
- gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato;
- regolamentazione della Formazione ed addestramento in ambito ambienti confinati.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Messa in sicurezza di edifici e territorio: richieste di contributi entro il 15 gennaio 2020

Messa in sicurezza di edifici e territorio: richieste di contributi entro il 15 gennaio 2020

Entro il 15/01/2020 gli enti locali possono presentare la richiesta di attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L’art. 1, comma 51, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2020, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019, pubblicato nella G.U. del 07/01/2020, n. 4, approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
In particolare, il Decreto specifica che i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, possono presentare la domanda relativa all’attribuzione dei contributi per l’anno 2020, tramite la modalità di certificazione approvata, presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e accessibile dal sito web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati.

Gli enti locali devono presentare telematicamente la richiesta di contributo, munita di firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Obiettivo mantenimento funzionale

Obiettivo mantenimento funzionale

Il mantenimento funzionale degli impianti elettrici è garantito se non viene interrotto il flusso di corrente durante un incendio. Questo vuol dire che le vie di fuga, impianti importanti come le luci di emergenza, sistemi di segnalazione incendio, impianti di aspirazione fumi e impianti di estinzione continuano a funzionare. Più a lungo lavorano questi sistemi, maggiori saranno le possibilità di salvataggio.

Al fine di garantire il mantenimento funzionale degli impianti elettrici in caso di incendio, i sistemi di cavi devono superare speciali prove di incendio. I sistemi di posa OBO soddisfano questi speciali requisiti.

Spesso, il mantenimento funzionale deve essere garantito anche in ambienti critici o persino aggressivi, come ad esempio in una galleria stradale.
La canalina OBO RKS-Magic è particolarmente adatta per questo caso specifico, poiché è realizzata anche in acciaio inossidabile e può essere installata per risparmiare spazio in aggiunta sotto il soffitto. Il collaudato sistema di connessione dei giunti, senza utilizzo di viti, consente un montaggio particolarmente rapido, semplice e sicuro. Il sistema di mantenimento funzionale è disponibile anche nelle versioni a filo GR-Magic e nelle versioni a scaletta per distribuzione verticale ed orizzontale.

La gamma di prodotti si completa con una serie di articoli che vanno dai sistemi di distribuzione verticali e orizzontali, passando per sistemi di staffaggi e supporti certificati per applicazioni antincendio, sino ad arrivare alle cassette di derivazione Tbox dotate di morsettiera ceramica e portafusibile. Grado di protezione massimo IP66, resistenza meccanica IK10.

Norme europee per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali

Norme europee per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali

Pubblicata nella GUUE 26/11/2019, n. L 305 la Direttiva 2019/1936 che modifica la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione delle sicurezza delle infrastrutture stradali.

La Direttiva apporta numerose modifiche alla Direttiva 2008/96/CE, attuata in Italia dal D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35, con lo scopo di ridurre sensibilmente gli incidenti stradali attraverso una migliore progettazione e manutenzione di strade, gallerie e ponti, e di garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T e sulla rete di autostrade e strade principali nell’Unione. Le nuove disposizioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati a livello europeo di diminuire il numero di vittime della strada e avvicinarsi all’azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050.

Tra le principali novità si segnala:
- l’estensione del campo di applicazione della Direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle altre strade principali dell’Unione oltre la rete transeuropea di trasporto (TEN-T);
- l’introduzione dell’obbligo per Stati membri di effettuare ispezioni periodiche e la valutazione della sicurezza stradale almeno ogni cinque anni;
- l’obbligo di tenere sempre in considerazione le esigenze dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti vulnerabili (non motorizzati) della strada nelle procedure di gestione della sicurezza stradale;
- il miglioramento della segnaletica stradale;
- l’accessibilità al pubblico delle specifiche tecniche relative alla sicurezza per gli appalti pubblici svolti nel settore dell’infrastruttura stradale.

La Direttiva entra in vigore il 16/12/2019 e dovrà essere recepita entro il 17/12/2021.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Contributi ai comuni in zona sismica per adeguamento antisismico e messa in sicurezza

Contributi ai comuni in zona sismica per adeguamento antisismico e messa in sicurezza

Ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico sono stati attribuiti contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, nel limite di 29.735.043 euro per l’anno 2019, relative ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Il Decreto del Ministero dell'interno del 18/11/2019 - il cui comunicato è stato pubblicato nella G.U. del 26/11/2019, n. 277 - assegna ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 contributi, pari a 29.735.043 euro per l’anno 2019, per interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Si ricorda che l'art. 41-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96, ed in seguito modificato dall'art. 17-quater del D.L. 148/2017) prevede l'assegnazione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 (di cui all’Ord. P.C.M. 28/04/2006, n. 3519) per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite complessivo di 55 milioni di euro per il biennio 2018-2019.

L’ordine di priorità ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Il D. Min. Interno 18/04/2019 aveva approvato il modello di certificazione informatizzato per l'anno 2019, con il quale i comuni dovevano comunicare la richiesta di contributo, e fissato modalità e termini di trasmissione per la validità della certificazione (che coincidevano con quelli già previsti dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017).

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Messa in sicurezza di edifici e territorio: le misure previste nel DDL bilancio 2020

Messa in sicurezza di edifici e territorio: le misure previste nel DDL bilancio 2020

In materia di infrastrutture, il DDL bilancio 2020 prevede una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

L'art. 8 del disegno di Legge di bilancio 2020 (bozza del 02/11/2019), tra l'altro,

- prevede per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico - ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - e sviluppo territoriale sostenibile - ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- modifica la disciplina, già recata dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), relativa alla concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici;
- istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per in comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- prevede l'assegnazione ai comuni di contributi al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- prevede la concessione di contributi aggiuntivi destinati a province e città metropolitane, per il periodo 2018-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;
- incrementa le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Inoltre, l'art. 66 del DDL bilancio 2020 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sicurezza sul lavoro Polizia di Stato e Vigili del Fuoco

Sicurezza sul lavoro Polizia di Stato e Vigili del Fuoco

Emanato il decreto attuativo del TU sicurezza con le specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Abrogato il precedente decreto del 1999.

Sulla G.U. 30/10/2019, n. 255, è stato pubblicato il D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, che in attuazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 2, reca specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il nuovo decreto abroga il precedente D. Min. Interno 14/06/1999, n. 450, a sua volta emanato in attuazione dell’art. 1 del D. Leg.vo 626/1994.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI. Il provvedimento - ferma restando la definizione recata dalla lettera b) dell’art. 2 del D. Leg.vo 81/2008 - dispone che le funzioni di datore di lavoro (limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, ed ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa) sono assolte anche:
- dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio;
oppure
- dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio.
I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti ministeriali da emanarsi.
L’art. 3 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, reca invece le disposizioni finalizzate all’individuazione dei dirigenti e dei preposti.

PARTICOLARI ESIGENZE E PECULIARITÀ ORGANIZZATIVE. Il provvedimento individua (art. 8 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché le strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; art. 15 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) le “particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative”, di cui occorre tenere conto per definire le peculiari e specifiche modalità di applicazione del Testo unico della sicurezza ai luoghi di lavoro in oggetto.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. Ai sensi dell’art. 17 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, è effettuata dal personale dell’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del DVR, nonché dall’ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Leg.vo 81/2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’Allegato X del medesimo D. Leg.vo 81/2008.
Tutte le attività in questione sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall’art. 2 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 in commento.

 

 

Fonte: bollettino online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it