Per la realizzazione di una piscina interrata è necessario il permesso di costruire

Per la realizzazione di una piscina interrata è necessario il permesso di costruire

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, determinano la creazione di nuova volumetria e integrano interventi di nuova costruzione, necessitano quindi del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato e rimessa pertinenziale, insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, aveva agito per l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno.

Con riferimento al locale ad uso garage e deposito, è stato documentato l’avvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria nelle more della definizione del giudizio. Inoltre, con riferimento alle opere esterne sostanziatesi nella realizzazione di illuminazione e dell’impianto di irrigazione, il ricorso è stato accolto parzialmente in considerazione del carattere di mero complemento dell’arredo e delle dotazioni essenziali.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della piscina interrata e le ulteriori opere di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti e del portico, il Tribunale ha affermato quanto segue.

PRINCIPI GIURIDICI
Occorre una visione di insieme delle opere edilizie, che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere.

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessitano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Leg.vo 42/2004, in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.

Inoltre, avendo riguardo al profilo urbanistico, non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza, allorché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

Analogo discorso deve essere seguito anche per le ulteriori opere - di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti, del portico, peraltro di non esigua consistenza, nonché di installazione di pannelli solari - idonee ad incidere sul contesto paesaggistico di riferimento.

CONCLUSIONI:
Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, la Sent. TAR. Lazio Roma 07/10/2019, n. 11586, ha ritenuto evidente che le suddette opere realizzate dal ricorrente non potevano essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica
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SAIE Bari: le iniziative e i numeri della prima edizione per la filiera edile del Centro e Sud Italia

SAIE Bari: le iniziative e i numeri della prima edizione per la filiera edile del Centro e Sud Italia

Mancano pochi giorni all’apertura di SAIE Bari, la nuova edizione della fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0. La tre giorni, che si terrà dal 24 al 26 ottobre per la prima volta a Bari, presso la Nuova Fiera del Levante, si pone un obiettivo ambizioso: diventare il punto di riferimento per il mercato del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo. Protagonisti di SAIE Bari strumenti, tecnologie e innovazioni che stanno rivoluzionando l’intera filiera edile. Un settore che, come dimostrano i dati di Movimprese, fa registrare segnali incoraggianti. Nel secondo trimestre 2019 sono 736.883 le imprese attive nel comparto delle costruzioni, in lieve aumento del +0,4% rispetto al primo trimestre. SAIE riparte dal Sud Italia, ed in particolare da Bari, proprio per sostenere la ripresa di una filiera di vitale importanza per il Mezzogiorno, così come per tutto il paese. Basti pensare che, sempre secondo i dati Movimprese, ben il 14% delle imprese attive in questo momento in Italia appartiene proprio al settore edile, determinando l’8% del PIL italiano (fonte dati ANCE).

In questo contesto SAIE Bari rappresenta un’importante occasione di crescita, confronto e networking in grado di mettere gli attori del comparto nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale. Proprio per questo l’appuntamento di Bari avrà un format innovativo, che si articolerà in 103 convegni e 12 iniziative speciali, coinvolgendo oltre 350 aziende espositrici. Quattro, in generale, i percorsi tematici al centro della fiera: Gestione Edificio e riqualificazione edilizia; Impianti tecnici in edilizia; Trasformazione urbana, Infrastrutture e territorio; Digitalizzazione e BIM. Ciascuno di questi percorsi affronterà le questioni più importanti per il futuro della filiera, dall’innovazione alla sicurezza sismica, fino alla sostenibilità e alla trasformazione digitale.

I workshop e i convegni daranno spazio alle realtà consolidate del comparto, anche attraverso dimostrazioni e prove pratiche ed erogando crediti formativi ai professionisti. Il tutto con l’obiettivo di offrire una visione integrata e moderna della progettazione con un’importante attenzione al cantiere.

Tra le 12 iniziative speciali si segnalano, invece, le quattro Piazze dell’Eccellenza, luoghi in cui verranno mostrate le opere e le best practice che costituiscono il fiore all’occhiello dell’intera filiera. La Piazza Serramento Innovativo è l’area speciale dedicata alle eccellenze del serramento finalizzata a fornire ai partecipanti gli strumenti per interpretare le ultime indicazioni di mercato in tema di trasparenze, isolamento e digitalizzazione. La Piazza “Edificio Salubre” sarà un’occasione per approfondire le tecnologie, le innovazioni, i materiali sostenibili e tutte le altre soluzioni che le imprese e le istituzioni stanno mettendo in campo per migliorare non solo la qualità dell’aria ma anche quella dell’acqua, dell’equilibrio tra luce naturale e artificiale, e per abbattere l’inquinamento acustico. Eco-sostenibilità e riciclo, materiali e componenti costruttivi tecnologicamente avanzati, sistemi di monitoraggio, dispositivi antisismici, simulazione numerica, sistemi intelligenti e realtà aumentata troveranno spazio, invece, nella Piazza Edilizia 4.0 e Materiali Costruttivi. La Piazza diagnosi energetica e diagnosi strutturale propone, infine, ai visitatori una serie di laboratori pratici sul tema della diagnosi energetica e della diagnosi strutturale.
    

Il programma delle iniziative speciali prosegue poi con altri appuntamenti tra cui l’Area dimostrativa organizzata da AIMI (Associazione Italiana Manutentori Installatori) in cui verranno presentati i prodotti antisismici per realizzare un impianto di adduzione gas sicuro e le soluzioni idonee in caso di movimenti tellurici. L’Arena AIST è, invece, lo spazio dedicato a convegni, workshop e momenti formativi organizzato da AIST (Associazione Italiana Software Tecnico). Al centro dell’arena una serie di temi: dai rinforzi strutturali alla progettazione strutturale parametrica, fino all’analisi strutturale e tecniche di intervento su edifici in muratura in zona sismica e agli impianti termosanitari.

Tra le altre iniziative speciali: l’Area della Ceramica e del Laterizio, promossa da Confindustria Ceramica e l’Area esterna macchine da cantiere, un’area espositiva esterna riservata alle piattaforme aeree, alle macchine movimento terra e alle attrezzature da cantiere. Per incentivare il comparto e premiare le eccellenze, verranno assegnati, inoltre, i Cassa Edile Awards, una serie di premi dedicati ai protagonisti del settore edile che si sono contraddistinti per i loro comportamenti virtuosi. SAIE Bari ospiterà dunque una serata di gala che premierà imprese, operai e tutti coloro che quotidianamente contribuiscono allo sviluppo di un sistema imprenditoriale etico e sostenibile. Infine in contemporanea a SAIE Bari ricordiamo che si svolgeranno: FEL – Festival dell’Edilizia Leggera, evento itinerante dedicato al settore professionale del colore e dell’edilizia leggera, CondominioItalia Expo, un’area speciale con incontri e seminari dedicati alla gestione degli immobili per favorire l’incontro tra gli operatori del mercato.


“La filiera edile è da sempre un settore chiave per l’economia italiana e, come dimostrano i dati, influenza sensibilmente l’intero sistema paese” – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE Bari. “Quest’anno, per la prima volta, abbiamo deciso di puntare, con un’edizione interamente dedicata, sul mercato del Centro e del Sud Italia, oltre che di tutto il bacino del Mediterraneo. Siamo convinti che la ripresa possa accelerare proprio da qui, dal Mezzogiorno, una terra ricca di idee, di talento e di imprese. La prima edizione di SAIE Bari ha attirato oltre 350 aziende espositrici, anche grazie ad un format fieristico che, tra workshop, convegni e iniziative speciali, punta fortemente sulla condivisione delle esperienze e delle competenze di tutti gli operatori. Nella fiera verranno approfonditi tutti gli aspetti legati al settore delle costruzioni, con uno sguardo puntato sul futuro, sui temi della sostenibilità e, soprattutto, dando risalto alle tante eccellenze del comparto.”

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Entra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.

Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.

Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

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Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Il Regolamento recante le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è stato adottato con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 112/2019, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242.

Ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, il D. Min. Beni e Att. Culturali 10/08/2019, n. 112, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242, stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo.

Ai sensi del comma 1-quinquies, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate a coloro i quali:
- abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali o
- entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1, dell’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni.

In particolare, il Decreto adotta disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alla domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità, alla composizione ed ai compiti della Commissione, all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Tecnored anche agli Uffizi a Firenze

Tecnored anche agli Uffizi a Firenze

Tecnored, dopo la proficua collaborazione con il Comune di Verona per il restauro del balcone di Romeo e Giulietta, è riuscita a conquistare anche Firenze. Infatti gli Uffizi sono stati deumidificati e protetti con il DryKit e le Boiacche Antisaline.

L’umidità da risalita capillare è un fenomeno del tutto naturale e colpisce qualsiasi edificio le cui fondamenta posino direttamente sul terreno. L’umidità viene “risucchiata” fino a 2,5/3 metri d’altezza rispetto al piano campagna e progressivamente danneggia e sgretola sia gli intonaci che la struttura muraria.

Nessuna sorpresa quindi che questo problema abbia interessato anche il piano terra della Galleria degli Uffizi, palazzo commissionato da Cosimo I de’ Medici al Vasari nel 1560 circa. Nato come sede per gli uffici di tredici importanti Magistrature che regolavano l’amministrazione dello Stato Mediceo per la cui costruzione fù scelto un terreno affacciato sull’Arno.

L’approfondito intervento di risanamento è stato eseguito nel settembre del 2018 utilizzando l’azione combinata della barriera idrofobizzante DryKit e delle Boiacche Antisaline della Tecnored di Verona.

Commissionato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Turismo e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ha richiesto circa un mese per l’effettiva esecuzione dei lavori e 6 mesi per una perfetta asciugatura a fronte di 165,73 metri quadrati di muratura trattati in sezione.

Un metro quadro equivale a 2 metri lineari di muratura con spessore di 50 centimetri ecc.

Agevolazioni prima casa e possesso di altro immobile dato in locazione

Agevolazioni prima casa e possesso di altro immobile dato in locazione

L’Agenzia delle entrate chiarisce che non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in caso di possesso di un altro immobile, neppure se quest’ultimo è concesso in locazione.

Con l’Interpello 10/09/2019, n. 378, l’amministrazione finanziaria ha esaminato la possibilità o meno di usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” (Guida alla "Cedolare secca" sulle locazioni) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, ma concesso in locazione.

Tra i vari requisiti per usufruire delle agevolazioni è previsto che il soggetto acquirente dichiari:
1) di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
2) di non essere titolare (neanche pro quota) di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale (si veda peraltro quanto verrà illustrato più avanti nel paragrafo dedicato alle successioni o donazioni a proposito della possibile reiterazione delle agevolazioni in caso di successione o donazione agevolata seguita da acquisto a titolo oneroso).

Riguardo al punto 1), la giurisprudenza ritiene che ricorra il requisito per l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio il quale, tuttavia, non sia concretamente idoneo - ad esempio perché inagibile oppure perché oggettivamente inidoneo per dimensioni e caratteristiche complessive - a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della famiglia.
L’apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100; Cass. 11564/2006; Cass. 17938/2003; Cass. 10935/2003; Cass. 6492/2003; Cass. 2418/2003).

Tuttavia, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come ad esempio nel caso di immobile indisponibile perché dato in locazione.
Una diversa interpretazione, infatti, si ritiene che non trovi riscontro nel disposto normativo secondo cui l’acquirente deve dichiarare in atto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”.

Alle medesime conclusioni l'Agenzia era già pervenuta con Risoluzione 20/08/2010, n. 86/E e Risoluzione 01/08/2017, n. 107/E.

Si segnala peraltro che in senso contrario a tale orientamento si è espressa Cass. 27/07/2018, n. 19989 (consultabile in allegato), nella quale si afferma che “l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Permesso di costruire decaduto e necessità di nuovo titolo edilizio per la parte non eseguita

Permesso di costruire decaduto e necessità di nuovo titolo edilizio per la parte non eseguita

In caso di decadenza del permesso di costruire per il superamento dei termini previsti per il completamento della costruzione, non è possibile apportare variazioni al progetto né realizzare la parte non eseguita dell’opera; per completare la costruzione è necessario un nuovo titolo edilizio.

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO
Nel caso di specie, era stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto dal vicino avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Reggio Calabria nel 2007 in variante al permesso di costruire del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 2005.

Il parametro normativo per la definizione di varianti cd. essenziali che comportano il rilascio di un nuovo titolo edilizio è costituito dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001; mentre l’art 15 del D.P.R. 380/2001 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Inoltre, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 25/09/2019, n. 6424 ha ricordato la differenza tra variante in senso proprio e variante essenziale:
- la variante in senso proprio al titolo edilizio comporta modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione; pertanto rimangono i termini di efficacia originari del titolo abilitativo e si deve ritenere, pena la violazione della disciplina relativa ai termini di efficacia del titolo edilizio, che la variante non essenziale non possa comunque più intervenire quando siano già scaduti i termini originari;
- mentre la variante essenziale, caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sulla base dei parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. 380/2001 costituisce un permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario; in questo caso valgono i nuovi termini indicati nel nuovo titolo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza del permesso di costruire, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire. Pertanto, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che risultasse evidente dalla documentazione agli atti di causa e dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire del 2007 fosse del tutto autonomo dal precedente. Ciò risultava in fatto sia dalla nuova istruttoria effettuata dall’Amministrazione sia dalle sostanziali modifiche di sagoma, di prospetti e di cubatura introdotte rispetto al progetto originario.

Nella fattispecie concreta, la configurabilità di una variante era esclusa anche dalla circostanza che la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 (che prevedeva i termini di 12 mesi per l’inizio dei lavori e di 36 mesi per l’ultimazione dalla data del rilascio) era scaduta senza che fossero mai stati completati i lavori né concessa una proroga prima della scadenza del titolo, aveva quindi perso efficacia il 30 gennaio 2000.
L’immobile non era stato realizzato nel termine previsto dall’originario titolo edilizio; infatti l’atto del 22 novembre 2005 di “voltura e rinnovo” della concessione aveva fatto riferimento, quale presupposto per la sua adozione, “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”; a tale data, quindi, i lavori non erano ancora terminati.

Pertanto, la disciplina dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 comporta che a seguito della concessione edilizia del 30 gennaio 1997, scaduta senza che fosse presentata alcuna richiesta di proroga prima della scadenza, in alcun modo si potesse configurare una variante; né, in difetto di proroga tempestiva, avrebbero potuto essere salvati gli effetti di un titolo edilizio già scaduto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il titolo edilizio del 1997, per il quale non era stata richiesta alcuna proroga nei termini di efficacia, era scaduto alla data del 30 gennaio 2000. Il provvedimento “di voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005 non poteva che essere qualificato come una proroga, ma priva di effetti in quanto intervenuta su un titolo edilizio già scaduto. Il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 era quindi un nuovo titolo edilizio autonomamente impugnabile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Bonus ristrutturazioni edilizie, ecobonus e sismabonus per le società in house

Bonus ristrutturazioni edilizie, ecobonus e sismabonus per le società in house

Le società "in house providing" possono usufruire delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus), l'Agenzia delle entrate ha fornito il parere n. 393 del 07/10/2019, con il quale chiarisce che tali detrazioni sono fruibili per interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l'applicazione dell'art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-septies, e dell'art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-sexies.1, presuppone l'esistenza di due requisiti
- soggettivo: bisogna essere una società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, che sia costituita e operante alla data del 31/12/2013;
- oggettivo: deve trattarsi di interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In proposito si osserva, inoltre, che l' edilizia residenziale sociale (ERS) nasce con una finalità diversa rispetto all'edilizia residenziale pubblica (ERP). Essa risponde, infatti, ad un progetto più ampio volto a garantire benessere abitativo e integrazione sociale, prevedendo che in un unico complesso vi siano oltre agli alloggi popolari che rispondono alle politiche di un ente pubblico e alloggi privati, i servizi necessari al soddisfacimento delle esigenze primarie e, inoltre, che la selezione degli abitanti avvenga in modo da creare una comunità variegata composta da una quota di giovani, single, anziani, coppie, disabili.

Infine, il parere chiarische che la società istante, in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi, non possa fruire delle detrazioni del cd. sismabonus.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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20 Ottobre: 2^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

20 Ottobre: 2^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Forte del successo della prima edizione, torna il 20 ottobre la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

Un’iniziativa nata per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, territorio straordinario ma anche molto “fragile” in quanto ad alto rischio sismico.

Anche quest’anno, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica parte dalle piazze per arrivare direttamente nelle case dei Cittadini.

Il 20 ottobre in centinaia di punti informativi (oltre 500 lo scorso anno), organizzati dagli Ordini territoriali nelle piazze delle principali città italiane, Architetti e Ingegneri esperti in materia incontreranno i cittadini per spiegare loro in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal legislatore (Sisma Bonus/Eco Bonus) per migliorare la sicurezza delle abitazioni.
Ma anche per far conoscere il programma di “prevenzione attiva” Diamoci una Scossa! che il successivo mese di novembre, Mese della prevenzione sismica, vedrà impegnati migliaia di professionisti.

Come nella precedente edizione, per tutto il mese, Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, svolgeranno visite tecniche informative presso le abitazioni dei cittadini che, senza alcun onere, ne avranno fatto richiesta fornendo loro una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero.


La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si svolge quest’anno l’ultimo giorno della settimana della Protezione civile della quale costituisce naturale chiusura.

Ma sarà anche preceduta da centinaia di eventi che a livello territoriale promuoveranno, con il contributo e la partecipazione degli Ordini professionali, delle istituzioni locali e dei partner del progetto, una cultura della prevenzione sismica nel nostro Paese.

Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà comunicata ai Professionisti dagli Ordini di appartenenza attraverso un’informativa che ne specificherà le modalità di adesione.

 

 

Fonte Inarcassa

Restauro, ristrutturazione e nuova costruzione: caratteristiche e differenze

Restauro, ristrutturazione e nuova costruzione: caratteristiche e differenze

La Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle differenze tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.


FATTISPECIE
Nel caso in esame, Il Tribunale di Agrigento, veniva adito per l'annullamento del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare in relazione ai reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/01, art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 e art. 734 del Codice penale, ritenuti integrati attraverso la realizzazione sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.

Il Tribunale accoglieva il riesame annullando il decreto, su rilievo dell'intervenuta realizzazione di un legittimo intervento di generale ristrutturazione del complesso, effettuato sulla base di regolari titoli concessori ed autorizzatori.

Avverso il predetto decreto proponeva ricorso il PM poiché il Tribunale, nella parte in cui sembrava sostenere che l'intervento in esame integrava un'attività di restauro conservativo, non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie che illustravano l'intervenuta realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in esame, con modifica d'uso, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.

Si trattava in particolare della realizzazione di un ampio parcheggio, previi significativi sbancamenti, terrazzamenti, camminamenti e scalinate, di una fontana e di una piscina, tutti in grado di alterare il paesaggio originario; oltre a nuove costruzioni in corso, destinate a integrare un "museo delle carrozze", un gazebo, un locale "servizio gazebo" ed il corpo denominato "ingresso al Parco". Ancora, la realizzazione in luogo di un preesistente "giardino all'italiana" di una piazza pavimentata priva di essenze arboree con sottostante locale seminterrato destinato, in variante, a "centro benessere" con annessi servizi igienici e tecnici, che integrava un imponente intervento nel cuore del complesso monumentale, ovvero tra il corpo A (residenziale) e il corpo B (amministrazione), qualificabile in termini di nuova costruzione, tale da avere trasformato irreversibilmente un'area destinata a giardino secondo apposito schema planimetrico.

In tale quadro, di non configurabilità di interventi di restauro e risanamento conservativo, si ponevano gli interventi correlati o strumentali a quelli sopra sintetizzati, quali la demolizione dei due magazzini con sostituzione con un'unica struttura a due piani, rivestita con un muro coronato da merlatura, lo svuotamento di fondazioni del corpo amministrazione, per ricavarne camere di albergo, l'innalzamento di un tetto per ricavare un piano da adibire a struttura ricettiva, la creazione di nuove scale e percorsi interni anche sotterranei, lo sventramento della cisterna per creare un bagno turco, le demolizioni e ricostruzioni in genere e il rifacimento di parti dirute; con questi ultimi interventi, peraltro su bene vincolato, non qualificabili, quali "integrazioni architettoniche" imposte per rifare elementi parzialmente o totalmente distrutti, bensì integranti opere di ristrutturazione o nuove costruzioni.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 18/09/2019, n. 38611 fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nonché alle differenze tra tali interventi.

Ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”
Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nella lett. c), dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire.

Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, il quale impone che non possono essere mutati:
- la “qualificazione tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli “elementi strutturali”, cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di conservazione come caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso “compatibili” con l'edificio conservato.

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Mentre gli interventi di restauro e risanamento conservativo non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione; tuttavia le “modifiche volumetriche” previste dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Pertinenze urbanistiche: opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale

Pertinenze urbanistiche: opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale

Le pertinenze possono essere qualificate come tali solo se consistono in opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il ricorrente realizzava, senza titolo, un manufatto edilizio di mq. 18,29, con altezza interna di ml. 2,10 e volume complessivo di mc. 38,41, suddiviso in due parti. La costruzione era ubicata all’interno del cortile di proprietà, a ridosso del muro di recinzione e destinata a ricovero dell’autoclave e del serbatoio a servizio del complesso residenziale.

Al fine di regolarizzare l’edificazione, il ricorrente presentava, al Comune di San Benedetto del Tronto, istanza di sanatoria che veniva respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’intervento ricadeva in zona soggetta a vincolo paesistico;
- l’entità dell’intervento risultava eccessiva per poterlo considerare una pertinenza.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. TAR. Marche 23/09/2019, n. 593 ha richiamato la giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.

Di conseguenza, il Tribunale, rilevato che si trattava di un manufatto di oltre mq.18, cioè di dimensioni planimetriche equivalenti a due camere da letto singole; ha ritenuto che si trattasse di un vero e proprio ampliamento di cui non veniva fornita alcuna particolare giustificazione tecnica ineludibile, poiché risultava verosimile, anche in base alla comune esperienza, che l’impianto di autoclave (praticamente una pompa) potesse limitarsi ad occupare spazi modesti all’interno di cantine o garage o anche all’esterno sotto piccole tettoie all’uopo dedicate.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Avvalimento dell’attestazione SOA e contenuto del contratto

Avvalimento dell’attestazione SOA e contenuto del contratto

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha ribadito che l’avvalimento dell’attestazione di qualificazione per i lavori pubblici (attestazione SOA) non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.

AVVALIMENTO DI GARANZIA E AVVALIMENTO TECNICO - La pronuncia TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha preventivamente richiamato la distinzione tra:
- avvalimento c.d. “di garanzia”, che ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria;
- avvalimento c.d. “operativo” o “tecnico”, che ha invece ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto.
L’avvalimento di garanzia non comporta che il relativo contratto si riferisca alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale. Diversamente, nell’avvalimento tecnico sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.
Si richiama in proposito anche C. Stato 28/02/2018, n. 1216.

AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA - L’attestazione SOA non si connota quale mero requisito di ordine economico-finanziario, ma ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, è riferita anche alle capacità tecniche e professionali dell’impresa. Pertanto, la qualificazione dell’avvalimento in questione come di mera garanzia (quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione) deve essere esclusa, con la conseguenza che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione quando l’avvalimento riguarda l’attestazione SOA, che viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’impresa.
Il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio. In altre parole, l’avvalimento dell’attestazione SOA non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.
Questa conclusione è in linea con la prevalente giurisprudenza. Si citano a titolo di esempio: C. Stato 16/05/2017, n. 2316; C. Stato 12/05/2017, n. 2226; C. Stato 23/02/2017, n. 852.

OGGETTO DELL’AVVALIMENTO NON DETERMINATO MA DETERMINABILE - La pronuncia in oggetto TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha inoltre richiamato la precedente C. Stato Ad. Plen. 04/11/2016, n. 23, secondo la quale non si configura la nullità del contratto di avvalimento nel caso in cui una parte dell’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato, sia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, ritenuta peraltro non applicabile al caso specifico nel quale non solo una parte, ma l’intero oggetto del contratto non è risultato agevolmente determinabile, visto che il contratto non individuava in alcun modo risorse e attrezzature messe a disposizione.

 

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Digitalizzazione per il settore delle costruzioni

Digitalizzazione per il settore delle costruzioni

SAIE BARI, in programma dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, prevedrà varie iniziative dedicate al tema della trasformazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione, le tecnologie e l’innovazione.
Una specifica e rappresentativa area espositiva, piazze tematiche dimostrative e convegni mostreranno come la digitalizzazione si sta sempre più integrando al comparto, offrendo soluzioni efficaci in tutte le fasi del processo di gestione di progetti di opera privata e pubblica.
In fiera troverai: BIM; Strumenti di rilievo e misura; Realtà aumentata; strumenti, sistemi e applicazioni; Software tecnici, software di progettazione, controllo e gestione.
Tra le varie iniziative in programma, segnaliamo in evidenza: l’ARENA AIST, uno spazio organizzato da AIST – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOFTWARE TECNICO in cui il visitatore potrà partecipare ad approfondimenti dedicati a:
- rinforzo strutturale, progettazione strutturale parametrica, analisi strutturale, tecniche di intervento su edifici in muratura in zona sismica;
- progettazione e dimensionamento step-by-step dei componenti principali di impianti termosanitari;
- il BIM per la pubblica amministrazione;
- l’evoluzione della progettazione energetica degli edifici alla luce delle nuove normative.

Il biglietto gratuito, valido per gli operatori del settore, può essere richiesto registrandosi qui: https://www.saiebari.it/it/accredito/
Informazioni ulteriori e il programma delle iniziative speciali di SAIE BARI sono consultabili qui https://www.saiebari.it/it/iniziative-speciali/

Edilizia: un "biomattone" per case più efficienti e sostenibili

Edilizia: un "biomattone" per case più efficienti e sostenibili

Un “biomattone” in materiale composito a basso impatto ambientale, ideale per un clima caldo temperato come il nostro, in grado di mantenere in casa una temperatura media di 26 gradi in estate evitando così il ricorso alla climatizzazione. È uno dei risultati dello studio condotto da ENEA e Politecnico di Milano nell’ambito del progetto “Riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti: direzione nZEB”, finanziato dalla Ricerca di Sistema Elettrico del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricavato da una miscela di calce e canapulo, lo ‘scarto’ legnoso della canapa, il materiale abbina alte prestazioni energetiche, traspirabilità, ottime capacità isolanti, protezione dall’umidità e comfort. Oltre alla valutazione delle prestazioni ambientali del “calcecanapulo” mediante l’analisi del ciclo di vita (LCA), i ricercatori hanno effettuato dapprima prove in laboratorio in camera climatica a 23° e a 35° e successivamente anche una campagna di misure “in situ”, in Sicilia e in Veneto, su edifici realizzati con le stesse tecnologie.

Costruire e riqualificare il patrimonio edilizio nazionale in un’ottica green potrebbe migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia dei paesi a clima caldo-temperato, caratterizzati dall’elevato fabbisogno di energia nei periodi estivi, e far risparmiare il 50% di energia: in questo contesto gli edifici svolgono un ruolo chiave in quanto sono responsabili di buona parte del consumo energetico nazionale. secondo studi ENEA, infatti, i consumi energetici delle abitazioni in Italia sono responsabili del 45% delle emissioni di CO2.

“Lo studio ha evidenziato nel complesso un bilancio ambientale molto positivo per quanto riguarda l’impronta di carbonio: in pratica la parete in blocchi in calcecanapulo funziona come un sistema in grado di sottrarre CO2 dall’atmosfera e tenerla bloccata per un tempo sufficientemente lungo”, sottolinea Giovanni Dotelli del Politecnico di Milano. “Inoltre dai primi dati sperimentali emerge la buona performance termoigrometrica della parete che, indipendentemente dalle oscillazioni di umidità e temperatura esterne, si assesta su valori interni constanti, senza l’utilizzo di condizionatori e per l’intero periodo di misura effettuato nei mesi più caldi”, aggiunge Patrizia Aversa, del Centro Ricerche ENEA di Brindisi.

Per definire e calibrare modelli matematici in grado di prevedere il comportamento termoigrometrico di edifici in condizioni climatiche reali, i risultati della sperimentazione sono stati poi confrontati con quelli ottenuti attraverso le simulazioni numeriche.

“Per il mercato italiano dell’edilizia, l’introduzione delle normative in ambito energetico[1] ha rappresentato un forte stimolo a innovare materiali e componenti per garantire prestazioni più elevate in linea con i nuovi standard”, spiega Vincenza Luprano, ricercatrice del Centro Ricerche ENEA di Brindisi. “La canapa, come materiale naturale, e i suoi sottoprodotti agricoli, hanno un ruolo importante per la nascita di nuove filiere, incentivate anche da leggi nazionali, per l’ampia disponibilità sul territorio e per il basso impatto del ciclo produttivo sull’ambiente, in un’ottica di economia circolare”, aggiunge Luprano.

I risultati di questa ricerca sono stati recentemente presentati al convegno internazionale Resilient Built Environment for Sustainable Mediterranean Countries (SBE 2019) organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con le organizzazioni internazionali International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Initiative for a Sustainable Built Environment (IISBE), United Nations Environment Programme (UNEnvironment) e International Federation  of Consulting Engineers (FIDIC).

Sicurezza nei lavori sotto tensione: aggiornato l'elenco delle aziende autorizzate

Sicurezza nei lavori sotto tensione: aggiornato l'elenco delle aziende autorizzate

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/09/2019, n. 58 è stato adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/09/2019, n. 58, ha adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I, del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011 e dell’art. 82, comma 2 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

Il Decreto prevede:
- che le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011;
- qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- a seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell’iscrizione nell’elenco, o la cancellazione nei casi di particolare gravità;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti previsti dal D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

In tema di difetti dell’opera, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e fonte di una nuova obbligazione, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda con la quale si chiedeva la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni, consistenti nelle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'abitazione.

Gli attori esponevano che, dopo un anno dall'acquisto, avevano constatato la presenza di crepe al muro, rotture di piastrelle del pavimento e difettosa chiusura delle porte. La ditta appaltatrice era intervenuta ed aveva eseguito degli interventi per rimuovere i vizi che, tuttavia, si erano ripresentati nel 2004, ma, nonostante l'ulteriore contestazione, la società convenuta si era rifiutata di intervenire. La corte territoriale, aveva dichiarato prescritta la domanda per tardiva denuncia dei vizi, avvenuta oltre il termine biennale di cui all'art. 1667 del Codice civile.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 10/09/2019, n. 22580 ha richiamato un orientamento consolidato, secondo il quale l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che rientrano nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza di appello poiché la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo dichiarato prescritto il diritto dei committenti, sulla base del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c. (in quanto erano decorsi 4 anni dalla consegna), omettendo di accertare se vi fosse stato riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.

Inoltre, il giudice d'appello aveva errato nell'escludere che le crepe al muro, la rottura di piastrelle, il distacco del pavimento dalla parete perimetrale e la difettosa chiusura delle porte, non costituissero gravi difetti dell'appartamento, mentre, invece, essi pregiudicavano in modo grave la funzionalità dell'immobile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Metalli duraturi per sistemi di posa innovativi

Metalli duraturi per sistemi di posa innovativi

La flessibilità del metallo sta nella ricchezza del suo impiego, nell’infinita possibilità che il suo utilizzo gli consente di avere; Planium propone i metalli per rivestimenti e superfici uniche, soffermandosi sulle caratteristiche fisiche di questi, attenta come sempre a un discorso di sostenibilità ambientale.

In parallelo alle finiture Planium ha studiato nuovi sistemi di posa innovativi ed ecosostenibili, per proporre una valida alternativa alle installazioni tradizionali a colla; tra questi, uno dei più rilevanti è il pavimento autoposante, che può essere posto anche al di sopra di una superficie già esistente, non solo direttamente su massetto. Il guadagno risiede nel fatto che non è necessario smantellare la superficie preesistente, che può essere quindi preservata: un punto questo a vantaggio del rispetto dell’ambiente; il pavimento autoposante è adagiato tra l’altro senza l’utilizzo di stucchi e di colle, totalmente a secco e l’installazione è perciò da subito calpestabile, non rilascia nell’ambiente sostanze nocive. Altro punto di forza dettato dalla flessibilità è nel carattere di reversibilità, che è consentita dal sistema di posa con cui è progettato il pavimento; Planium ne adotta di differenti: quella magnetica, oppure ad aggancio meccanico tra piastrelle, o ancora tramite appoggio - la più veloce - o infine col metodo “one-click”. Alla reversibilità si accompagna anche la rapidità: l’autoposante stesso, all’occorrenza, può essere alzato e ricollocato velocemente in modo puntuale a seconda della necessità. Altrettanto innovativo ma più complesso rispetto agli altri prodotti Planium, Modulo Radiante, progettato una decina d’anni fa, migliorato ciclicamente dalla continua ricerca e sviluppo, e abbinabile a diversi tipi di finitura - è sopraelevato, stilisticamente unico, atto a offrire il massimo confort perché primo pavimento radiante con impianto idronico caldo/freddo integrato, sempre nell’attenzione agli aspetti di basso consumo e alte rese.

Osservatorio SAIE: Circa la metà (42%) delle imprese che operano nell’edilizia vuole creare nuovi posti di lavoro

Osservatorio SAIE: Circa la metà (42%) delle imprese che operano nell’edilizia vuole creare nuovi posti di lavoro

Notizie positive sul fronte occupazione per il settore edilizia. Secondo i dati elaborati da Senaf  in occasione di SAIE Bari, la nuova edizione della fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0 (24-26 ottobre 2019, Nuova Fiera del Levante di Bari), tra agosto e ottobre sono 91.780 i lavoratori previsti in entrata. Le indicazioni positive sono confermate anche dalla prima edizione dell’Osservatorio SAIE, che racconta lo stato di salute delle aziende di produzione e distribuzione di prodotti/servizi per l’edilizia nel primo semestre 2019, approfondendo anche le previsioni per i prossimi sei mesi. Dall’indagine emerge che, nel 2018, il 34% delle imprese ha visto crescere la propria forza lavoro rispetto all’anno precedente. Il numero di addetti è rimasto poi complessivamente stabile per il 56% degli intervistati, mentre solo il 10% ha registrato un calo. C’è ottimismo per il 2019: il 42% degli imprenditori si aspetta un incremento del personale entro fine anno, mentre il 48% crede che non subirà grossi cambiamenti. Nonostante le buone intenzioni, dagli imprenditori arriva comunque un segnale chiaro rivolto alle amministrazioni, con il 77% che ritiene critico il costo della forza lavoro.

Quali saranno le figure professionali maggiormente richieste nel secondo semestre 2019? Al primo posto gli impiegati (marketing, amministrazione, commerciale ed altre aree), con il 39%. Seguono gli operai altamente specializzati (22%) e gli operai non specializzati (21%). Ambiti anche gli specialisti digital / BIM (10%), oltre ai manager/quadri (6%). La nuova sfida dell’edilizia riguarda proprio la digitalizzazione. Quasi 8 aziende su 10 ritengono di aver intrapreso un percorso di trasformazione digitale, mentre solo il 22% è ancorato ai vecchi standard.

Le nuove sfide del mercato richiedono, infatti, nuove professionalità. Per trovarle le aziende si indirizzano verso agenzie di ricerca del personale (57%), università (35%), inserzioni (27%), Istituti tecnici (21%), società di consulenza (17%), concorrenti (15%), uffici di collocamento (14%), istituti e scuole professionali (9%).
E per valorizzare il capitale umano? Il 44% delle aziende ritiene essenziali i servizi dedicati al personale (career steps, ecc.), mentre per il 40% la strategia vincente è investire in formazione.

A proposito di formazione, quanto investono le aziende? Il 92% delle aziende dichiara di puntare su questo aspetto. Il 27% sostiene, in particolare, di aver investito in formazione “fino a 10 ore”, il 35% “da 11 a 20 ore”, il 18% “da 21 a 30 ore”, il 3% “da 31 a 40 ore” e il 9% “oltre le 40 ore. Fa riflettere, in questo senso, come siano decisamente più soddisfatti delle performance aziendali gli imprenditori che dedicano un numero di ore maggiore alla formazione dei propri dipendenti (ad esempio, il 69% di chi investe oltre 40 ore lavorative è felice dell’andamento economico della propria azienda, contro il 31% di chi investe fino a 10 ore).

“Innovazione, formazione e trasformazione digitale sono temi centrali per l’edilizia e sarebbe sbagliato analizzarle separatamente” commenta Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE Bari. “Nuove tecnologie creano nuove competenze, che a loro volta generano nuovi posti di lavoro. La ripresa del settore delle costruzioni, come emerso dall’Osservatorio SAIE, passa proprio da qui. SAIE Bari vuole essere il catalizzatore del percorso di trasformazione in atto. Un’occasione unica per mostrare le eccellenze del comparto attraverso iniziative speciali e ad un format fortemente innovativo, ma anche un luogo di confronto e di crescita per le imprese, grazie soprattutto agli eventi formativi volti a rafforzare conoscenze e competenze tecnico-professionali.”

Piazza diagnosi energetica e sismica in pratica a Saie Bari

Piazza diagnosi energetica e sismica in pratica a Saie Bari

SAIE BARI, in programma dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, prevedrà la realizzazione dell’area speciale “Piazza diagnosi energetica e sismica in pratica” in cui i visitatori potranno partecipare ad una serie di laboratori pratici sul tema della diagnosi energetica e della diagnosi strutturale condotti dai tecnici ENEA e Logical Soft. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire un quadro sintetico ed operativo dell’evoluzione normativa e degli strumenti necessari per incrementare le performance energetiche degli edifici e per realizzare gli interventi di messa in sicurezza, così da poter cogliere le opportunità di Ecobonus e Sismabonus.
 
La Piazza diagnosi energetica e sismica si articolerà in 15 laboratori che si terranno nei tre giorni di SAIE Bari e si inseriscono a pieno titolo nel ciclo di incontri tecnici ad alto valore scientifico denominato “FORMAZIONE IN CLASSE A” che ENEA e Logical Soft stanno proponendo nelle principali università italiane.
 
I laboratori vedranno la partecipazione di docenti e tecnici affermati nel campo energetico e strutturale, tra cui:

Pietro Stefanizzi, Professore Associato di Fisica Tecnica Ambientale del Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura
Patrizia Aversa, ENEA - Dipartimento Sostenibilità Dei Sistemi Produttivi e Territoriali C.R. Brindisi
Domenico Magri, ENEA - Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano (DUEE-SPS-ESU)
Giovanni Elmo, ENEA - Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano (DUEE-SPS-ESU)
Alberto Boriani, Responsabile della formazione Logical Soft
Giacomo Buffarini, ENEA - Laboratorio Tecnologie per la Dinamica delle Strutture e la Prevenzione del Rischio Sismico e Idrogeologico
Simone Tirinato, Ricerca e Sviluppo Logical Soft
Domenico Matera, ENEA - Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica (UTEE)
 
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Appalti pubblici: affidamento diretto illegittimo e risarcimento del danno

Appalti pubblici: affidamento diretto illegittimo e risarcimento del danno

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato si è pronunciato sui criteri per la valutazione del risarcimento del danno subito da un’impresa che non ha potuto partecipare ad una gara a causa di illegittimo ricorso alla trattativa privata da parte della pubblica amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, erano state annullate le determinazioni dirigenziali con cui il Comune di Casoria aveva affidato direttamente il servizio triennale di elaborazione informatica e notificazione dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Il giudizio era stato promosso dal precedente gestore del servizio, che aveva contestato l’affidamento diretto lamentando la mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica che le avrebbe dato l’opportunità di proseguire nell’attività e poi, con distinto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo partenopeo, aveva invocato il risarcimento dei danni subiti.

La controversia attiene esclusivamente alla quantificazione del pregiudizio, correlato alla illegittima determinazione assunta dal Comune di Casoria di sottrarre al confronto concorrenziale la commessa, ledendo, per un verso, le potenziali aspettative dell’appellante - quale operatore di settore - alla relativa ed eventuale aggiudicazione e, per altro verso, pregiudicandone la posizione economica correlata alla qualità di gestore uscente, che avrebbe - come tale - verisimilmente protratto l’attività negoziale, ove l’amministrazione non avesse optato per l’illegittimo affidamento diretto a gestore terzo.

PRINCIPI ENUNCIATI E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. C. Stato 29/07/2019, n. 5307 ha affermato che, in materia di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo ricorso alla trattativa privata, poiché non c'è stata gara, non è possibile una valutazione prognostica e virtuale sull'esito di una procedura comparativa mai svolta; non è possibile prevedere, in particolare, quali e quante offerte sarebbero state presentate, quale offerta avrebbe presentato l'impresa che chiede il risarcimento, e se tale offerta sarebbe stata, o meno, vittoriosa.
Pertanto, quando ad un operatore è preclusa in radice la partecipazione ad una gara (di talché non sia possibile dimostrare, ex post, né la certezza della sua vittoria, né la certezza della non vittoria), la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance, e cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole.

Nella specie, il danno subito dall’appellante poteva essere ragionevolmente ancorato solo alla perdita degli utili correlati alla prospettica continuazione dei rapporti in essere per il periodo residuo considerato.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che in tali situazioni, si è talvolta ritenuto di utilizzare il criterio per cui il quantum del risarcimento per equivalente vada determinato ipotizzando, in via di medie e di presunzioni, quale sarebbe stato il numero di partecipanti alla gara se gara vi fosse stata (sulla base dei dati relativi a gare simili indette dal medesimo ente) e dividendo l'utile d'impresa (quantificato in via forfettaria) per il numero di partecipanti: il quoziente ottenuto costituisce, in tale prospettiva, la misura del danno risarcibile.

Ma nel caso di specie, la mancata allegazione di dati utilizzabili allo scopo, ha reso inutilizzabile tale criterio e necessario il ricorso alla logica equitativa.

Appariva, in effetti, corretto, nella concreta situazione esaminata, ancorare il pregiudizio subito dalla appellante alla impossibilità (riconnessa alla illegittima scelta di procedere alla scelta di un altro contraente) di continuare, quale gestore uscente, il servizio in corso di erogazione: e ciò in quanto - in assenza di ogni elemento idoneo a prefigurare le ipotetiche condizioni di un eventuale confronto concorrenziale, ormai precluso - la condotta serbata dall’amministrazione si è, di fatto, risolta, nella sottrazione dell’utile derivante dalla continuazione del rapporto in essere.

Il Consiglio di Stato ha perciò condiviso la scelta di liquidare il danno, nella misura del 2% dell’importo erogato dal Comune di Casoria all’appellante nell’ultimo triennio precedente l’affidamento, trattandosi dello stesso servizio e di condizioni economiche sostanzialmente analoghe a quelle in precedenza applicate dalla stessa ricorrente.


Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it