Rilanciare il settore edilizia: le 4 proposte di Cortexa

Rilanciare il settore edilizia: le 4 proposte di Cortexa

Efficienza energetica e salubrità degli edifici, nell’ambito di una esecuzione dei lavori con criteri di qualità verificabili, al centro delle 4 proposte di Corteza per rilanciare il settore edile

Cortexa, il progetto associativo nato nel 2007 e riferimento italiano per il settore dei Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, presenta un piano in 4 punti finalizzato a rilanciare l’economia delle costruzioni mediante le riqualificazioni energetiche introducendo, però, un elemento di grande novità: il riconoscimento dei benefici fiscali solo ed esclusivamente ad interventi realizzati secondo criteri di qualità certi e verificabili.

Questo consentirebbe al settore non solo di ripartire, ma di farlo secondo nuovi parametri di qualità e professionalità in grado di creare lavoro e opportunità per tutta l’edilizia.

L’importanza di intervenire in modo efficace e durevole per migliorare l’efficienza energetica delle costruzioni è stata evidenziata anche dalla crisi legata al nuovo Coronavirus: le rilevazioni della qualità dell’aria hanno dimostrato, infatti, in Italia e in altre parti del mondo, che, nonostante la riduzione sostanziale del traffico dovuta al lockdown, non cala la concentrazione di polveri sottili, forma di inquinamento attribuibile principalmente al riscaldamento degli edifici. Va da sé, quindi, che senza interventi capillari e di qualità reale e certificata sull’involucro edilizio, il problema della qualità dell’aria non troverà mai una soluzione efficace e duratura.
I 4 punti per rilanciare il settore edilizia

Ecco quindi la proposta di Cortexa per la ripartenza del settore edile e in particolare di quello delle riqualificazioni energetiche:

1. Subordinare il riconoscimento degli incentivi fiscali per i lavori di riqualificazione energetica alla dimostrazione della qualità dell’intervento di riqualificazione energetica mediante Sistema a Cappotto, secondo i seguenti requisiti:
        Applicazione di Sistemi a Cappotto forniti e certificati dal produttore come kit, certificati ETA (secondo ETAG004) e dotati di marcatura CE;
        Progettazione da parte di progettista esperto, che, oltre al progetto, fornisca una relazione tecnica dettagliata per il cantiere specifico e dichiari di attuare quanto previsto dalla norma UNI/TR 11715;
        Posa in opera da parte di applicatori specializzati che abbiano seguito un corso di formazione Cortexa o abbiano certificato le proprie competenze secondo la norma UNI 11716 e dichiarino di attuare quanto previsto dalla norma UNI/TR 11715;
        Dimostrazione di utilizzo di lavoro regolare
2. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi europei di miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5% entro il 2030[1] prolungare i provvedimenti fiscali Ecobonus e Sismabonus fino al 2030, definendo per ciascun intervento un obiettivo minimo di riduzione del fabbisogno energetico pari al 50%, e premiando, con incentivi migliorativi, tutti gli interventi che vanno oltre la soglia della riduzione dei consumi del 50%
3. Favorire l’accesso al credito istituendo percorsi di finanziamento a tassi agevolati per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica, prevedendo il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti
4. Consentire la cessione del credito di imposta con scadenza su base trimestrale per tutti gli interventi di riqualificazione energetica realizzati a partire dal 2020

Non solo risparmio energetico. I vantaggi della proposta Cortexa:

Un recente studio di Renovate Europe riporta un allarmante dato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: ogni anno 43.000.000 di persone muoiono a causa del cattivo clima indoor. Un cittadino europeo su 10 – pari a 54.000.000 di persone – non può riscaldare adeguatamente la propria abitazione e circa un terzo delle morti registrate nel periodo invernale, pari a 250.000, sono dovute alle cattive condizioni degli immobili, anche in paesi molto avanzati come il Regno Unito. Consentire di ottenere una temperatura interna ideale, stabilita in 21 gradi in inverno e 26 in estate, assieme ad una corretta illuminazione, fornisce vantaggi evidenti:

    Riduzione dei consumi energetici
    Riduzione delle emissioni di CO2
    Riduzione dei casi di allergia dovuti a muffe, alghe e funghi
    Riduzione delle assenze da scuola
    Riduzione della mortalità infantile negli ospedali del 10%
    Riduzione delle spese per medicinali e medicazioni del 21%
    Riduzione dei tempi di permanenza dei pazienti negli ospedali dell’11%
    Riduzione del turnover del personale negli ospedali del 20%

Favorire la ripartenza del settore edile con un supporto particolare dedicato agli interventi di riqualificazione energetica consente non solo di rimettere in moto un settore trainante dell’economia italiana, bensì di accedere a innumerevoli benefici ambientali ed economici diretti ed indiretti legati al miglioramento della qualità dell’aria.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera

Cantieri e covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza

Cantieri e covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza

Vademecum per gli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, in relazione alla gestione a norma delle lavorazioni nel periodo di emergenza sanitaria.

Anche in vista della riapertura di tanti cantieri - nella auspicata "fase 2" di convivenza delle attività con l'emergenza sanitaria - uno degli aspetti più delicati e critici è garantire la sicurezza, in conformità con i principi generali che informano la materia e delle normative emergenziali emanate, a partire dal Protocollo per la sicurezza condiviso tra MIT e parti sociali.

Con il prezioso supporto dell'Architetto Massimo Pasqualin, abbiamo redatto questo "Vademecum", nel quale proponiamo una lettura coordinata degli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza.

FONTI DI RIFERIMENTO (Il Protocollo condiviso MIT-Parti sociali; Contenuti del Protocollo; Normativa generale)

COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Azioni generali del CSE per prevenire l’infezione; Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza; Conseguenze sul Cronoprogramma dei lavori; Conseguenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC))

ANALISI SISTEMATICA DEI COMPITI DEL CSE IN RELAZIONE AL COVID-19 (Avvertenza, come leggere la tabella; Aspetti applicativi del Protocollo condiviso; 0 - Aspetti preliminari; 1 - Informazione; 2 - Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; 3 - Pulizia e sanificazione nel cantiere; 4 - Precauzioni igieniche personali; 5 - Dispositivi di protezione individuale; 6 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi); 7 - Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni); 8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere; 9 - Sorveglianza sanitaria / Medico competente / RLS o RLST; 10 - Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti).

Il vuoto strutturale "tombato" non costituisce incremento di volumetria

Il vuoto strutturale "tombato" non costituisce incremento di volumetria

I locali chiusi "tombati" non costituiscono superficie utile, non determinano un incremento volumetrico e rientrano nell’attività edilizia libera al pari dei volumi tecnici.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato già esistente, composto da un piano interrato e un piano terra. Il ricorrente impugnava l’ordine di demolizione impartito a seguito di sopralluoghi, effettuati mentre i lavori erano ancora in corso, che accertavano la realizzazione di un ampliamento di superficie rispetto a quella autorizzata. Il ricorrente sosteneva che le opere (seminterrato) erano state erroneamente ritenute in difformità rispetto al progetto assentito e che si trattasse solo di un “vuoto strutturale” privo di accesso (tombato), necessario per assicurare la conformità dell’edificio alla normativa antisismica.

Al riguardo il TAR Lazio Roma, con la sentenza 30/03/2020, n. 3722, ha accolto il ricorso e annullato l'ordine di demolizione sulla base delle seguenti motivazioni.

NOZIONE DI “TOMBATURA”
L’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili. Pertanto tali locali non costituiscono superficie utile e non determinano un incremento volumetrico, rientrando nell’attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. c), al pari dei “volumi tecnici” (che sono utilizzabili esclusivamente per contenere impianti ed assicurare la funzionalità dell’edificio cui sono asserviti, per cui sono accessibili esclusivamente per l’utilizzato degli impianti in essi collocati), dai quali si distinguono per non essere neppure accessibili, come nel caso dei “sottotetti non accessibili asserviti alla costruzione quale spazio vuoto utile all’isolamento termico ecc.”.

Si tratta, pertanto, di locali che non devono essere computati nella volumetria o nella superficie utile dato che svolgono una loro funzione di carattere edilizio (quale potrebbe essere anche quella di rispondere ad una specifica esigenza di carattere strutturale) meramente strumentale, incompatibile con l’autonoma utilizzazione.

Tali condizioni risultavano soddisfatte dal progetto presentato dal ricorrente, dato che negli elaborati grafici allegati alla DIA il locale in contestazione veniva denominato e graficamente rappresentato come “vuoto strutturale tombato”.

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO ASSENTITO - VARIAZIONI DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Con particolare riferimento alla verifica se nel caso di specie si trattasse di variazione essenziale o totale difformità per stabilire l'applicabilità della misura ripristinatoria demolitoria, il TAR ha ritenuto non adeguatamente motivato il relativo provvedimento anche in ragione del fatto che non era stata valutata la “necessità” di tali modificazioni ai fini della sicurezza sismica, tra l’altro prevista dalla legge regionale applicabile.

In proposito i giudici hanno precisato che se l’intervento progettato fosse stato eseguito esattamente come previsto, avrebbe determinato uno stato di pericolo in caso di evento sismico e che pertanto l’interesse all’astratto rispetto del titolo abilitativo perseguito dal Comune veniva in conflitto con l’interesse alla sicurezza e stabilità delle costruzioni. In ogni caso, nella fattispecie, l’interesse pubblico al rispetto del titolo abilitativo era comunque assicurato mediante il completamento dell’intervento progettato con l’operazione di tombatura che, appunto, consentiva di assicurare la corrispondenza del costruito al progettato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Bolzano: cambiano le regole per l'installazione di impianti FER

Bolzano: cambiano le regole per l'installazione di impianti FER

Dal 01/07/2020 entra in vigore il nuovo regolamento che disciplina l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio della Provincia di Bolzano.

Il D. Pres.P. 08/04/2020, n. 13 è stato pubblicato sul BURT 16/04/2020, n. 16 ed entra in vigore dal 01/07/2020.
Il regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla L.P. Bolzano 10/07/2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), ha come principale obiettivo quello del contenimento del consumo di suolo e del corretto inserimento paesaggistico degli impianti. In particolare, il provvedimento stabilisce i casi in cui gli impianti possono essere realizzati senza un'apposita destinazione urbanistica.

Il provvedimento contiene disposizioni specifiche per impianti a biogas, impianti termici e di cogenerazione a biomassa, impianti idroelettrici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e impianti eolici.
Nel dettaglio, la norma contiene la disciplina relativa a:
- impianti all’interno o su costruzioni (art. 2);
- norme particolari (art. 3);
- pannelli fotovoltaici e collettori solari (art. 4);
- impianti eolici (art. 5);
- soglie, ripristino dello stato originario e divieto di individuazione di zone a destinazione particolare per impianti fotovoltaici (art. 6);
stabilendo le precisazioni e limitazioni per la realizzazione di impianti FER.
Tra le previsioni approvate si segnala, in particolare, l'obbligo di installare i pannelli fotovoltaici e i collettori solari "esclusivamente su edifici", nonché il divieto di individuare zone a destinazione particolare per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Il regolamento abroga le precedenti diposizioni contenute nel D. Pres.P. 28/09/2007, n. 52.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decadenza e proroga del permesso di costruire: chiarimenti del Consiglio di Stato

Decadenza e proroga del permesso di costruire: chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei termini di efficacia del permesso di costruire nel caso in cui i fatti che hanno ritardato il completamento dei lavori siano conosciuti dall’Amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto dell’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica.
Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente non aveva provveduto ad informare tempestivamente il Comune dei fatti che avevano determinato la sospensione dei lavori, né aveva anteriormente alla scadenza del titolo presentato un’istanza di proroga. Veniva pertanto ritenuta necessaria la sanatoria delle opere realizzate successivamente alla scadenza, nonostante non fosse stato emanato un provvedimento formale di decadenza.
Il ricorrente sosteneva la piena conoscenza da parte del Comune dei motivi che avevano determinato il ritardo e che pertanto non era necessaria alcuna comunicazione al Comune.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI
In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, ha richiamato l’orientamento secondo il quale i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).

Ciò posto, tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.

In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
I giudici hanno inoltre ritenuto che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di decadenza, stante la sua natura dichiarativa, comporta sul piano tecnico giuridico che non si è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore, ossia:
- non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio;
- non è stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza dello stesso.
Ne consegue il generarsi del legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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SAIE da 54 edizioni è la fiera di riferimento per l’intero sistema delle costruzioni

SAIE da 54 edizioni è la fiera di riferimento per l’intero sistema delle costruzioni

SAIE 2020: BolognaFiere 14 -17 OTTOBRE 2020
La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti
 
Abbiamo 54 edizioni d’esperienza, possiamo essere utili alle aziende.
 
SAIE da 54 edizioni è la fiera di riferimento per l’intero sistema delle costruzioni che, con tutta la filiera, rappresenta oltre il 20% del Prodotto Interno Lordo italiano.
 
In tutti questi anni abbiamo vissuto vari momenti di difficoltà e li abbiamo attraversati insieme alle aziende riuscendo sempre a ripartire, contribuendo a rianimare un comparto, quello dell’edilizia, fondamentale per l’intera economia nazionale.
Oggi la situazione sanitaria è ancora particolarmente difficile, il sistema economico vive di innegabili interrogativi ed il mondo delle fiere è chiamato ad una sfida certamente complessa.
Noi di SAIE non ci tiriamo indietro. Con decisione ci sentiamo sicuri nell’affermare che la nostra fiera intende rimanere un caposaldo per il mercato.
Lo diciamo senza retorica, perché organizzatori, espositori, professionisti in visita, partner strategici credono uniti nella condivisione dei motivi per cui è e sarà speciale ritrovarsi a SAIE:
• far conoscere le proprie novità;
• percepire l’orientamento del comparto e i trend di mercato;
• fidelizzare i rapporti e le relazioni professionali;
• valorizzare le proprie innovazioni e far capire come queste migliorino l’efficacia dei processi produttivi;
• trovare soluzioni esecutive e stimoli realizzativi non espressamente cercati;
• consolidare la propria posizione sul mercato e la personale competenza professionale.
 
SAIE, attraverso le proprie iniziative, è tutto questo: energia per ripartire; voglia di sostenere l’eccellenza del fare delle nostre aziende; esperienza e referenza storica nell’agevolare i professionisti dell’edilizia nel diretto e proficuo contatto reciproco.

Per sostenere le aziende in questo momento abbiamo attivato varie iniziative gratuite e abbiamo idee utili che possiamo mettere a disposizione delle  realtà che decidono di entrare a far parte della nostra community di espositori: cliccando qui invieremo i dettagli.

Maggiori informazioni su SAIE: www.saiebologna.it

Edilizia e lavori privati, sospensione termini permessi, inizio fine lavori

Edilizia e lavori privati, sospensione termini permessi, inizio fine lavori

Con la conversione in legge del D.L. 18/2020 sono introdotte importanti indicazioni sui termini di validità di permessi di costruire, SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, termini di inizio e fine lavori, convenzioni di lottizzazione, ecc.

Il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), che ora è in attesa di ratifica finale da parte della Camera.

L’art. 103 del D.L. 18/2020 - che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. (si vedano in proposito: Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi; Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: proroga al 15 maggio).

Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Di seguito i dettagli, per saperne di più iscriviti anche al nostro Webinar gratuito del 21 aprile
https://my.demio.com/ref/qF3Umweqhtj9xC0B

Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.

Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.

Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Opere strutturali in cemento armato: chiarimenti della Corte di Cassazione

Opere strutturali in cemento armato: chiarimenti della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui agli artt. artt. 64, 65, 71 e 72, D.P.R. 380/2001 relativamente alla costruzione di sei colonne all’interno di due vani di un immobile oggetto di ristrutturazione. Il ricorrente contestava la funzione strutturale di tali opere in cemento armato e sosteneva la conseguente inapplicabilità della suddetta normativa.

NORME DI RIFERIMENTO
A norma dell’art. 64, comma 1, D.P.R. 380/2001 la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e, secondo l'art. 53 del medesimo D.P.R. 380/2001, sono considerate opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica dell’edificio.

PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza C. Cass. pen. 23/01/2020, n. 2682, ha interpretato il combinato disposto di tali norme affermando che sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 D.P.R. 06/06/2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura, assolvono ad una funzione strutturale (come nel caso di specie le sei colonne in cemento armato).

Enunciando tale principio la Corte ha peraltro ribadito quanto già specificato in passato con le sentenze C. Cass. pen. 24/06/2010, n. 24237 e C. Cass. pen. 17/02/2012, n. 6588; sulla base della Circ. Min. LL.PP. 14/02/1974, n. 11951 secondo la quale si considerano opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.

 

Fonte: Bolletino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Città della salute: Techproject pronta per il progetto definitivo

Città della salute: Techproject pronta per il progetto definitivo

La società di ingegneria integrata, specializzata in infrastrutture ed edilizia sanitaria, si occuperà delle strutture e della viabilità

Dopo un cammino tortuoso, l’idea fu lanciata quasi 15 anni fa, il progetto per la realizzazione della Città della Salute all’interno dell’ex area industriale Falck di Sesto San Giovanni, sembra aver intrapreso la direttiva finale. La Regione Lombardia a febbraio ha firmato la concessione e stanziato 328 milioni di euro dei 450 complessivi che dovrebbero portare a conclusione una struttura ospedaliera con 660 posti letto e 20 sale operatorie 42 laboratori e 119 ambulatori.
Ad occuparsi del progetto è un'ATI composta da MC A (Mario Cucinella Architects) per gli aspetti architetturali, Techproject per le strutture e la viabilità, SD Partners Architettura e Ingegneria per l’edilizia sanitaria e come responsabile delle integrazioni specialistiche,  Ariatta Ingegneria dei Sistemi per gli impianti elettrici e speciali, Prodim Progettazione Impianti per gli impianti meccanici.
“Per quanto riguarda le nostre competenze siamo già al lavoro”, spiega Giancarlo Tanzi, Presidente di Techproject, società specializzata in grandi infrastrutture ed edilizia sanitaria.
“La firma della Concessione da parte della Regione Lombardia - prosegue Tanzi - ci ha dato il via per trasformare il nostro progetto preliminare in un progetto definitivo e, susseguentemente all'approvazione dello stesso da parte della conferenza dei servizi, a quello esecutivo che per quanto riguarda Techproject riguarda le strutture dell'intera opera e alla viabilità sotterranea compresa la sistemazione dei parcheggi. Perché se da un lato l’intero edificio ospedaliero è stato progettato per essere ‘umanizzato’, ossia reso a misura d’uomo e ad alta qualità ambientale, e senza il passaggio di auto e altri veicoli in superficie, dall’altro il traffico dei mezzi di soccorso e di tutti quelli di supporto (trasporto di alimenti, di impianti, di materiale ospedaliero, ecc.) è di fondamentale importanza ed è stato studiato per essere ‘nascosto’ al pubblico e ai pazienti e senza che interferisca con l’attività ospedaliera e il riposo dei ricoverati. Richiamando in tal modo i dettami del master plan originario di Renzo Piano”.
Tranne che per garantire l’accesso alla struttura ospedaliera di utenti con disabilità o malattia, infatti, tutto il traffico veicolare, compresi gli automezzi pesanti e gli autoarticolati, è escluso dall’area verde che circonda l’edificio e si svilupperà nei due piani interrati che saranno il cuore tecnologico e logistico del complesso.
“Si tratta di una sfida probante - aggiunge Tanzi - perché per quanto riguarda le strutture abbiamo prodotto un progetto innovativo in grado di garantire all'intera opera la massima flessibilità grazie a sistemi costruttivi senza travi ma con solette che consentiranno al complesso di adeguarsi con rapidità e tempestività al continuo evolversi dei bisogni assistenziali in rapporto all’innovazione scientifica e tecnologica”.
Il nuovo complesso ospedaliero raccoglierà al suo interno tutte le funzioni attualmente esercitate dall’Istituto Neurologico “Besta” e dall’Istituto Nazionale dei Tumori e si svilupperà su una superficie di circa 130.000 mq con una disponibilità di 660 posti letto, oltre a un day center per le prestazioni in regime ambulatoriale e diurno.
Per la complessità dell’intervento e per le sue dimensioni la Città della Salute si pone come una delle più grandi opere edilizie ospedaliere italiane degli ultimi anni; una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e di eccellenza che indica innovazioni di tipo sanitario come l’intensità di cure e la collaborazione interdisciplinare.
L’ospedale è stato concepito come struttura dinamica, in grado di adattarsi a un'evoluzione permanente, organizzato per poli di attività, attenti all'efficacia della cura, ma anche ai diritti e alle esigenze più complessive della persona. Un aspetto qualificante della progettazione è l’organizzazione delle attività per processi di cura, in cui è superato il concetto di reparto tradizionale: le strutture di degenza sono state organizzate per aree funzionali a diversa intensità di cura.


Il nuovo complesso sarà costituito da diversi corpi di fabbrica:
• una grande Hall di ingresso, coperta in vetro, che accoglie i visitatori come un ampio spazio luminoso e funzionale. Una forma curva indirizza i percorsi dagli ingressi verso i percorsi principali a nord e a sud, separando ed insieme evidenziando il CUP con le sale di attesa aperte verso il verde della corte retrostante;
• una Main Street, ovvero un’ampia galleria vetrata sorretta da una struttura di acciaio. Percorrendola l’utente procede parallelamente agli adiacenti Orti terapeutici e al retrostante parco sul lato sud, mentre a nord si apre alternatamente sulle corti interne verso nord. Lungo l’asse dei blocchi degenze avviene la penetrazione del flusso del pubblico all’interno delle funzioni ambulatoriale al piano terra tramite due varchi simmetrici ed alle degenze superiori tramite il nucleo scala-ascensori centrale;
• 5 blocchi degenze, che ospitano funzioni ambulatoriali al piano terra e reparti di degenza ai tre piani superiori. L’accesso avviene ai singoli piani tramite un corpo scala-ascensori con sbarco aperti sulla serra multipiano verso sud;
• 1 edificio in linea disposto in direzione Est/Ovest che ospita gli spazi destinati alla ricerca, all’amministrazione e alla didattica;
•  1 corpo di fabbrica adibito ad albergo sanitario;
•  1 polo tecnologico ubicato ai piani 1 e 2 interrati;
•  1 parcheggio dipendenti.


La progettazione strutturale interessa sia gli edifici strettamente legati alle funzioni ospedaliere e di ricerca che le opere relative al Polo Tecnologico. In particolare l’intervento può essere visto come l’insieme di diversi corpi di fabbrica opportunamente suddivisi in giunti.
In particolare:
• Tre blocchi (A, B, C) dedicati a ricerca e servizi;
• Tre blocchi (D, E, F) dedicati alla macro area ospedaliera;
• Un blocco Hall;
• Un blocco parcheggio dipendenti;
• Polo tecnologico, raggruppabili in 3 macroaree in funzione della destinazione funzionale:
• Area Ricerca e Servizi;
• Parcheggio interrato per dipendenti;
• Polo tecnologico.


Per l’area Ricerca e servizi l’opera si presenta composta da due livelli interrati e quattro fuori terra destinati a ospitare il polo di ricerca e servizi.
La struttura portante della macro area ospedaliera e l’area ricerca e servizi  è realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, con pilastri a sezione circolare disposti con una maglia regolare a sostengono dei solai di piano. Tale articolazione strutturale  è il risultato di esigenze architettoniche e di viabilità interna.
Il Blocco Hall presenta invece una struttura in carpenteria metallica con travi reticolari a sostegno della copertura, al fine di conferire leggerezza e trasparenza.
Le fondazioni su platea rispecchiano il sistema strutturale del solaio di interpiano con uno spessore maggiorato.
I vani scala e relativi ascensori sono realizzati tramite pareti in c.a. costituendo i nuclei rigidi controventanti del sistema.
Lungo il perimetro dell’intera area è presente un muro in calcestruzzo gettato in opera di sostegno al terreno.
Salendo in superficie al piano terra la maggior parte dell’area è destinata a parco e presenta tre identici corpi di fabbrica a pianta quadrata di lato 30.90 m  e un corpo di fabbrica pianta rettangolare 253.30x16.70 m.
Tali corpi sono collegati ai vari livelli in modo da rendere solidale l’intera struttura. La copertura dei tre corpi di fabbrica a pianta quadrata è destinata ad ospitare un giardino pensile.
La struttura portante dell’edificio rispecchia quanto già descritto nei livelli interrati, ovvero pilastri e platea in calcestruzzo gettati in opera.
Data la vastità dell’area sono previsti giunti strutturali sia a separazione con i livelli inferiori della macroarea ospedaliera a sud che ortogonalmente a divisione in tre zone dell’area.
L’area relativa alle degenze e all’albergo sanitario risulta essere composta da due livelli interrati e quattro fuori terra.
Le caratteristiche strutturali dei piani interrati sono rappresentate da platea di fondazione, solai e pilastri gettati in opera.
La maglia strutturale prescelta per i pilastri rispetta il più possibile il modulo dei 7.80m x 7.80m, la sezione dei pilastri adottata è quella circolare. I vani scala e ascensore, sia ai piani interrati che fuori terra, hanno funzione di nuclei irrigidenti ai fini sismici e sono realizzati in c.a..
Fuori terra si sviluppano più corpi di fabbrica atti a ospitare hall, albergo sanitario, degenze.


In particolare:
• Cinque corpi di fabbrica, dedicati alle degenze, presentano le stesse caratteristiche strutturali e geometriche e si sviluppano per 4 piani fuori terra;
• Un corpo di fabbrica è dedicato all’albergo sanitario e presenta caratteristiche strutturali simili ai corpi delle degenze ad eccezione del numero di piani fuori terra, pari a 6, e per il minore interpiano.
Gli edifici di degenze e albergo sanitario hanno una struttura caratterizzata da solai, pilastri e pareti in c.a., inoltre vengono tra loro messi in collegamento tramite appositi skybridges le cui strutture portanti sono realizzate in carpenteria metallica.
Sono stati inoltre previsti opportuni giunti strutturali tali da rendere indipendenti sia i diversi edifici tra loro che rispetto all’area ricerca e servizi posta a nord dell’area.
Il parcheggio dipendenti si sviluppa su tre piani.
Presenta una pianta rettangolare di dimensioni 312.8 x 32.85 m ed è totalmente interrato. Il solaio di copertura è ricoperto da manto erboso e vegetazione, tale da favorirne l’inserimento nel parco circostante minimizzandone l’impatto ambientale.
Lo schema strutturale interno del parcheggio è di tipo a telaio in cemento armato, mentre perimetralmente la costruzione è costituita da elementi strutturali di tipo muro in opera per contenere le spinte del terreno circostante. Sono presenti all’interno anche vani scala e ascensori con struttura a nucleo in cemento armato. I solai sono costituiti da pannelli alveolari prefabbricati, che permettono di ridurre gli spessori degli elementi strutturali a parità di sovraccarico e garantisce tempi di realizzazione dell’opera contenuti.
I pilastri presentano sezione circolare al fine di garantire una maggiore comodità di manovra all’interno del parcheggio. Sono presenti giunti strutturali a distanze variabili tra i 34.80 e 56.00 m.
L’area adibita a polo tecnologico si configura su due differenti livelli entrambi interrati. Lo schema strutturale interno è di tipo a telaio in cemento armato, mentre perimetralmente la costruzione è costituita da elementi strutturali di tipo muro in opera per contenere le spinte del terreno circostante. I solai sono costituiti da pannelli alveolari prefabbricati che permettono di ridurre gli spessori degli elementi strutturali a parità di sovraccarico e garantisce tempi di realizzazione dell’opera contenuti. I pilastri presentano sezione circolare costante per entrambi i piani.
Al fine di esaminare il comportamento strutturale dei diversi corpi di fabbrica è stato predisposto un apposito modello di calcolo tridimensionale ad elementi finiti, con lo scopo di valutare gli spostamenti della struttura sotto le azioni orizzontali di progetto e di calcolare le sollecitazioni massime dei pilastri che costituiscono il sistema resistente nei confronti delle azioni orizzontali. Ai fini della sicurezza sono stati adottati i criteri contemplati dal metodo semiprobabilistico agli stati limite.
In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo (anche sotto l’azione sismica), allo stato limite di esercizio, nei confronti di eventuali azioni eccezionali. Inoltre è stata garantita la durabilità della struttura, con la consapevolezza che tutte le prestazioni attese potranno essere adeguatamente realizzate solo mediante opportune procedure da seguire non solo in fase di progettazione, ma anche di costruzione, manutenzione e gestione dell’opera.
Per quanto riguarda la durabilità sono stati messi in campo tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture, in considerazione dell’ambiente in cui l’opera dovrà vivere e dei cicli di carico a cui sarà sottoposta.
In particolare si utilizzeranno calcestruzzi maggiormente prestazionali che prevedano una riduzione dei rapporti acqua/cemento che inducano una riduzione dei fenomeni viscosi. Infatti trattandosi di opere aventi superfici esposte al contatto con acqua in modo ciclico, per ottenere i requisiti richiesti di maggiore durabilità, secondo le prescrizioni e le esigenze di rispondenza alla normativa vigente (UNI EN 206-1 e UNI EN 11104), si è agito scegliendo le classi di calcestruzzo che permettessero di ridurre i fenomeni di corrosione indotta da carbonatazione e di aumentare, sempre ai fini di ottenere una maggiore qualità e durabilità, la resistenza agli attacchi di gelo/disgelo con o senza disgelanti.
Per quanto riguarda la durabilità strutturale, inoltre, si prevede di impiegare additivi che migliorino le condizioni di getto e che consentano di ottenere prestazioni ottimali in termini di deformazioni a lungo termine (viscosità e ritiro). Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante se si considera che in molti casi la struttura comprende getti di notevole entità e si è cercato di ridurre il numero dei giunti strutturali.
E’ stata inoltre prevista la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione delle parti interrati con tecnologia “vasca bianca” e zincatura dei ferri di armatura delle solette controterra.
Al fine di rispondere ai requisiti di flessibilità spaziale i carichi variabili sono stati opportunamente scelti prediligendo la scelta del carico più oneroso rispetto alla fascia prestazionale prevista. In particolare per i piani interrati dove sono previsti blocchi operatori e diagnostica e sale di radiologia pesante è stato previsto un sovraccarico variabile diffuso uniformemente distribuito par a qk = 1000 daN/mq. In tutte le altre aree è stata scelta la condizione di carico peggiore rispetto all’utilizzo previsto, in modo tale che le diverse funzioni possano essere spostate da una zona all’altra degli edifici senza che si rendano necessari interventi strutturali di consolidamento.
L’Incremento della flessibilità a regime e futura della struttura viene raggiunta con l’uso di solai in cls armato bi direzionalmente (ovunque tranne parcheggio e polo tecnologico) che congiuntamente alla scelta di prevedere pilastri circolari (ovunque) permettono l’eliminazione di qualsiasi vincolo d’uso (disposizione dei carichi accidentali) o di realizzazione nuove forometrie per il comportamento ortotropo degli stessi. Inoltre l’utilizzo di elementi a piastra garantisce un'adeguata rigidezza e resistenza nelle due direzioni ortogonali della maglia strutturale. L’Incremento della flessibilità di posa delle reti impiantistiche e dell’uso della struttura in genere viene realizzata grazie all’assenza di travi o ribassamenti dettata dalla realizzazione di solai a piastra o dall’impiego di solai spirol (esclusivamente per parcheggio interrato e polo tecnologico) e con l’elaborazione di un modello strutturale tale per cui non sono necessari ulteriori irrigidimenti o controventature rispetto a corpi scale e collegamenti verticali previsti dal progetto architettonico (concentrazione delle forze).

Appalti pubblici: chiesto l'esonero dei contributi per stazioni appaltanti e operatori economici

Appalti pubblici: chiesto l'esonero dei contributi per stazioni appaltanti e operatori economici

A causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020.

L’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Con la Delibera ANAC del 01/04/2020, n. 289, a causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati:
- le stazioni appaltanti di cui alla lett. o), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- gli operatori economici, di cui alla lett. p), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Deumidificazione umidità di risalita in villa privata (Agro Romano – Roma)

Deumidificazione umidità di risalita in villa privata (Agro Romano – Roma)

La deumidificazione dell’umidità di risalita risulta essere un intervento particolarmente delicato. Se non fatto correttamente, infatti, l’umidità continuerà a risalire le murature per effetto della capillarità, con le conseguenze del caso. Ecco perché le deumidificazioni dei muri devono essere realizzate da specialisti deumidificatori, con esperienza professionale.


Deumidificazione umidità di risalita in villa privata: la situazione dell’edificio

Una squadra di operatori è al lavoro per deumidificare i muri di una villa privata, ubicata nell’Agro Romano (Roma). L’edificio, in mattoni, è particolarmente segnato dall’umidità di risalita: presenta sui muri perimetrali intonaco gonfiato o in alcuni punti totalmente deteriorato. Inoltre, sulla zoccolatura esterna sono evidenti i segni del distacco, provocato dall’umidità di risalita.


Deumidificazione umidità di risalita in villa privata: l’intervento con barriera chimica deumidificante

L’intervento di deumidificazione dell’umidità di risalita consiste nel forare l’intero perimetro dell’abitazione, a circa 35/40 centimetri da terra e con interasse tra un foro e l’altro pari a 10 centimetri. In ogni foro poi si posizionano packer in nylon multiforo (valvole di non ritorno) alle quali si connetterà una pistola che, con la pressione di una pompa, inietterà nel muro l’idrorepellente Dws 1000. L’iniezione a pressione consentirà di imbibire tutta la sezione del muro compromesso dall’umidità di risalita, creando una barriera chimica che bloccherà il fenomeno della risalita per capillarità dell’umidità. Per sempre.

 

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L’integrazione edificio-impianto come valore imprescindibile per il costruire

L’integrazione edificio-impianto come valore imprescindibile per il costruire

Costruire oggi significa considerare sempre più l’integrazione edificio/impianto, in cui la parte impiantistica svolge un ruolo determinante.

Installatori, progettisti e tecnici devono ampliare le proprie competenze e considerare un sistema complesso in cui gli aspetti impiantistici, architettonici e costruttivi sono strettamente connessi. Solo attraverso una progettazione integrata della struttura dell’edificio, dell’involucro e degli impianti si possono raggiungere obiettivi di efficienza costruttiva, risparmio energetico, sicurezza e comfort. Considerare edificio e impianto come un unico assieme  fondamentale per creare un processo fluido e senza interruzioni, con notevole impatto sull’ottimizzazione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tutti gli edifici.

Per dare massima visibilità e valorizzazione al settore IMPIANTI a SAIE 2020 (BolognaFiere, 14 – 17 ottobre), abbiamo previsto iniziative speciali dedicate alle tematiche più strategiche:

  • PIAZZA IMPIANTI E BIM: lo spazio dedicato ai produttori idrotermosanitari e alle aziende di impianti che hanno reso i propri prodotti integrabili con le interfacce BIM per rispondere alle nuove esigenze del progettare e rispettare le nuove normative gli standard internazionali delle costruzioni;
  • PIAZZA IMPIANTI E SALUBRITA’: l’ambito che, attraverso casi di eccellenza progettuale, costruttiva e gestionale, mostrerà com’è possibile migliorare la qualità della vita negli spazi chiusi;
  • SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI: l’approfondimento dedicato alle soluzioni disponibili sul mercato nell’ottica di garantire prassi più sicure per gli operatori del cantiere;
  • AREA DIMOSTRATIVA COME SI INSTALLA E COME SI USA: un ciclo di demo interattive per mostrare il processo applicativo e la configurazione di prodotti legati al riscaldamento, al condizionamento e all’idraulica di un edificio o di un cantiere.

Direttiva macchine: pubblicazione di nuove norme armonizzate

Direttiva macchine: pubblicazione di nuove norme armonizzate

Pubblicati nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine) a seguito della revisione del CEN e del CENELEC.

Con la Decisione di esecuzione del 01/04/2020, n. 480, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 02/04/2020, L 102, la Commissione ha modificato la Dec. Comm. UE 18/03/2019, n. 436, aggiungendo:
- nell'allegato I, nuovi riferimenti di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE;
- nell'allegato III, i riferimenti che invece devono essere ritirati.
Viene inoltre sostituito il riferimento alla norma EN 62841-2-1:2018 nell'allegato I per includere il riferimento all’ultima modifica di tale norma.
La Decisione entra in vigore il 02/04/2020 (giorno di pubblicazione nella GUUE).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Lombardia: nuovo regolamento in materia di VIA e PAUR

Lombardia: nuovo regolamento in materia di VIA e PAUR

Le disposizioni si applicheranno ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali avviati dall'11/04/2020.

È stato pubblicato sul Suppl. al BURL 27/03/2020, n. 13 il Regolam. R. Lombardia 25/03/2020, n. 2 che ha aggiornato le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento (PAUR), nonché di verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare, il regolamento specifica le procedure per la VIA, per il PAUR e per la verifica di assoggettabilità a VIA, oltre che le modalità di svolgimento dei controlli relativi, coordinando anche le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione e programmazione territoriale.
Il regolamento stabilisce, altresì, i nuovi criteri di calcolo degli oneri istruttori per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o per il rilascio del PAUR.

Le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i procedimenti avviati a partire dall'11/04/2020, data nella quale verrà anche contestualmente abrogato quanto disposto dal Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Nuove date per SAIE: la fiera delle costruzioni anticipa il suo ritorno a Bologna 14-17 ottobre 2020

Nuove date per SAIE: la fiera delle costruzioni anticipa il suo ritorno a Bologna 14-17 ottobre 2020

Tante le iniziative speciali previste per mostrare le eccellenze e aiutare le imprese a ripartire

La nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni, arriverà con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente programmato e si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020. Una piccola variazione per andare incontro alle recenti esigenze del calendario fieristico nazionale e del partner BolognaFiere. In questo momento particolare SAIE conferma in modo determinato la volontà di rimanere al fianco delle imprese della filiera edile per farsi trovare pronti, insieme, a sostenere una rapida ripartenza del sistema produttivo e industriale nazionale.

Per incoraggiare lo sviluppo del comparto, SAIE riparte dai capisaldi stessi del costruire - progettazione, edilizia, impianti – proponendo soluzioni concrete per le esigenze dei professionisti e di tutti gli operatori in un format che metterà al centro il cantiere e il sistema delle costruzioni. Un percorso che avrà come filo conduttore l’innovazione declinata nei vari ambiti merceologici. La fiera sarà, infatti, una fondamentale opportunità per far conoscere e interpretare le recenti soluzioni tecnologiche, i materiali più evoluti e i prodotti integrabili alle nuove tecniche di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione degli edifici.

“Rimboccarci le maniche e metterci a disposizione di partner, imprese e operatori del settore. Questo è ciò che SAIE ha deciso di fare in questo momento per il Paese – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE – Vogliamo essere vicini a chi dà vita ogni giorno all’edilizia italiana e a chi permette alla filiera di crescere. Da qui la decisione, presa in totale sinergia con BolognaFiere, di anticipare la fiera mantenendo intatto il suo spirito e le iniziative previste. Anzi, lavoriamo quotidianamente per dare ai protagonisti del settore un format sempre più innovativo e che dia alle tante eccellenze dell’Italia che costruisce, lo spazio che meritano. Siamo convinti che, in questo contesto, SAIE potrà fare da volano per la crescita dell’intera filiera offrendo oltre all’imprescindibile parte espositiva, anche momenti formativi e di confronto, creando nuove opportunità di networking e di business per espositori e visitatori.”

Tanti i temi che verranno affrontati durante SAIE e che saranno suddivisi in quattro macro aree: Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi. Ognuna di queste risponderà in modo concreto alle esigenze degli operatori, fornendo un’accurata parte espositiva e attività formative caratterizzate da coinvolgenti dimostrazioni e da un articolato programma di workshop e convegni. Dai grandi cambiamenti in fase progettuale apportati dalla progettazione in BIM, alla digitalizzazione dei processi realizzativi e del cantiere, passando per le novità in tema di materiali e tecniche  costruttive, alle soluzioni per le finiture e le decorazioni per interni ed esterni, fino al focus sull’integrazione edificio/impianto, grande protagonista della nuova edizione: all’interno di SAIE verrà dedicato ampio spazio ad ogni aspetto del costruire, con grande attenzione alle eccellenze della filiera.

Proprio alle eccellenze del saper fare italiano saranno dedicate le numerose iniziative speciali di SAIE. Progetti reali, case studies, soluzioni innovative raccontati direttamente da fornitori, progettisti, committenti e installatori animeranno una serie di eventi che valorizzeranno l’interesse sulle imprese, sui loro prodotti e i loro lavori. Tra queste, la Piazza del Serramento Innovativo, un approfondimento incentrato sul serramento come prodotto sempre più imprescindibile per l’efficienza energetica dell’edificio e la sua sostenibilità; la Piazza Impianti, BIM e Digitale dedicata ai produttori idrotermosanitari e alle aziende di impianti che hanno scelto di rendere i propri prodotti integrabili con i progetti BIM; la Piazza Macchine da cantiere intelligenti, che mostrerà le soluzioni concrete che migliorano l’efficacia delle dinamiche di cantiere e l’interazione uomo-macchina/attrezzatura; la Piazza Sicurezza nei cantieri, in cui verranno approfondite le tematiche e le normative sulla sicurezza e la salute nella filiera delle costruzioni; la Piazza Edificio Salubre per mostrare attraverso casi di eccellenza come si può migliorare la qualità della vita negli spazi chiusi, attraverso una corretta progettazione, costruzione e gestione integrata edificio-impianto, con sistemi in grado di garantire un microclima interno ottimale, una buona qualità dell’aria e dell’acqua, prodotti che consentono l’isolamento termico e acustico favorendo il comfort.

E nella cornice di SAIE si svolgerà la seconda edizione di Cassa Edile Awards, il premio che il sistema delle casse edili riconosce annualmente alle imprese, lavoratori e consulenti ambasciatori di valori positivi per il sistema bilaterale delle Costruzioni. Il successo e l’attenzione suscitati dalla prima edizione hanno reso questo secondo appuntamento ancora più sentito e partecipato, grazie al coinvolgimento attivo della CNCE nell’organizzazione e l’aumento annunciato dei candidati per ricevere il premio più originale, innovativo ed ambito nell’ambito dell’edilizia. Obiettivo del premio, anche per questa edizione, è contribuire al consolidamento etico del settore attraverso la valorizzazione delle storie di chi opera lealmente e nel rispetto delle regole.

A queste iniziative si aggiunge poi COLORI&DECORI Show, il nuovo spazio dedicato alle aziende di colori, finiture e sistemi a secco che, attraverso una apposita formula di dimostrazione interattiva, valorizza al meglio le attività commerciali, le concrete applicazioni dei prodotti e l’uso di attrezzature. Una serie di convegni e workshop formativi per gli amministratori di condominio, con approfondimenti dedicati ai temi e alle normative, specialmente in tema di bonus fiscali per la ristrutturazione saranno, infine, protagonisti di Condominio in mostra, iniziativa organizzata con ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

 

Per maggiori informazioni: www.saiebologna.it

Agevolazioni per acquisto dall’impresa di case antisismiche, rileva la data del procedimento edilizio

Agevolazioni per acquisto dall’impresa di case antisismiche, rileva la data del procedimento edilizio

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un interpello, ha ribadito che per la fruizione del “Sismabonus” in caso di acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari in edifici demoliti e ricostruiti con miglioramento sismico, rileva la data di inizio del procedimento edilizio.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE - L’art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), rubricato “Incentivi per l’acquisto di case antisismiche”, ha introdotto il comma 1-septies all’art. 16 del D.L. 63/2013, ove è prevista una nuova agevolazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni, quando effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi.
In questi casi spettano all’acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.
L’agevolazione è applicabile per gli edifici ubicati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (vedi La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi).

TEMPISTICHE - In proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta a Interpello 24/03/2020, n. 93 (vedi file allegato), con la quale - riprendendo i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi - ha ulteriormente chiarito che l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Sarà onere del contribuente, in caso di contestazioni, di provare la sussistenza del requisito in oggetto con idonea documentazione (es. ricevuta di presentazione della SCIA o della documentazione per la richiesta di permesso di costruire).
Si ricorda infine che la compravendita deve avvenire entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e comunque entro il 31/12/2021.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

La diversa collocazione delle finestre necessita del permesso di costruire

La diversa collocazione delle finestre necessita del permesso di costruire

Secondo il TAR Lazio-Roma la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che necessita del permesso di costruire.

Sul tema esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato sempre come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al regime del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 1, lett. c) (vedi per tutte C. Cass. pen. 11/07/2014, n. 30575. Vedi anche le Note Apertura di porte e finestre sui prospetti: necessità del permesso di costruire e Restauro con modifica delle aperture esterne esistenti: è ristrutturazione edilizia pesante).

Nel caso esaminato dal TAR Lazio Roma 17/03/2020, n. 3329, si trattava di una fattispecie in cui risultava che il fabbricato aveva una diversa collocazione delle aperture sulla facciata rispetto a quanto riportato nella DIA che era stata presentata per interventi di manutenzione straordinaria. Il ricorrente eccepiva che tale differenza era imputabile ad un mero errore grafico.

Al riguardo i giudici hanno affermato che anche la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile. Tale situazione, se abusiva, deve essere rimossa, a nulla rilevando dunque l'errore grafico dedotto dal ricorrente emerso dal confronto dello stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla DIA.

Nella sentenza in discorso il TAR si pronuncia anche sulla legittimità dell’ordine di demolizione di una tettoia affermando che la costruzione di una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie m. 3,30x1,80x2,20h) con caratteristiche costruttive stabili, comportante un utilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), soggetti al regime del permesso di costruire. Ne consegue in tali casi la legittimità dell'ordine di demolizione della tettoia priva di permesso di costruire, ex art. 33 del D.P.R. 380/2001.

Infine si segnala che i giudici hanno qualificato come opere di introduzione di elementi accessori, ascrivibili a interventi di risanamento conservativo, la realizzazione di una pensilina e di un comignolo, che se abusivi vanno correttamente sanzionati in via pecuniaria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Hultafors presenta una versione più corta e facile da trasportare della sua livella MST

Hultafors presenta una versione più corta e facile da trasportare della sua livella MST

MST è la livella Hultafors più robusta e sensibile. Il marchio ora presenta una versione più corta e più facile da trasportare come complemento al modello originale MST 180. Entrambe le livelle offrono altissima precisione in molti lavori come, ad esempio, quando ci si ritrova ad installare porte e finestre.

“MST è una livella particolarmente robusta sviluppata per lavori dove viene richiesta massima precisione, come intelaiature o installazione di porte, finestre e cucine" dice Per Eriksson, Product Development Manager Hultafors. “Il modello è adesso disponibile in due lunghezze, dove la più corta, MST 75, è particolarmente leggera e facile da trasportare e ideale per montare infissi, finestre e pensili per cucina.La versione più lunga, MST 180, ha tre fiale, mentre il modello corto ne ha soltanto due.”

Fiale a blocco anti rottura

La nuova e migliorata versione della livella MST offre fiale a blocco anti rottura che sono resistenti ai raggi UV e agli sbalzi di temperatura, lente di ingrandimento +30% e riflettore luminescente per agevolare la lettura. Il liquido nella fiala è una miscela d'olio colorato a bassa viscosità resistente a sbalzi di temperatura e ai raggi UV.

“Un'altra caratteristica intelligente di MST sono i fori nel telaio, utili per fissare mobili pensili. Basta avviatre la livella al muro, appoggiarci sopra i pensili, fissarli alla parete e poi rimuovere la livella da sotto.” dice Per Eriksson.

Robusta ed ergonomica

MST è in robusto profilo in alluminio di dimensioni 100x25 mm e di 1180 g/m. di peso. In aggiunta, la livella è facile da pulire ed è dotata di impugnature ergonomiche per la massima funzionalità di utilizzo.

 

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Innovazione: ENEA 21 progetti di sviluppo per 1 milione di euro in partnership con imprese

Innovazione: ENEA 21 progetti di sviluppo per 1 milione di euro in partnership con imprese

Vaccini genetici, soluzioni avanzate per l’edilizia green e l’efficienza energetica, sensoristica hi-tech e anche un motore a idrogeno per barche: sono alcuni dei 21 progetti approvati dall’ENEA per sviluppare tecnologie innovative, che potranno accedere ai finanziamenti disponibili sul Fondo di investimenti interno del cosiddetto Proof of Concept.  Nell’insieme i progetti potranno disporre di 1 milione di euro, con un raddoppio rispetto ai 500 mila euro dello scorso anno, quando ne furono finanziati 16.

I progetti sono sviluppati in collaborazione con una o più imprese e vengono selezionati,  a seguito di una manifestazione di interesse, da un’apposita commissione costituita da esperti ENEA e di IBAN, l’Associazione Italiana dei Business Angels. Il fondo di investimento ENEA è stato costituito nel 2018 e, ad oggi, ha contribuito a finanziare 37 progetti con circa 1,67 milioni di euro, a fronte degli oltre 170 presentati.

“Il Fondo nasce per supportare lo sviluppo di tecnologie innovative ENEA, in partnership con imprese interessate a condividere il rischio dell’investimento; noi non eroghiamo finanziamenti alle aziende, ma investiamo in specifici progetti per avvicinare al mercato nostre tecnologie, in partnership con imprese che hanno manifestato l’interesse a svilupparle insieme a noi”, sottolinea il Presidente ENEA Federico Testa.

Nel dettaglio, il progetto sui vaccini genetici prevede la realizzazione di una piattaforma contro agenti infettivi, potenziati da sequenze di DNA vegetale sulla base di un brevetto sviluppato da ENEA con IFO/IRE (Istituti Fisioterapici Ospitalieri/Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma) da sviluppare con Takis srl, azienda biotech italiana specializzata nel settore dei vaccini genetici all’interno del Tecnopolo di Roma. ENEA investirà 50mila euro e l’approccio seguito potrebbe essere utilizzato in futuro per rispondere rapidamente a possibili epidemie causate da patogeni virali, anche sconosciuti.

Un altro progetto riguarda un sistema low cost per il monitoraggio e il controllo del processo di compostaggio a livello domestico. Si chiama ‘Compostino’, è sviluppato nel centro di ricerche ENEA della Casaccia e si avvale di un network di sensori di controllo e monitoraggio dei parametri del compost, di un sistema di sonde costruite con stampanti 3D e di una rete di trasmissione wireless dei dati. Tramite i sensori, Compostino acquisisce dati quali temperatura, emissioni (CO2 e ammoniaca), ma anche umidità e PH del compost e li trasmette via bluetooth a un database remoto. Il progetto prevede una partnership con Acea, la multiutility  romana che sempre in questo settore ha già all’attivo ‘SmartComp’,  un’iniziativa in partnership con ENEA e Università della Tuscia, per lo sviluppo del compostaggio diffuso presso le grandi utenze (centri commerciali, mense, aeroporti e stazioni) che hanno necessità di gestire grandi quantità di rifiuti organici.

Il Fondo ENEA per il Proof of Concept è uno dei tre ‘pilastri’ della Knowledge Exchange Strategy, la strategia lanciata da ENEA nel Piano Triennale 2018-2020 per rafforzare il trasferimento tecnologico alle imprese. Gli altri due pilastri sono gli accordi con i Fondi di venture capital, come quello firmato recentemente con MITO Technology, e il Knowledge Exchange Program (KEP), realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere.

Il KEP dà alle aziende la possibilità di iscriversi gratuitamente al portale kep.enea.it che raccoglie tecnologie, competenze e infrastrutture ENEA suddivise per specifiche aree tematiche: energia, beni culturali, diagnostica avanzata, strumenti medicali, biotecnologie e agroindustria e sicurezza delle infrastrutture critiche.

Le imprese che aderiscono al programma vengono contattate da un Knowledge Exchange Officer (KEO), un ricercatore ENEA esperto in trasferimento tecnologico, in grado di individuare soluzioni innovative ‘su misura’ per l’impresa che ha aderito, ed organizzare visite ai laboratori e incontri diretti con i ricercatori dell’Agenzia con competenze specialistiche. In cinque mesi hanno aderito al programma – che segue il modello di esperienze di successo come l’Industrial Liaison Program del MIT di Boston – circa 100 imprese, prevalentemente per i settori energia e diagnostiche avanzate, e sono in via di perfezionamento le prime partnership per lo sviluppo di progetti.

Conseguenze della mancata consegna del certificato di agibilità

Conseguenze della mancata consegna del certificato di agibilità

La Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali applicabili nel caso di assenza del certificato di agibilità (ora sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità) al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Nel caso di specie la promittente venditrice di un immobile impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva risolto, per inadempimento della stessa, il contratto preliminare di compravendita di un appartamento risultato privo di certificato di abitabilità. La ricorrente adduceva che i promissari acquirenti non avevano chiesto l'esibizione di tale certificato nè al momento della stipula del preliminare, nè successivamente, ma solo in prossimità della data fissata per il rogito. Con tale comportamento la ricorrente sosteneva di essere stata esonerata dalla consegna del certificato e che la richiesta avanzata pochi giorni prima della data del contratto definitivo doveva considerarsi contraria a buona fede.

Al riguardo la Corte di Cassazione (Ord. C. Cass. civ. 04/03/2020, n. 5972) ha chiarito che:

- nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità; con la conseguenza che il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (cfr. C. Cass. civ. 18/09/2019, n. 23265);

- in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene (cfr. C. Cass. civ. 05/12/2017, n. 29090).

In applicazione di tali principi, poiché dalla sentenza impugnata non emergeva il presupposto di fatto relativo all’esonero dalla consegna del certificato di agibilità, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello che:
1) aveva ritenuto la promittente venditrice tenuta a produrre il certificato di agibilità entro il termine fissato per il rogito;
2) aveva ricondotto la gravità dell’inadempimento al fatto che, omettendo di richiedere ed ottenere il certificato in corso di causa, la stessa non aveva dimostrato che l'immobile fosse concretamente agibile.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it