Installazione di gazebo in area vincolata: serve l’autorizzazione del soprintendente

Installazione di gazebo in area vincolata: serve l’autorizzazione del soprintendente

Per l’installazione di un gazebo in un’area sottoposta ad un vincolo di interesse storico è necessaria l’autorizzazione del soprintendente.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico antistante il suo esercizio, dove si trovava un gazebo.
Il comune di Caserta, sul presupposto che la strada fosse vincolata, ai sensi della lett. g), dell’art 10, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004, aveva richiesto parere alla competente Soprintendenza, che lo aveva espresso in termini negativi, e aveva conseguentemente adottato l’ordinanza di rimozione poi impugnata.

A seguito della richiesta di annullamento di tale ordinanza, il comune aveva ribadito l’esistenza del vincolo di interesse storico sull’area, posta la vicinanza ai giardini della Reggia di Caserta e sostenuto che l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della controversia, rientrava nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio.
Inoltre, dopo aver richiamato l’art. 21, comma 4, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, ai sensi del quale “[...] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente”, il comune aveva affermato che, quale ente proprietario del bene, era impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale.

CONCLUSIONI
Quanto alla necessità di preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza, il Tribunale amministrativo della Campania, ha rilevato che la via oggetto di controversia era compresa nella perimetrazione del centro di interesse storico, attesa la sua contiguità con la Reggia di Caserta e, su tale area, era stato apposto un gazebo senza ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

La Sent. TAR. Campania Napoli 18/07/2019, n. 3965 ha poi ricordato che:
- per giurisprudenza consolidata i gazebo vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico
- è necessario il rispetto della disciplina a cui l’area risulta assoggettata
- la presenza di vincoli impone il rilascio del preventivo parere della Soprintendenza.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Condono, sanatoria edilizia e requisito della doppia conformità

Condono, sanatoria edilizia e requisito della doppia conformità

La Corte di Cassazione ribadisce la differenza tra sanatoria edilizia e condono, affermando che quest’ultimo non richiede la sussistenza del requisito della doppia conformità.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso può ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Tale articolo impone quindi la cosiddetta "doppia conformità", che costituisce anche il presupposto per l’estinzione del reato prevista dall’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie il Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere abusive oggetto di condono ex art. 39 della Legge 724/1994 - assentito con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - per il mancato accertamento della doppia conformità.

Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. pen., 12/09/2019, n. 37659, ha specificato che la doppia conformità è requisito per la sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39, L. 724/1994. Ed infatti, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Viceversa, per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la sanatoria edilizia di cui al suddetto art. 36, D.P.R. 380/2001, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale con rinvio per un nuovo esame della questione.

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Mexichem svela la sua trasformazione aziendale “Human-Centered”, cambiando nome in “Orbia”

Mexichem svela la sua trasformazione aziendale “Human-Centered”, cambiando nome in “Orbia”

Un “ImpactMark” innovativo e primo nel suo genere, prende il posto del logo tradizionale, come rappresentazione mutevole e dinamica del reale impatto sulle persone, sul pianeta e sul profitto

Mexichem, S.A.B. de C.V. (MEXCHEM), leader mondiale in prodotti speciali e soluzioni innovative, oggi ha raggiunto un ulteriore traguardo nel suo processo di trasformazione “human-centered”, svelando il suo nuovo nome societario, Orbia, e il suo impegno per il suo scopo: to advance life around the world. Insieme al nuovo approccio mirato, Orbia introduce un nuovo ed innovativo concetto di logo, l’ImpactMark. Tutto ciò riflette un processo, lungo un anno, per trasformare l'azienda in un'organizzazione orientata al futuro, centrata sull'uomo, risaltando il lavoro che i suoi cinque business groups stanno realizzando per affrontare le sfide che definiscono il modo in cui le persone vivono e prosperano oggi e come lo faranno in futuro. Orbia sarà quotata nella Borsa Messicana come ORBIA.

Il nuovo nome e la nuova strategia aziendale di lungo periodo di Orbia, posizionano l’azienda in modo da poter rispondere alle opportunità globali per assicurare la sicurezza alimentare, ridurre la scarsità idrica, reiventare il futuro delle città e delle abitazioni, connettere le comunità di tutto il mondo a infrastrutture globali di dati ed espandere l’accesso alla salute e al benessere con materiali avanzati attraverso l’innovazione e la customer-centricity, elevando il continuo impegno dell’azienda per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità in tutto il mondo. Le industrie chimica, mineraria e manifatturiera continueranno ad essere parti importanti dell’attività complessiva di Orbia, ma il cambiamento di nome riflette un’espressione più inclusiva ed ampia dell’impatto dell’azienda in tutto il mondo.

Orbia sta anche creando l’ImpactMark – una misura mutevole dell’aderenza dell’azienda nel lungo periodo alla salute finanziaria, alla sostenibilità ambientale e al progresso sociale. Tracciato su una griglia circolare, l’ImpactMark misura il progresso relativo a 6 fattori relazionati a persone, pianeta e profitto. Sarà aggiornato tutti gli anni per mostrare gli ultimi dati, presentando i progressi compiuti nel tempo verso gli ambiziosi obiettivi dell’azienda.

“Orbia sta adottando un approccio a lungo termine per esprimere la crescita della compagnia in riferimento all’impatto della stessa sulle persone, sul pianeta e sul profitto” afferma Daniel Martínez-Valle, CEO di Orbia.  “La nostra strategia si concentra su una crescita organica, guidata da un forte focus sul cliente e sulla massimizzazione del ROIC. Crediamo che continuando a far evolvere la nostra impresa, creeremo un incredibile valore per i nostri investitori, per i nostri clienti e per le comunità che gravitano intorno a noi, ispirando, allo stesso tempo, altri a fare lo stesso.”

La storia decennale di Orbia è cominciata come produttore di commodities e attraverso investimenti ed una crescita strategica, è diventata un leader globale nell’industria dei polimeri, dei materiali e delle infrastrutture. Oggi, Orbia è un’azienda globale, che opera in più di 40 paesi, commercia in più di 110 nazioni e impiega più di 22.000 persone in tutto il mondo. Le sedi centrali dell’azienda – a Città del Messico, Boston, Amsterdam e Tel Aviv – riflettono la natura globale dei clienti che l’azienda serve e delle sfide che affronta.

La transizione, che include un nuovo nome, nuovi sito web, visual brand e l’ImpactMark dinamico al posto di un logo statico saranno immediatamente effettivi e verranno implementati in tutti i prodotti e servizi dell’azienda durante il 2019. Alcuni brand commerciali tra quelli dei business groups verranno anch’essi aggiornati. Per maggiori informazioni, visitate www.orbia.com.


A proposito di Orbia:
Orbia (MV: MEXCHEM*) è una comunità di imprese legate da un focus collettivo per garantire sicurezza alimentare, ridurre la scarsità idrica, reinventare il futuro delle città e delle abitazioni, connettere comunità ad infrastrutture di dati ed aumentare l’accesso alla salute e al benessere con materiali avanzati. I business groups di Orbia includono Agricoltura di Precisione, Costruzioni ed Infrastrutture, Fluoro, Soluzioni Polimeriche e Data Communications, che insieme perseguono soluzioni sistematiche per le sfide globali. Un leader globale in prodotti speciali e soluzioni innovative in molteplici settori dell’industria e del commercio, dall’agricoltura alle infrastrutture, dalle telecomunicazioni alla salute e altro ancora, Orbia possiede attività commerciali in più di 100 paesi e operazioni in 41, con quartier generali a Città del Messico, Boston, Amsterdam e Tel Aviv.

Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

La sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un condominio citava in giudizio un privato innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità di due manufatti da egli realizzati sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale prospiciente la sua proprietà individuale, sul presupposto che essi fossero vietati sia dal regolamento condominiale che dall'art. 1127 del Codice civile e per sentir condannare il convenuto all'eliminazione di dette costruzioni.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla demolizione delle tettoie, ritenendole contrarie al regolamento condominiale vigente e vietate dall'art. 1127 del Codice civile, in quanto arrecanti pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, essendo parzialmente visibili dall'esterno ed in contrasto con gli elementi tipologici del fabbricato ricavato da una villa padronale del 1800. Non assumendo inoltre rilievo la circostanza che gli altri condomini avessero già alterato l'aspetto del fabbricato con la costruzione di verande o altro.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 29/07/2019, n. 20423 ha confermato la sentenza del Tribunale (già confermata dalla Corte di Appello) e richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione; comporta inoltre il pagamento della relativa indennità non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.



Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Relazione sullo stato acustico dei Comuni, disciplina dei contenuti

Relazione sullo stato acustico dei Comuni, disciplina dei contenuti

Definiti i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ad opera del D.M. 15/04/2019, n. 105, emanato ai sensi dell’art. 7 della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995).

Il D.M. D.M. 15/04/2019, n. 105 (la cui emanazione è stata segnalata sulla G.U. 06/08/2019, n. 183), disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La relazione sullo stato acustico dei Comuni è prevista dall’art. 7 della L. 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), comma 5, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune, entro il 31/03/2020 e successivamente ogni 5 anni.

L’approvazione del decreto recante i contenuti della suddetta relazione quinquennale è prevista dall’art. 27 del D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42, comma 2. Si ricorda che il menzionato D. Leg.vo 42/2017 ha tra l’altro modificato sul punto in questione la L. 447/1995; prima della modifica, l’art. 7 della L. 447/1995, al comma 5, prevedeva che la relazione venisse predisposta con frequenza biennale e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La relazione è prevista anche per consentire alla Regione di valutare la necessità di inserire i suddetti Comuni tra gli agglomerati che, ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005, sono oggetto delle mappe acustiche strategiche (aree urbane, individuate dalla Regione o Provincia autonoma competente, costituite da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti).

Sono esentati dalla presentazione della relazione i Comuni già individuati ai fini di cui sopra dalle Regioni.

In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai Comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla L. 447/1995, è data priorità ai Comuni che ottemperano all’obbligo di adozione della relazione sullo stato acustico di cui sopra e ai Comuni individuati dalla Regione o dalla Provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche (si veda l’art. 7 della L. 447/1995).

 

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Sussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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Piazza del Serramento Innovativo - programma e dettagli

Piazza del Serramento Innovativo - programma e dettagli

La Piazza del Serramento Innovativo è l’area speciale di SAIE Bari 2019 (Nuova Fiera del Levante 24 – 26 ottobre) dedicata alle eccellenze della filiera del serramento, dove un intenso programma di workshop, seminari specialistici e presentazioni commerciali, strutturato grazie alla collaborazione con professionisti ed esperti di settore, fornirà ai partecipanti gli strumenti per interpretare le ultime indicazioni di mercato, con riferimento a 3 temi principali, quali trasparenze, isolamento e digitalizzazione.

L’obiettivo è quello di mettere a conoscenza degli attori della filiera le ultime evoluzioni e le prossime tendenze del mercato, al fine di usare tali informazioni come concreti strumenti di crescita tecnica e/o di sviluppo commerciale, individuando nuove opportunità professionali e imprenditoriali.

Sul tema digitalizzazione del serramento, o più precisamente trasformazione tecnologica e digitale, durante SAIE Bari saranno previsti focus sulle opportunità fiscali offerte dal pacchetto “IMPRESA 4.0”, che illustreranno in maniera organica e sinergica strumenti consolidati (IPERAMMORTAMENTO e CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO) e misure più recenti (VOUCHER INNOVATION MANAGER e CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0).

Il pacchetto “IMPRESA 4.0” è una straordinaria occasione per le imprese che intendono fare concretamente innovazione, sia di prodotto che di processo, contenente varie misure per abbattere significativamente i costi di investimento.

Sempre in tema di digitalizzazione, ma con un orientamento più tecnico, ogni giorno di fiera sarà previsto un incontro specialistico sulla progettazione BIM nel settore dei serramenti, con la presentazione di casi pratici riguardanti il controllo, la gestione cronologica e la computazione dinamica, attuati tramite lo sviluppo di plug-in specifici.

La trasformazione digitale che negli ultimi anni sta interessando il mondo delle costruzioni, si sta realizzando (anche) tramite lo sviluppo del paradigma BIM, trasformando le modalità di relazione tra gli attori della filiera (serramentista, progettista, impresa e P.A.). Il mondo dei serramenti non è esente da questa rivoluzione e un‘azienda può decidere di subire il processo adattandosi progressivamente agli obblighi imposti dalla metodologia oppure governarlo per sfruttarne la leva competitiva.

Circa il tema relativo alle trasparenze, saranno previsti per ogni giorno di SAIE Bari 2019, due differenti seminari di approfondimento su argomenti quali i vetri basso emissivi e selettivi ed i vetri di sicurezza, con particolare attenzione al tema delle rotture per shock termico ed ai difetti nel vetro e nelle vetrate isolanti, anche in relazione alla responsabilità degli attori coinvolti nel processo di posa in opera (UNI 10818).

In tema di isolamento, particolare attenzione verrà posta al ruolo delle vetrazioni, con approfondimenti sui più comuni errori di progettazione per evitare il surriscaldamento dei locali e sul contributo del serramento circa l’isolamento acustico di facciata.

Il tema della corretta scelta e progettazione delle vetrazioni risulta oggi un argomento decisamente rilevante, vista l’attuale tendenza dell’architettura moderna nel prediligere finestrature sempre più grandi, per le quali la conoscenza delle prestazioni termoacustiche del vetro selezionato risulta determinante sia da un punto di vista commerciale che in relazione alla prevenzione di possibili contenziosi futuri.


Tipologia di visitatori coinvolti

Serramentisti, Progettisti, Tecnici specializzati, Impiantisti, Installatori, Architetti, Geometri, Imprese Edili, Applicatori, BIM Manager, Ingegneri, Direttori Lavori, Distributori, Grossisti, Pubbliche Amministrazioni, Amministratori di Condominio

Informazioni ulteriori sulla Piazza del Serramento Innovativo a SAIE BARI 2019 e il programma convegni delle sessioni posso essere consultate qui https://www.saiebari.it/it/piazza-serramento-innovativo/

Eccellenza nel Sistema a Cappotto: come ottenerla con Cortexa

Eccellenza nel Sistema a Cappotto: come ottenerla con Cortexa

Il Sistema a Cappotto, comunemente noto anche come cappotto termico o ETICS (External Thermal Insulation Composite System), è la misura in assoluto più efficace per l’isolamento termico dell’involucro edilizio, sia in estate che in inverno.
Questa affermazione è valida solo se, nella realizzazione dell’intervento, vengono rispettate le tre regole fondamentali definite da Cortexa, un progetto associativo nato nel 2007 e che racchiude i più importanti Produttori di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto impegnati nella diffusione delle conoscenze sul cappotto di qualità:

  1. la scelta di Sistemi a Cappotto forniti e certificati come kit dai produttori, dotati di certificato ETA004 e di marcatura CE di sistema: ciò significa selezionare Sistemi certificati come tali, e quindi testati per garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Questa azione mette al riparo committenti, imprese, progettisti e applicatori da danni/malfunzionamenti causati dall’assemblaggio di materiali non idonei per il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto o di materiali non in grado di garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro;
  2. la scelta di avvalersi di progettisti esperti in materia di Cappotto Termico: la progettazione dell’isolamento dell’involucro edilizio va affidata a esperti in materia di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, che conoscano e seguano la norma UNI/TR 11715:2018, contenente il rapporto tecnico sulla “Progettazione e posa in opera di sistemi di isolamento termico a cappotto”. Questi requisiti proteggono committenti e investitori da eventuali problemi nella realizzazione del progetto;
    la scelta di avvalersi di posatori specializzati ed esperti: partendo dal presupposto che anche il miglior sistema, se posato male, non garantisce prestazioni energetiche e durata eccellenti, per la corretta posa del cappotto termico è necessario avvalersi di posatori le cui conoscenze, abilità e competenze siano certificate secondo la norma UNI 11716:2018.

Quali sono i componenti del cappotto termico, secondo i criteri di qualità Cortexa?

Una delle caratteristiche che permette ad un cappotto termico di poter essere definito eccellente è, come spiegato in precedenza, il fatto di essere certificato come kit secondo ETAG004 e con marcatura CE di sistema, ovvero costituito da materiali studiati e testati per lavorare assieme e garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Nonostante il Sistema a Cappotto sia un metodo di isolamento termico utilizzato da parecchi anni, non sempre tra progettisti, imprese,  installatori e in particolar modo privati, c’è sufficiente chiarezza in merito alla corretta scelta e applicazione del sistema e dei materiali che lo compongono:

  • malta collante: permette l’adesione del Sistema Isolante al supporto su cui viene applicato;
  • pannello isolante: garantisce le caratteristiche isolanti richieste;
  • tasselli di fissaggio: garantiscono il corretto ancoraggio del Sistema e la tenuta alle forze di depressione del vento;
  • intonaco di base;
  • rete d’armatura: realizzata in tessuto di fibra di vetro, contribuisce a conferire resistenza al sistema contribuendo all’assorbimento delle tensioni;
  • intonaco di base;
  • primer: è necessario per ottimizzare il pH del rasante, l’assorbimento e la resa colore del rivestimento;
  • rivestimento a spessore per cappotto: fornisce maggiore resistenza del Sistema agli urti e agli agenti atmosferici, oltre a conferire la finitura estetica desiderata per l’edificio. Per il buon funzionamento del sistema è inoltre necessario scegliere una finitura con indice di riflessione alla luce superiore a 20;
  • accessori per il cappotto termico: ad esempio gli angolari, i profili per raccordi e bordi, i giunti di dilatazione e i profili per la zoccolatura completano il sistema e la cura dei suoi dettagli.

 

Maggiori informazioni su FEL - Edilizia Leggera

FEL chiarisce quali sono gli argomenti dell’esame del pittore le sue specializzazioni

FEL chiarisce quali sono gli argomenti dell’esame del pittore le sue specializzazioni

L’esame per il pittore edile, questo sconosciuto! Tantissime sono le segnalazioni di professionisti imbianchini dubbiosi e preoccupati su quali siano gli argomenti da conoscere per passare con successo l’esame che qualifica la professione del pittore edile. Va anzitutto detto che chi pratica la professione da anni dovrebbe già padroneggiare tutti gli argomenti senza difficoltà, in particolare quelli che ruotano intorno alle burocrazie (permessi occupazione luogo pubblico, ecc) che sono argomenti che nell’esame di qualsiasi schema di certificazione non mancheranno.

Va anzitutto detto che non esistono corsi obbligatori, o tanto meno corsi in grado di garantire al 100% di passare con successo l’esame. FEL proporrà dei pacchetti formativi di base che daranno le nozioni utili per passare l’esame. Esistono anche alcune bibliografie valide, che aiutano a risolvere dubbi, ma nessun libro potrà mai sostituire l’esperienza accumulata in anni di lavoro, e che è la vera garanzia di passare con successo l’esame. Va detto anche che non tutti possono accedere all’esame: la norma ribadisce che ci sono requisiti minimi: primo requisito, per alcuni scontato ma non banale, è la conoscenza della lingua italiana. Questo aspetto è reso obbligatorio perché è importante che il candidato sia in grado di leggere una scheda tecnica in maniera completa e soddisfacente. Altro aspetto vincolante è che il candidato abbia fatto almeno 4 anni di esperienza professionale. In alternativa a quest’ultimo aspetto deve aver affrontato un corso di formazione specifico (come quelli di Accademia FEL) seguito da un periodo di praticantato di almeno un anno.

 

Scopri di più consultando il sito FEL - Edilizia Leggera

Installazione di strutture mobili ad uso abitativo e necessità del permesso di costruire

Installazione di strutture mobili ad uso abitativo e necessità del permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale è necessario il permesso di costruire per l'installazione su un terreno di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.


Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la condanna della committente e proprietaria (ai sensi della lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 95 del D.P.R. 380/2001) per aver eseguito lavori di collocazione di una casa mobile modulare su un terreno di 1.200 mq sito nel Comune di Agrigento e, in relazione alle opere descritte ricadenti in zona sismica, aver omesso di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, sul terreno di proprietà dell'imputata era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq. - in parte poggiato su carrello, in parte fissato al terreno attraverso tubi telescopi - articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all'esterno, il manufatto presentava una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti.

I giudici di merito avevano dunque logicamente desunto che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.

La Sent. C. Cass. pen. 28/08/2019, n. 36481, in proposito, ha ribadito che è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Di conseguenza, poiché l’opera in questione si configurava come intervento di nuova costruzione ai sensi della lett. e), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in quanto tale subordinato a permesso di costruire, è stata confermata la condanna della proprietaria per l'installazione di una casa mobile in zona sismica, in assenza del permesso di costruire e dell’avviso allo sportello unico per l’edilizia.

***
Si ricorda che la lett. e.5, dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 definisce intervento di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Aggiornamenti ISTAT prezzi al consumo e costi di costruzione luglio 2019

Aggiornamenti ISTAT prezzi al consumo e costi di costruzione luglio 2019

Sono stati pubblicati gli aggiornamenti dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) di luglio 2019 e dei costi di costruzione di manufatti edilizi di giugno 2019.

- Indice prezzi al consumo FOI luglio 2019: 102,7

- Rivalutazione annuale affitti 100% su luglio 2018: + 0,2
- Rivalutazione annuale affitti 75% su luglio 2018: + 0,150

- Rivalutazione biennale affitti 100% su luglio 2017: + 1,7
- Rivalutazione biennale affitti 75% su luglio 2017: + 1,275

- Rivalutazione TFR luglio 2019: + 1,315744

- Costo di costruzione fabbricato residenziale giugno 2019: 102,6
- Costo di costruzione tronco stradale in galleria giugno 2019: 101,8
- Costo di costruzione tronco stradale non in galleria dicembre 2018: 102,0 (L’Istat ha comunicato che a partire dai dati del mese di gennaio 2019 si continua il rilascio dell’indice generale del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria; mentre l’informazione relativa alle altre tipologie di tratto stradale non è più diffusa.)

Per tutti gli altri aggiornamenti, tabelle con serie storiche complete, esempi di calcolo e spiegazioni sull'utilizzo, con il calcolatore si rimanda a:

http://www.legislazionetecnica.it/rubrica/indici-istat
dove è disponibile il CALCOLATORE ONLINE per rivalutazioni monetarie, aggiornamento canoni di locazione, rivalutazione trattamento di fine rapporto, variazione di costi di costruzione di manufatti edilizi, rivalutazione ed interessi su somme dovute per crediti personali e professionali.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Usi ed impiego della lastra per rotatorie

Usi ed impiego della lastra per rotatorie

Un prodotto estremamente versatile che permette la realizzazione di isole rotatorie in conformità con il codice della strada ed i dettami richiesti per le rotatorie con necessaria fascia di sormonto. L'elemento monolitico permette la posa diretta in opera senza ulteriore lavorazione accessoria grazie al dimensionamento specifico sul raggio di curvatura. In tal modo se le quote dell'isola sono state già stabilite si può vedere messa in opera e in servizio una rotatoria in meno di 8 ore senza dover necessariamente interrompere il traffico veicolare. Tra le foto ve ne sono alcune dove l'amministrazione committente ha optato proprio per tale motivo alla soluzione del manufatto lastra rotatorie. Inoltre, stante la notevole diminuzione della manodopera necessaria per la posa in opera, il costo complessivo dell'opera inizialmente comparabile ed equivalente alla normale posa in opera, molto spesso addirittura è stato inferiore a quanto computato. Questa soluzione efficiente in termini economici e di posa in opera è stata sposata da molte amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

 

Produttore: Giorni Oscar Prefabbricati

Adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido: prorogati i termini

Adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido: prorogati i termini

Il D.L. 28/06/2019, n. 59 - convertito con modifiche dalla L. 08/08/2019, n. 81, pubblicata nella G.U. del 12/08/2019, n. 188 - ha prorogato, rispettivamente al 31/12/2021 e 31/12/2019, il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a scuole e ad asili nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

L'art. 4-bis del D.L. 28/06/2019, n. 59, convertito in legge dalla L. 08/08/2019, n. 81, prevede che, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.

Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi, è stato modificato l'art. 4 del D.L. 30/12/2016, n. 244, commi 2 e 2-bis, e prorogati:
- dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
- dal 31/12/2018 al 31/12/2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Prevenzione incendi nelle strutture ricettive all'aria aperta: aggiornata la regola tecnica

Prevenzione incendi nelle strutture ricettive all'aria aperta: aggiornata la regola tecnica

Con Decreto del ministero dell'interno pubblicato nella G.U. del 12/07/2019, n. 162 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allo scopo di aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché di porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, il D. Min. Interno 02/07/2019, in vigore dal 13/07/2019, ha sostituito integralmente l'Allegato del D. Min. Interno 28/02/2014, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La regola tecnica è suddivisa in due Titoli:
Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” per la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal citato D. Min. Interno 28/02/2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il D. Min. Interno 02/07/2019 non comporta adempimenti.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

URSA XPS NVII tra prestazione e ricerca

URSA XPS NVII tra prestazione e ricerca

Le massime prestazioni sotto carico, nel tempo

Le tecnologie di produzione più avanzate, di cui si avvale l’impianto di polistirene estruso URSA di Bondeno (Ferrara), unitamente al know-how e alla costante attività di ricerca e sviluppo condotta da URSA Italia, consentono di produrre il pannello termoisolante URSA XPS NVII, il prodotto top di gamma in termini di resistenza a compressione (700 kPa) e di prestazioni meccaniche nel tempo, 100% made in Italy.

Grazie alla sua struttura cellulare, composta da quasi il 100% di celle chiuse, URSA XPS NVII:

  • È un ottimo isolante termico;
  • È estremamente resistente alla penetrazione di umidità;
  • Presenta una bassa permeabilità al vapore acqueo;
  • Mostra una altissima resistenza ai cicli di gelo-disgelo;
  • Ha comprovate prestazioni a lungo termine;
  • È resistente alla muffa e alla corrosione;
  • Mantiene costanti le proprie caratteristiche nel tempo.

Inoltre URSA XPS NVII è facile da applicare, è riciclabile, è totalmente esente da HBCD, CFC, HCFC e gas a effetto serra e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2.

Queste sono le principali peculiarità di questo materiale isolante e unita a queste non bisogna dimenticare l’elevata resistenza a compressione sia sul breve, ma cosa più importante, sul lungo periodo. Infatti nella prassi quotidiana, quando il progettista ha la necessità di garantire: buon isolamento termico e contemporaneamente un’ottima stabilità della pavimentazione sotto elevati carichi puntuali; la scelta non può che ricadere su un materiale isolante come URSA XPS NVII.

E’ stato questo uno dei temi  nella progettazione e poi nella realizzazione della Piazza Tre Torri di Citylife a Milano. La presenza sottostante la piazza, della linea metropolitana e della sua fermata, ha reso la stessa piazza anche una via d’uscita di sicurezza della metropolitana stessa in caso d’incendio. Questo ha fatto sì che oltre ad essere pedonale, la piazza Tre Torri diventasse, all’occorrenza, carrabile dai mezzi di primo soccorso dei Vigili del Fuoco per transitano e sosta sulla pavimentazione.

I carichi estremamente elevati, dati dal transito di tali mezzi, associati (per necessità di progetto) a ridotte altezze di massetto hanno indirizzato le scelte della progettazione ad optare per un isolante con altissime resistenze alla compressione. Per rendere l’idea il pannello URSA XPS NVII ha un valore di resistenza a compressione a lungo termine di 250 kPa (pari a circa 25.000 kg/m2) con una deformazione mai superiore al 2% dello spessore dopo 50 anni.

Sotto viene riportato lo schema funzionale, per meglio comprendere la distribuzione del carico puntuale che viene generato dall’impronta di una ruota (caso dell’autobotte dei VV.F.) e che ripartisce tramite il massetto i carichi al lembo superiore dello strato isolante.


Fatto salvo quanto fin ora scritto, sono molteplici le applicazioni in cui si può impiegare URSA XPS NVII, esempi tipici sono: l’isolamento di platee di sottofondazione, nei sottofondi di pavimenti industriali, magazzini e magazzini refrigerati e nelle coperture carrabili/giardino. Ma inoltre può trovare impiego in altre applicazioni sotto carico, meno diffuse e meno conosciute (purtroppo, ndr), ma non per questo meno importanti. Ad esempio, le strutture per la viabilità destinata al traffico pesante sono maggiormente esposte al rischio di cedimenti o rigonfiamenti, e derivanti fratture, dovuti al gelo/disgelo. Predisporre uno strato isolante idoneo al di sotto della massicciata consente di mitigare gli sbalzi termici a carico di terreno e strutture ed, inoltre, di ridurre le vibrazioni date dal movimento dei mezzi, siano essi treni o autotreni, con ovvi benefici sia per quanto riguarda la durata e la manutenzione dei complessi assi viari, sia per quanto concerne il comfort acustico delle aree che su questi insistono.
Come le massicciate stradali e ferroviarie, anche le strutture per la manutenzione e l’atterraggio di velivoli beneficiano enormemente della progettazione e predisposizione di un idoneo strato isolante. Anche in questo caso, infatti, gli sbalzi termici a carico del terreno possono dare origine ad estesi ed onerosi, nonché scarsamente prevedibili e pericolosi, fenomeni di deformazione.

I pannelli URSA XPS NVII possono essere impiegati, infine, per applicazioni sotto campi sportivi, fornendo una base isolata per il layout di tappeti erbosi artificiali, piste di atletica, campi da gioco e piste su ghiaccio. Soprattutto per quanto riguarda quest’ultime, ricerche specifiche sull’argomento hanno dimostrato che una pista su ghiaccio correttamente isolata e progettata richiede un consumo energetico di appena il 7,6% rispetto alla richiesta energetica totale richiesta da una pista analoga non isolata.

Ristrutturazioni: perché scegliere un sistema MCZ

Ristrutturazioni: perché scegliere un sistema MCZ

La ristrutturazione ha un obiettivo fondamentale: aumentare le condizioni di comfort della propria abitazione. Uno degli aspetti chiave che influenzano la sensazione di benessere in casa è proprio il giusto sistema di riscaldamento. Il riscaldamento ideale per le ristrutturazioni deve essere efficiente, ecologico e, perché no, anche bello, nel senso più ampio del termine.
Efficienza e sostenibilità ambientale vanno di pari passo. I sistemi a pellet o a legna permettono di risparmiare fino al 50% rispetto ad un impianto tradizionale che brucia combustibili fossili.
Tra gli aspetti economici da non sottovalutare, c’è la possibilità di usufruire di diverse forme di detrazione.
Stabilito che stufe e termocamini sono una scelta intelligente, sostenibile ed estetica da tutti i punti di vista, vediamo ora l’offerta MCZ, che propone alternative per ogni esigenza.

Poco spazio?
Diversi sono i modelli di stufe MCZ che si caratterizzano per una profondità ridotta. Si tratta di sistemi che possono essere posizionati in stanze in cui ogni centimetro in più sarebbe di troppo, persino nei corridoi.

Recuperare un focolare esistente?
Quando si entra in una casa da ristrutturare, a volte ci si trova di fronte a camini “vecchio stile”, e non si sa bene come comportarsi: il fascino del camino aperto è innegabile, ma subito si pensa alla sua scomodità d’uso e si pensa che non lo si accenderà mai.

Riscaldare tutta la casa?
Le termostufe e i camini hydro sono ideali per scaldare la casa usando i termosifoni o l’impianto a pavimento già esistenti Questi prodotti trasferiscono all’acqua dell’impianto oltre il 90% della loro potenza e sono in grado di scaldare in pochi minuti tutti i termosifoni di casa.

Una stufa in camera da letto, in bagno o in un monolocale?
La norma UNI 10683 vieta l’installazione di normali stufe in bagni, camere da letto e monolocali. Chi lo voglia fare deve scegliere un prodotto con focolare chiuso e con prelievo dell’aria dall’esterno dell’edificio. Le stufe MCZ sono perfettamente ermetiche.

Un camino a legna davvero ecologico?
Il fascino del camino è innegabile, ma i focolari aperti in molte zone sono vietati a causa della cattiva combustione e dell’emissione di polveri in atmosfera. MCZ offre camini a legna che invitano invece a restare sempre accesi. Quelli della serie Plasma, ad esempio, si caratterizzano per offrire prestazioni ambientali al top.

Progetto Moschini, vivere in una casa di legno massiccio

Progetto Moschini, vivere in una casa di legno massiccio

Uno stile di vita particolare



Sentirsi liberi, indipendenti. Collegato alla natura. Un luogo tranquillo, tutto da solo, circondato da piante, alberi, animali, persone che ami. Questo desiderio è diventato realtà per il cliente - in modo particolare.

Olivi a perdita d'occhio e al centro di una bella casa in legno che soddisfa tutti i requisiti che il cliente desiderava: una casa, tutta sola, in mezzo al paesaggio collinare dei "Monti di Sibillini". Una casa per la famiglia, per gli animali, per le piante. 7 cani e 3 gatti vivono nella fattoria, numerosi orti pieni di frutta e verdura caratterizzano il paesaggio. La donna vegana attribuisce grande importanza alla regionalità e alla naturalezza, al cibo sano e mediterraneo, che viene prodotto nella propria azienda agricola. Per questo motivo è stato considerato solo il legno, un materiale da costruzione antichissimo e naturale per la costruzione della propria casa.

Visita dalla propretaria Melania Moschini

Siamo a Belforte Del Chienti, nelle Marche. Qui Rubner Haus ha realizzato la villa di 140 metri quadrati di Melania Moschini, titolare dell’agriturismo Coroncina. La casa, adiacente all’agriturismo, rispecchia la volontà della proprietaria di vivere nella natura insieme al suo compagno e ai loro animali.

Ma è importante anche per un altro motivo: edificata nel 2014, prima del terremoto che ha colpito la zona, la casa ha dimostrato le qualità antisismiche del legno. La leggerezza, l’elasticità, l’alta resistenza meccanica e la capacità di dissipare l’energia generata dal sisma, hanno fatto sì che l’abitazione resistesse alle scosse che hanno distrutto interi centri abitati del maceratese.

I vantaggi di una casa in legno massiccio

La casa in legno: Il suo peso ridotto garantisce la massima sicurezza in caso di terremoti, e, grazie all’isolamento termico, sia in inverno che in estate garantisce un clima interno piacevole, oltre che sano. Il legno è il materiale naturale per eccellenza, che protegge l’ambiente grazie allo stoccaggio di CO², e la vostra salute.

 

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Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e realizzazione di nuovi volumi

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e realizzazione di nuovi volumi

L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi di qualsiasi natura, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi.

In tema di procedura per il rilascio della c.d. autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, prevede che la compatibilità paesaggistica può essere accertata a posteriori, tra l’altro, per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Al riguardo il TAR Toscana 17/06/2019, n. 885, ha specificato che il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l'impossibilità di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poiché l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilità dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo.

Ne consegue che, in base al citato art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.

Nel caso di specie è stato respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica costituito da pannelli solari fotovoltaici che secondo la ricorrente non avevano alcuna consistenza volumetrica.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Bollo su pratiche edilizie, documenti MEPA, accesso agli atti

Bollo su pratiche edilizie, documenti MEPA, accesso agli atti

Con tre distinte risposte a istanze di interpello, l'Agenzia entrate ha reso interpretazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle pratiche edilizie, sui documenti formati all'interno del MEPA, sulle copie dei documenti amministrativi informatici.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 319:
- la copia della denuncia delle opere strutturali, munita dell'attestazione di avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001) è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine;
- sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine anche la relazione del direttore dei lavori "a struttura ultimata" nonché il certificato di collaudo statico (artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001);
- gli allegati tecnici alla denuncia di cui sopra sono invece soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè quando sono presentati per la registrazione;
- sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso anche le eventuali varianti alla denuncia.
Il documento conferma infine che sia sulle istanze per il rilascio di titoli abilitativi edilizi comunque denominati che sui successivi provvedimenti di autorizzazione o diniego - anche se concernenti specifiche realtà regionali (es. autorizzazione alle sopraelevazioni di cui all'art. 8 della L. R. Lombardia 12/10/2015, n. 33) - è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 321:
- per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e per gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente non sono applicabili le modalità di assolvimento per via telematica tramite modello F24 introdotte con D.M. 17/06/2014 per i "documenti fiscalmente rilevanti", in quanto i documenti in questione non rientrano in tale categoria;
- restano dunque applicabili le ordinarie modalità di assolvimento previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972, e cioè: (i) in modo virtuale mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati; (ii) mediante intermediario convenzionato che rilascia apposito contrassegno.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 323:
- per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Contributi alle imprese del centro Italia per la messa in sicurezza di immobili ad uso produttivo

Contributi alle imprese del centro Italia per la messa in sicurezza di immobili ad uso produttivo

Con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016, sono stati riaperti i termini per le domande dei contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili e impianti ad uso produttivo.

L’agevolazione diretta alle imprese consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva. Si tratta di interventi di:
a) rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
b) miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
c) messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.

L'Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 54, ha indicato i soggetti beneficiari delle agevolazioni, gli interventi e le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi, i relativi controlli.

L'Ord. P.C.M. 10/07/2019, n. 82, in vigore dal 17/072019, ha poi disposto che i soggetti richiedenti che intendano usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previste dall’Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 54, in possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, i quali non abbiano già presentato domanda per i medesimi interventi o che abbiano presentato domanda di contributo solo per il rafforzamento locale e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, entro il 30 Settembre 2019, una istanza preliminare di interesse a presentare la domanda di contributo.

Sulla base del numero delle istanze preliminari di interesse pervenute e dell’entità economica dei relativi interventi, il Commissario procederà all’emanazione di apposita ordinanza nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it