Agevolazioni per acquisto dall’impresa di case antisismiche, rileva la data del procedimento edilizio

Agevolazioni per acquisto dall’impresa di case antisismiche, rileva la data del procedimento edilizio

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un interpello, ha ribadito che per la fruizione del “Sismabonus” in caso di acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari in edifici demoliti e ricostruiti con miglioramento sismico, rileva la data di inizio del procedimento edilizio.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE - L’art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), rubricato “Incentivi per l’acquisto di case antisismiche”, ha introdotto il comma 1-septies all’art. 16 del D.L. 63/2013, ove è prevista una nuova agevolazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni, quando effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi.
In questi casi spettano all’acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.
L’agevolazione è applicabile per gli edifici ubicati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (vedi La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi).

TEMPISTICHE - In proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta a Interpello 24/03/2020, n. 93 (vedi file allegato), con la quale - riprendendo i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi - ha ulteriormente chiarito che l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Sarà onere del contribuente, in caso di contestazioni, di provare la sussistenza del requisito in oggetto con idonea documentazione (es. ricevuta di presentazione della SCIA o della documentazione per la richiesta di permesso di costruire).
Si ricorda infine che la compravendita deve avvenire entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e comunque entro il 31/12/2021.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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La diversa collocazione delle finestre necessita del permesso di costruire

La diversa collocazione delle finestre necessita del permesso di costruire

Secondo il TAR Lazio-Roma la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che necessita del permesso di costruire.

Sul tema esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato sempre come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al regime del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 1, lett. c) (vedi per tutte C. Cass. pen. 11/07/2014, n. 30575. Vedi anche le Note Apertura di porte e finestre sui prospetti: necessità del permesso di costruire e Restauro con modifica delle aperture esterne esistenti: è ristrutturazione edilizia pesante).

Nel caso esaminato dal TAR Lazio Roma 17/03/2020, n. 3329, si trattava di una fattispecie in cui risultava che il fabbricato aveva una diversa collocazione delle aperture sulla facciata rispetto a quanto riportato nella DIA che era stata presentata per interventi di manutenzione straordinaria. Il ricorrente eccepiva che tale differenza era imputabile ad un mero errore grafico.

Al riguardo i giudici hanno affermato che anche la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile. Tale situazione, se abusiva, deve essere rimossa, a nulla rilevando dunque l'errore grafico dedotto dal ricorrente emerso dal confronto dello stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla DIA.

Nella sentenza in discorso il TAR si pronuncia anche sulla legittimità dell’ordine di demolizione di una tettoia affermando che la costruzione di una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie m. 3,30x1,80x2,20h) con caratteristiche costruttive stabili, comportante un utilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), soggetti al regime del permesso di costruire. Ne consegue in tali casi la legittimità dell'ordine di demolizione della tettoia priva di permesso di costruire, ex art. 33 del D.P.R. 380/2001.

Infine si segnala che i giudici hanno qualificato come opere di introduzione di elementi accessori, ascrivibili a interventi di risanamento conservativo, la realizzazione di una pensilina e di un comignolo, che se abusivi vanno correttamente sanzionati in via pecuniaria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Hultafors presenta una versione più corta e facile da trasportare della sua livella MST

Hultafors presenta una versione più corta e facile da trasportare della sua livella MST

MST è la livella Hultafors più robusta e sensibile. Il marchio ora presenta una versione più corta e più facile da trasportare come complemento al modello originale MST 180. Entrambe le livelle offrono altissima precisione in molti lavori come, ad esempio, quando ci si ritrova ad installare porte e finestre.

“MST è una livella particolarmente robusta sviluppata per lavori dove viene richiesta massima precisione, come intelaiature o installazione di porte, finestre e cucine" dice Per Eriksson, Product Development Manager Hultafors. “Il modello è adesso disponibile in due lunghezze, dove la più corta, MST 75, è particolarmente leggera e facile da trasportare e ideale per montare infissi, finestre e pensili per cucina.La versione più lunga, MST 180, ha tre fiale, mentre il modello corto ne ha soltanto due.”

Fiale a blocco anti rottura

La nuova e migliorata versione della livella MST offre fiale a blocco anti rottura che sono resistenti ai raggi UV e agli sbalzi di temperatura, lente di ingrandimento +30% e riflettore luminescente per agevolare la lettura. Il liquido nella fiala è una miscela d'olio colorato a bassa viscosità resistente a sbalzi di temperatura e ai raggi UV.

“Un'altra caratteristica intelligente di MST sono i fori nel telaio, utili per fissare mobili pensili. Basta avviatre la livella al muro, appoggiarci sopra i pensili, fissarli alla parete e poi rimuovere la livella da sotto.” dice Per Eriksson.

Robusta ed ergonomica

MST è in robusto profilo in alluminio di dimensioni 100x25 mm e di 1180 g/m. di peso. In aggiunta, la livella è facile da pulire ed è dotata di impugnature ergonomiche per la massima funzionalità di utilizzo.

 

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Innovazione: ENEA 21 progetti di sviluppo per 1 milione di euro in partnership con imprese

Innovazione: ENEA 21 progetti di sviluppo per 1 milione di euro in partnership con imprese

Vaccini genetici, soluzioni avanzate per l’edilizia green e l’efficienza energetica, sensoristica hi-tech e anche un motore a idrogeno per barche: sono alcuni dei 21 progetti approvati dall’ENEA per sviluppare tecnologie innovative, che potranno accedere ai finanziamenti disponibili sul Fondo di investimenti interno del cosiddetto Proof of Concept.  Nell’insieme i progetti potranno disporre di 1 milione di euro, con un raddoppio rispetto ai 500 mila euro dello scorso anno, quando ne furono finanziati 16.

I progetti sono sviluppati in collaborazione con una o più imprese e vengono selezionati,  a seguito di una manifestazione di interesse, da un’apposita commissione costituita da esperti ENEA e di IBAN, l’Associazione Italiana dei Business Angels. Il fondo di investimento ENEA è stato costituito nel 2018 e, ad oggi, ha contribuito a finanziare 37 progetti con circa 1,67 milioni di euro, a fronte degli oltre 170 presentati.

“Il Fondo nasce per supportare lo sviluppo di tecnologie innovative ENEA, in partnership con imprese interessate a condividere il rischio dell’investimento; noi non eroghiamo finanziamenti alle aziende, ma investiamo in specifici progetti per avvicinare al mercato nostre tecnologie, in partnership con imprese che hanno manifestato l’interesse a svilupparle insieme a noi”, sottolinea il Presidente ENEA Federico Testa.

Nel dettaglio, il progetto sui vaccini genetici prevede la realizzazione di una piattaforma contro agenti infettivi, potenziati da sequenze di DNA vegetale sulla base di un brevetto sviluppato da ENEA con IFO/IRE (Istituti Fisioterapici Ospitalieri/Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma) da sviluppare con Takis srl, azienda biotech italiana specializzata nel settore dei vaccini genetici all’interno del Tecnopolo di Roma. ENEA investirà 50mila euro e l’approccio seguito potrebbe essere utilizzato in futuro per rispondere rapidamente a possibili epidemie causate da patogeni virali, anche sconosciuti.

Un altro progetto riguarda un sistema low cost per il monitoraggio e il controllo del processo di compostaggio a livello domestico. Si chiama ‘Compostino’, è sviluppato nel centro di ricerche ENEA della Casaccia e si avvale di un network di sensori di controllo e monitoraggio dei parametri del compost, di un sistema di sonde costruite con stampanti 3D e di una rete di trasmissione wireless dei dati. Tramite i sensori, Compostino acquisisce dati quali temperatura, emissioni (CO2 e ammoniaca), ma anche umidità e PH del compost e li trasmette via bluetooth a un database remoto. Il progetto prevede una partnership con Acea, la multiutility  romana che sempre in questo settore ha già all’attivo ‘SmartComp’,  un’iniziativa in partnership con ENEA e Università della Tuscia, per lo sviluppo del compostaggio diffuso presso le grandi utenze (centri commerciali, mense, aeroporti e stazioni) che hanno necessità di gestire grandi quantità di rifiuti organici.

Il Fondo ENEA per il Proof of Concept è uno dei tre ‘pilastri’ della Knowledge Exchange Strategy, la strategia lanciata da ENEA nel Piano Triennale 2018-2020 per rafforzare il trasferimento tecnologico alle imprese. Gli altri due pilastri sono gli accordi con i Fondi di venture capital, come quello firmato recentemente con MITO Technology, e il Knowledge Exchange Program (KEP), realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere.

Il KEP dà alle aziende la possibilità di iscriversi gratuitamente al portale kep.enea.it che raccoglie tecnologie, competenze e infrastrutture ENEA suddivise per specifiche aree tematiche: energia, beni culturali, diagnostica avanzata, strumenti medicali, biotecnologie e agroindustria e sicurezza delle infrastrutture critiche.

Le imprese che aderiscono al programma vengono contattate da un Knowledge Exchange Officer (KEO), un ricercatore ENEA esperto in trasferimento tecnologico, in grado di individuare soluzioni innovative ‘su misura’ per l’impresa che ha aderito, ed organizzare visite ai laboratori e incontri diretti con i ricercatori dell’Agenzia con competenze specialistiche. In cinque mesi hanno aderito al programma – che segue il modello di esperienze di successo come l’Industrial Liaison Program del MIT di Boston – circa 100 imprese, prevalentemente per i settori energia e diagnostiche avanzate, e sono in via di perfezionamento le prime partnership per lo sviluppo di progetti.

Conseguenze della mancata consegna del certificato di agibilità

Conseguenze della mancata consegna del certificato di agibilità

La Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali applicabili nel caso di assenza del certificato di agibilità (ora sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità) al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Nel caso di specie la promittente venditrice di un immobile impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva risolto, per inadempimento della stessa, il contratto preliminare di compravendita di un appartamento risultato privo di certificato di abitabilità. La ricorrente adduceva che i promissari acquirenti non avevano chiesto l'esibizione di tale certificato nè al momento della stipula del preliminare, nè successivamente, ma solo in prossimità della data fissata per il rogito. Con tale comportamento la ricorrente sosteneva di essere stata esonerata dalla consegna del certificato e che la richiesta avanzata pochi giorni prima della data del contratto definitivo doveva considerarsi contraria a buona fede.

Al riguardo la Corte di Cassazione (Ord. C. Cass. civ. 04/03/2020, n. 5972) ha chiarito che:

- nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità; con la conseguenza che il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (cfr. C. Cass. civ. 18/09/2019, n. 23265);

- in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene (cfr. C. Cass. civ. 05/12/2017, n. 29090).

In applicazione di tali principi, poiché dalla sentenza impugnata non emergeva il presupposto di fatto relativo all’esonero dalla consegna del certificato di agibilità, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello che:
1) aveva ritenuto la promittente venditrice tenuta a produrre il certificato di agibilità entro il termine fissato per il rogito;
2) aveva ricondotto la gravità dell’inadempimento al fatto che, omettendo di richiedere ed ottenere il certificato in corso di causa, la stessa non aveva dimostrato che l'immobile fosse concretamente agibile.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Infrastrutture energetiche transeuropee: elenco dei progetti di interesse comune

Infrastrutture energetiche transeuropee: elenco dei progetti di interesse comune

Pubblicato il quarto elenco che identifica i progetti di interesse comune (PIC) delle infrastrutture energetiche transeuropee.

L’elenco dei progetti di interesse comune (Projects of common interest - PIC) è stato istituito dal Regolamento 17/04/2013, n. 347 (Regolamento TEN-E), recante gli orientamenti per la definizione di infrastrutture energetiche transeuropee che assicurino il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e l'interconnessione delle reti. L’elenco ha cadenza biennale ed è contenuto nell’allegato VII del predetto Regolamento. In particolare si tratta di progetti necessari per la realizzazione di corridoi geografici strategici prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio.

L’allegato VII al Regolamento 347/2013 è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 31/10/2019, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 11/03/2020, n. 74, il quale ha quindi definito il quarto elenco dei progetti di interesse comune (PIC).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Attestazione SOA: estensione periodo di sospensione delle istruttorie

Attestazione SOA: estensione periodo di sospensione delle istruttorie

L’ANAC, in relazione all’emergenza sanitaria in atto ed in risposta alla richiesta di General SOA, ammette un ampliamento del periodo di sospensione della procedura per chiarimenti o integrazioni documentali consentito dalle norme.

Nel dettaglio, il Comunicato ANAC 04/03/2010 (testo allegato) chiarisce che per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, la sospensione dell’istruttoria di massimo 90 giorni per chiarimenti e integrazioni documentali consentita dall’art. 76 del D.P.R. 207/2010, comma 3, possa ulteriormente estendersi fino ad un massimo di 150 giorni.

Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, in relazione alle quali le SOA dovranno valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari.

Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.

Si noti che il Comunicato ANAC - emesso il 4 marzo e quindi in data antecedente al completo “lockdown” del Paese disposto con i successivi decreti in data 10 e 12 marzo - fa riferimento solo alle zone c.d. “rosse” inizialmente previste. A seguito dei successivi sviluppi si ritiene tuttavia che quanto indicato si possa estendere alle imprese situate su tutto il territorio nazionale.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Veneto: approvate regole e misure per crediti edilizi e crediti da rinaturalizzazione

Veneto: approvate regole e misure per crediti edilizi e crediti da rinaturalizzazione

È stata pubblicata sul BURV 10/03/2020, n. 30 la D.G.R. Veneto n. 263 del 2020 recante le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi e i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

La Delib. G.R. Veneto 02/03/2020, n. 263 contiene i criteri per l’omogenea applicazione dei crediti edilizi nel territorio regionale e detta le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione. Il provvedimento detta, altresì, una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione prevedendo in particolare:
- i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, i crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d’uso;
- le modalità applicative e i termini da osservarsi per l’iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lett. e) del comma 5, dell’articolo 17 della L.R. Veneto 23/04/2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
- le modalità per accertare il completamento dell’intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- i criteri operativi da osservare da parte dei Comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. Veneto 14/2019.

Il provvedimento è articolato in tre parti:
- la prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. Veneto 14/2017 (lettera d)) contiene misure applicative ed operative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;
- la seconda, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. Veneto 14/2019 (lettera b)) detta i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- la terza, che si riferisce ad entrambe le sezioni di crediti edilizi, prevede le modalità applicative per l'iscrizione e la cancellazione dei crediti nel RECRED.
La deliberazione è composta sia da disposizioni cogenti con valore precettivo (es. tenuta del RECRED), sia da contenuti dal valore didascalico od esemplificativo che i Comuni, nella loro autonomia, potranno liberamente recepire o dai quali, viceversa, motivatamente discostarsi per dettare un’autonoma disciplina (es. metodo di stima dei crediti edilizi da rinaturalizzazione).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico rientra tra i gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669, Cod. civ. e pertanto può essere denunciata entro il termine di un anno dalla scoperta.

FATTISPECIE
Gli acquirenti di unità immobiliari di un condominio chiedevano il risarcimento dei danni derivanti da una carente realizzazione dell’isolamento termico del porticato, dell’androne e dei rivestimenti esterni dell’edificio che riduceva la resistenza climatica delle pareti del 50 per cento. I giudici di primo grado consideravano tardiva l’istanza ritenendo applicabile il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495, Cod. civ. per la denuncia dei vizi da parte degli acquirenti. La domanda veniva viceversa accolta in secondo grado in quanto la Corte d’Appello la qualificava come azione di responsabilità ex art. 1669, Cod. civ., esperibile entro un anno dalla scoperta dei vizi (se rilevati nei dieci anni dal compimento dell’opera). Il venditore si opponeva sostenendo che i difetti non avessero il carattere di “gravità” e che quindi rientrassero nella previsione di cui all’art. 1667, Cod. civ..

CONFIGURABILITÀ DEL "GRAVE DIFETTO"
La Corte di Cassazione (ord. C. Cass. civ. 04/09/2019, n. 22093), nel confermare la sentenza della Corte d'Appello, ha ribadito che l’art. 1669, Cod. civ. configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Ai sensi di tale articolo sono inclusi tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".

Ciò posto, secondo la Suprema Corte, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Ed infatti configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50 per cento della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ DEL VIZIO COSTRUTTIVO
Infine la Corte ha ricordato che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669, Cod. civ., ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668, Cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, al quale spetta di accertare la gravità dei vizi che, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile. Tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Coefficiente di rivalutazione tariffe SOA per il 2020

Coefficiente di rivalutazione tariffe SOA per il 2020

L'ANAC, con il Comunicato del Presidente in data 19/02/2020, ha reso noto il coefficiente di aggiornamento delle tariffe SOA per il 2020 (rif. Allegato C al D.P.R. 207/2010).

Con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dall'Allegato C al DPR n. 207/2010, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010, è pari a 1,310.

Si rammenta che - essendo tutt'ora vigente il Titolo III della Parte II del D.P.R. 207/2010 concernente il sistema di qualidficazione ed i requisiti per i soggetti esecutori di lavori pubblici (artt. da 60 a 96 del D.P.R. 207/2010) - è da considerarsi vigente anche l'Allegato C del medesimo D.P.R. 207/2010, richiamato da tali articoli, come previsto dall'art. 217 del D. Leg.vo 50/2016.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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SAIE Bologna 2020: le parole chiave della nuova edizione

SAIE Bologna 2020: le parole chiave della nuova edizione

La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti

SAIE – Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – si evolve e pone al centro della manifestazione il sistema delle costruzioni per confermare il proprio ruolo d’incontro commerciale, formativo e informativo per tutti gli operatori della filiera.

Un evento che nell’edizione 2018 ha coinvolto più di 40.000 professionisti e 10 delegazioni di buyer esteri favorendo il networking e dando la possibilità di toccare con mano nuovi prodotti e tecnologie presentate da 450 espositori.

Le parole chiave protagoniste dell’edizione 2020

Competenza
Una manifestazione che può contare su un database di oltre 260.000 operatori attivi del settore, profilato, costruito e aggiornato nel corso delle 54 edizioni di SAIE.

Evoluzione
Evento che affronta tutti i cambiamenti del settore, normativi e di trend di mercato, per dare visibilità a prodotti, servizi e tecnologie che contribuiscono all’innovazione del settore.

Filiera
Un unico appuntamento in cui valorizzare l’intera filiera delle costruzioni: dalla progettazione, passando per la produzione, fino alla manutenzione e la gestione. Una manifestazione a 360° in cui proporre soluzioni per l’edilizia residenziale, industriale e terziaria; per i progetti di opera privata e pubblica; per gli elementi infrastrutturali e tutto ciò che attiene l’ambiente costruito.

Business
Punto di riferimento per le aziende che presentano prodotti, metodi e strumenti per rendere il settore più sicuro, efficiente, collaborativo, redditizio e sostenibile.

Contatto diretto
Un’occasione per far toccare con mano il “saper fare” italiano e permettere ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e di contatto diretto con prodotti e tecnologie innovative

Internazionalizzazione
SAIE favorisce l’incontro con compratori stranieri attraverso un intenso programma di matching con buyer internazionali.

Networking
La collaborazione con le principali associazioni e gli ordini professionali rende possibile la realizzazione di un ricco calendario di eventi e momenti formativi che arricchiscono i contenuti a disposizione dei visitatori.

 

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Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Il Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

***
L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Il potere della pittura magnetica

Il potere della pittura magnetica

La pittura magnetica – o intonaco magnetico – è una speciale vernice che permette di poter rendere qualsiasi superficie magnetica, appunto, in pochi e semplici passi.
Si tratta nella maggior parte dei casi di pitture a base d’acqua (quindi non ha cattivo odore e permette di lavare gli utensili con acqua) ed è piuttosto facile da stendere, con le giuste accortezze.

Il colore tendenzialmente è nero anche se, alcune case, propongono diversi colori. La resa è sempre piuttosto ridotta, lo strato che deve essere applicato è piuttosto spesso per poter avere quel potere magnetico che serve per far aderire piccole calamite.

La resa della pittura magnetica cambia ovviamente da prodotto a prodotto, in linea generale abbiamo sperimentato che con 500 ml di prodotto si copre circa 1 metro quadrato di superficie. E’ sovraverniciabile.

Si può anche proteggere con una finitura all’acqua trasparente, anche se lo sconsigliamo perché potrebbe perdere quel potere di adesione.

Come ribadiamo sempre, la prima cosa da fare è preparare il supporto alla perfezione, che sia muro, legno o altro materiale, il fondo aggrappante deve essere accuratamente steso e lasciato asciugare almeno 6 ore, meglio anche di più.

L’applicazione della pittura magnetica è semplice, si stende a rullo o a pennello poi si liscia con una spatola per rendere la superficie perfetta. Dopo sei ore si può passare una seconda mano molto leggera esclusivamente per rendere sempre più liscia la superficie.

Dopo 12 ore si possono posizionare magneti (leggeri), piccoli souvenir di viaggio e promemoria. Consigliate ai vostri clienti di applicarla in piccole porzioni magari della cucina o di una cameretta dei bambini per dare un tocco creativo in più all’ambiente.

 

Fonte: FEL Edilizia Leggera

Bonus facciate: quello che devi sapere

Bonus facciate: quello che devi sapere

Non si parla d’altro che delle nuovissime agevolazioni fiscali concesse dal Governo in materia di manutenzione edilizia. In particolare ad attirare l’attenzione del settore finiture è il Bonus Facciate. Si tratta di uno sconto fiscale che intende incentivare gli interventi di manutenzione sugli edifici delle nostre città, e include quindi lavori di tinteggiatura e posa di cappotto.
Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.Si tratta quindi di una grande opportunità perché la committenza sarà sicuramente spronata a pianificare ed effettuare interventi.

Ma quali sono le cose che bisogna sapere da subito? anzitutto che gli edifici soggetti alle agevolazioni non sono tutti, ma solo quelli che i piani di governo del territorio comunali indicano rientranti nelle zone A e B (  centro storico – edilizia storica −  zona di completamento – edilizia residenziale consolidata). Questa è la prima verifica da fare.

Il testo di riferimento utile a capire quali sono gli interventi interessati dalle agevolazioni è quello dell’Agenzia delle Entrate. Essa illustra modalità e adempimenti, come precisati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020. Puoi scaricarla in formato PDF qui di seguito.

 

Fonte: FEL Edilizia Leggera

Minor peso significa minor usura

Minor peso significa minor usura

Vibrazioni dannose causate dai colpi possono trasmettersi dalla base all'impugnatura del martello e alle vostre mani. Quest'energia può essere deviata e riflessa prima che raggiunga la base dell'utensile.

Misurando l'attività muscolare con l'elettromiografia (EMG), Hultafors ha verificato lo sforzo sopportato da una mano che utilizza martelli pesanti. L'attività muscolare aumenta maggiore è la forza di presa applicata sull'utensile.

Limitando al massimo il peso del martello e ottimizzando la dimensione e il profilo dell'impugnatura si riducono i rischi di infortunio e di strappi muscolari.

Poichè un martello leggero viene battuto con minore sforzo, il corpo non si affatica e l'efficienza del lavoro non viene compromessa. Per proteggere il tuo corpo scegli sempre i martelli più leggeri adatti al tuo lavoro.

Effetti dell'utilizzo di un martello sul corpo umano
L'oscillazione di un martello comporta l'uso di diversi gruppi muscolari, dalla spalla alla mano. Il sovraccarico delle fasce muscolari può portare ad infiammazioni di articolazioni particolarmente delicate. Il gomito del tennista (epicondilite) ne è un esempio.

Il movimento della mano è controllato dai muscoli dell'avambraccio. Questi muscoli sono connessi alle dita attraverso i tendini. I tendini, insieme alle terminazioni nervose, attraversano una strettoia nel polso chiamata tunnel carpale.

Usando un martello i tendini sfregano l'uno sull'altro e sui tessuti circostanti.Una sessione di lavoro particolarmente lunga può portare ad un'infiammazione con gonfiore che esercita una pericolosa azione suille terminazioni nervose.
Questa è quella che si definisce sindrome del tunnel carpale che spesso porta alla necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Il dolore nella mano è immediato e persistente, anche per parecchi giorni.

Scegliere la dimensione corretta
Un'impugnatura ergonomica corretta nella forma, nella dimensione, nella nervatura del materiale dà il giusto attrito e permette una presa leggera. Scegliendo la dimensione corretta del martello e dell'impugnatura si riduce la tensione su muscoli e tendini.
Quando sviluppiamo i nostri martelli, cerchiamo di limitare al massimo gli effetti negativi che il loro utilizzo causa al corpo, senza compromettere l'efficacia del lavoro. Non è facile risolvere i problemi di salute una volta che si presentano e nessun produttore può garantire gli infortuni non si verifichino.

SAIE, la fiera delle costruzioni di Bologna per dare impulso alla ripresa e mostrare le innovazioni della filiera

SAIE, la fiera delle costruzioni di Bologna per dare impulso alla ripresa e mostrare le innovazioni della filiera

La nuova edizione di SAIE Bologna si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 presso BolognaFiere, ripartendo dai tre pilastri del costruire: edilizia, progettazione, impianti. Quattro le aree tematiche che ospiteranno esposizioni, workshop, convegni, attività formative e dimostrative.


La filiera delle costruzioni cresce, ma con percentuali ancora limitate e dinamiche diverse, per comparto dell’edilizia e per settore industriale. Conta l’export, l’innovazione e il reale funzionamento degli incentivi.
Dopo aver archiviato il 2018 con un incremento del valore economico del +1,7%, le stime per il 2019 indicano una ulteriore crescita del +2,3% e per il 2020 del +1,7%. Un settore, quello delle costruzioni, di vitale importanza per l’economia del Paese, che vede quasi 736.700 imprese attive e che occupa 1.490.000 persone (dato primi 9 mesi 2018).
A trainare il comparto è sempre la riqualificazione degli immobili residenziali e del terziario. Dopo il minimo storico del 2013 le compravendite di case hanno registrato una costante crescita, arrivando nel 2019 a una stima di 603mila transazioni (+4,1% sul 2018 e del +54% sul 2013). Se le ristrutturazioni si stima abbiano generato un valore economico pari a 47 mld di euro, con una crescita nel 2019 del +0,7%, sono le nuove costruzioni a crescere di più, con 17,5 mld di euro e +5,4%, spinta dell’andamento positivo del mercato immobiliare.
Per il 2020 un ulteriore contributo può arrivare dagli incentivi e dalle detrazioni del bonus casa previsti dal Governo per la riqualificazione degli immobili (Bonus Facciate, Ecobonus, Sismabonus, ecc.).

Per quanto riguarda i singoli comparti delle costruzioni, emergono però alcune differenze: il settore macchine per l’edilizia, trainato da Industria 4.0, registra nel 2018 un incremento del valore economico del +3,5% rispetto all’anno precedente, con una stima del +20% nel 2019; il settore delle piastrelle dopo un -3,1% nel 2018 vede una previsione del -3,3% nel 2019; quello dei laterizi segna un -5,8% nel 2018 ma con un +4% nel 2019; per il commercio di materiali da costruzione si stima una crescita del +4% nel 2019, l’elettrotecnica e l’elettronica del +1%, la meccanica variaimpianti del +1% e l’ingegneria del +3%.

Sono questi alcuni risultati presentati da Federcostruzioni - sulla base dei rapporti economici della Federazioni iscritte - in occasione della conferenza stampa della nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 a BolognaFiere. Una manifestazione completamente rinnovata che riparte dai tre pilastri del mondo delle costruzioni - edilizia, progettazione, impianti - e che vuole rispondere alle esigenze dei professionisti del settore e sostenere il loro percorso di ripresa economica. Proprio per questo, SAIE ha anticipato e va incontro alla progettualità del Governo sia per quanto riguarda l’ambiente, la sostenibilità e l’efficientamento energetico sia in merito all’estetica del territorio.

Questi temi rappresentano il cuore della manifestazione, che si articolerà in quattro macro aree: Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi. Ognuna di queste risponderà in modo concreto alle esigenze degli operatori, fornendo un’accurata parte espositiva e attività formative caratterizzate da dimostrazioni, workshop e convegni. Le trasformazioni avvenute nel mondo delle costruzioni hanno spostato, inoltre, l’accento sull’integrazione edificio impianto. Secondo le nuove norme sull’efficientamento energetico, infatti, ogni elemento costruito deve essere visto in maniera integrata per creare un processo fluido e senza interruzioni, con notevole impatto sull’ottimizzazione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tutti gli edifici. Si tratta di un concetto fondamentale per il futuro della filiera e che sarà, insieme all’innovazione tecnologica, grande protagonista della nuova edizione di SAIE.

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Per la sospensione dell’ordine di demolizione non è sufficiente il deposito di un ricorso

Per la sospensione dell’ordine di demolizione non è sufficiente il deposito di un ricorso

La Corte di Cassazione ha ribadito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente di sospendere l'ordine di demolizione, il quale può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (già oggetto di richiesta di condono), seguito ad una sentenza definitiva della Pretura di Marcianise.

La Sent. C. Cass. pen. 12/02/2020, n. 5540, ha ribadito in proposito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di demolizione.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.

La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso rilevando inoltre che la domanda di condono risultava presentata dopo la scadenza dei 90 giorni dalle ingiunzioni alla demolizione del Comune, che hanno di diritto comportato l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene immobile abusivo non demolito nei termini. Mancava, conseguentemente, qualsiasi interesse alla definizione della demolizione per un bene non più di proprietà dei ricorrente in quanto acquisito al patrimonio del Comune.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Nei titoli edilizi prevale il contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria

Nei titoli edilizi prevale il contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria

Il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.

FATTISPECIE
L’appellato aveva acquistato un locale sottotetto all’interno di un fabbricato sito in Livorno e aveva presentato al Comune domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.

I competenti uffici del Comune di Livorno respingevano la richiesta di rilascio di condono edilizio a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.

L’appellato proponeva ricorso avverso il diniego di condono edilizio e impugnava anche la disposta demolizione delle opere abusive. Le censure nei confronti del provvedimento di diniego si concentravano sulla rilevanza attribuita dagli uffici comunali, al fine di negare il rilascio del titolo in sanatoria, all’asserita discrasia tra quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e quanto emergeva dall’ultima rilevazione planimetrica disponibile presso gli uffici del Comune, allegata al titolo edilizio in variante.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Con riferimento alla discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, il TAR riteneva che tale contrasto era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rilevato che il giudice di primo grado si era limitato, correttamente, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, la Sent. C. Stato 10/12/2019, n. 8390 ha infatti affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.

In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.

Secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

FLIR presenta il primo sistema di ispezione termica per l'edilizia: FLIR MR277

FLIR presenta il primo sistema di ispezione termica per l'edilizia: FLIR MR277

FLIR MR277 incorpora una termocamera, un igrometro e la tecnologia di imaging dinamico multi-spettrale FLIR per risolvere rapidamente i problemi di umidità


FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha presentato il sistema per ispezioni edili FLIR MR277, il primo misuratore di umidità di FLIR Systems con funzionalità IGM™ (Infrared Guided Measurement) dotato anche di tecnologia di imaging dinamico multi-spettrale MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging). Questo misuratore di umidità all-in-one con termocamera incorporata consente, grazie ad una visione completa delle aree problematiche attraverso l’immagine termica IGM ed i dettagli visivi, di individuare rapidamente l'umidità, le fughe d'aria e le carenze di isolamento.
Progettato per i professionisti di risanamento, ristrutturazione e gestione di immobili, FLIR MR277 è uno strumento avanzato che include le funzioni necessarie per identificare, diagnosticare, correggere e documentare i problemi di umidità e dell'involucro edilizio. IGM sfrutta la potenza del sensore termografico FLIR Lepton® per guidare visivamente l'utilizzatore direttamente all'origine dei problemi dell'edificio. Una volta individuato il problema, il sensore senza puntali incorporato consente il rilevamento rapido e non invasivo dell'umidità. Le misure e le immagini possono essere caricate direttamente presso il cantiere su dispositivi mobili che utilizzano l'app mobile FLIR Tools®, grazie alla funzionalità Bluetooth® integrata che abilita la connessione via METERLiNK®. I periti potranno diagnosticare e documentare facilmente i problemi con rapporti di ispezione completi da condividere con i propri clienti.
MR277 è dotato di un display brillante, il 50% più grande dei precedenti misuratori di umidità FLIR, che facilita l'identificazione visiva delle aree problematiche e consente di visualizzare contemporaneamente più parametri, tra cui i livelli di umidità, il punto di rugiada e la pressione di vapore. FLIR MSX sfrutta il sistema di ripresa multi-spettro, per aggiungere i dettagli visivi, come contorni, scritte e motivi, al termogramma completo. MR277 può visualizzare e registrare immagini MSX, termiche e visive, memorizzando fino a 15.000 immagini nella memoria interna.
MR277 include una sonda a puntali rimovibile MR02 e un sensore senza puntali integrato, per verificare la presenza di umidità ed eseguire con un unico strumento misurazioni accurate. In questo strumento è compreso anche l'igrometro MR13, un sensore di umidità e temperatura che misura l'umidità relativa ed è intercambiabile sul campo, riducendo al minimo i tempi di inattività, per aiutare i professionisti a completare rapidamente il lavoro in loco.
FLIR MR277 con sonda a puntale rimovibile MR02 e igrometro intercambiabile MR13 è ora disponibile per l'acquisto a 1.299 Euro presso i distributori autorizzati FLIR e online nel negozio FLIR.

Per ulteriori informazioni sulla FLIR MR277, visitate www.flir.com/mr277.

Fontana delle Rane a Roma, consolidamento fondazioni

Fontana delle Rane a Roma, consolidamento fondazioni

Progetto di recupero della Fontana  delle Rane in Roma al centro di Piazza Mincio nel quartiere Coppedé.

Per risolvere il cedimento differenziale verticale del terreno di fondazione,  è stata adottata la tecnologia brevettata GEOSEC mediante iniezione di resine espandenti controllate in time lapse da diagnostica ripetitiva geoelettrica in foro 4D. I lavori sono iniziati in primavera e le iniezioni sono state spinte sino a circa 8 metri di profondità per consolidare in modo permanente il volume significativo della fondazione. Stabilizzata e messa in sicurezza la struttura, proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori di restauro del monumento che rappresenta per tutto il quartiere e per la città di Roma un angolo magico di cultura e arte molto amato dai cittadini romani. A darne notizia i media (TG3 Lazio – RAI, Repubblica.it) ma anche e sopratutto la sindaca di Roma Virginia Raggi con un suo post dedicato che ha voluto così presentare lo stato dei lavori alla cittadinanza.

Guarda il video integrale dell’intervento presso la fontana: VIDEO INTERVENTO.