Sono attivi dal 25/03/2020 i portali per l'invio all'ENEA dei dati concernenti gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), per il c.d. "Bonus facciate" e per quelli di ristrutturazione che conseguano anche un risparmio energetico, per i quali si intende usufruire delle agevolazioni fiscali.
Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2020, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2020.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. "Bonus facciate";
- https://bonuscasa2020.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Vedi:
- Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)
- Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione
- Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto
- Bonus facciate: maggioranze condominiali per l’approvazione degli interventi
La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine dei 90 giorni decorre dal 25/03/2020.
Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.
(marzo 2019) Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48mila euro. Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.
Attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018.
Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it/.
Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/.
Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.
Sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ è disponibile una guida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è scattato il nuovo obbligo.
Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione e sulle modalità di pagamento: bonifico bancario, postale o tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato.
Scarica la guida in formato PDF https://bit.ly/2T5o9of
Una sorpresa nella Legge di Bilancio 2018. I Comuni saranno liberi di aumentare la Tari. Stangata in arrivo.
I cittadini di molti Comuni dovranno probabilmente rassegnarsi ad un aumento della #Tari per l’anno 2018. A leggere tra le righe della Legge di Bilancio 2018 si trovano sempre sorprese non proprio piacevoli, pronte ad essere approvate per trasformarsi, silenziosamente, in nuovi balzelli. E’ questo il caso della Tari, l’imposta comunale sui rifiuti che ha sostituito la vecchia Tares, oggetto di una specifica norma contenuta nel documento finanziario in fase di approvazione e che sembra essere studiata apposta per aprire la strada ad una nuova #stangata da parte dei Comuni.
Via libera agli aumenti della Tari nel 2018
Il via libera ad una probabile stangata da parte dei Comuni sulla Tari 2018, viene da una disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2018 che blocca, per il prossimo anno, i tributi comunali.
Unica eccezione è prevista proprio per la Tari che viene espressamente definita ‘liberamente manovrabile’, insieme alla Tassa di soggiorno pagata dai turisti e alla Tassa per l’occupazione di aree e spazi pubblici pagata dagli esercizi commerciali.
Appare quindi scontato che il principale strumento per fare cassa [VIDEO]in mano ai Comuni nel 2018 sarà proprio la Tari, in virtù del fatto che potrà essere imposta ad una platea maggiormente ampia che raccoglie sia privati cittadini che aziende.
Chi deve pagare la Tari, la tassa sui rifiuti imposta dai Comuni
Come è noto, infatti, la Tari è l’imposta, introdotta nel 2014 in sostituzione della vecchia Tares, dovuta da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono aree o locali suscettibili di produrre rifiuti. Una imposizione, quindi che riguarda sia affittuari che proprietari di immobili destinati ad uso abitativo o commerciale.
Quella inclusa nell’ultima Legge di Bilancio è una novità destinata, nel caso dei Comuni che dovessero decidere di ricorrere ad aumenti della tassa sui rifiuti, a rendere ancora più ingarbugliata l’interpretazione di un’imposta che è già stata fatta oggetto di diverse precisazioni suscettibili fi produrre un’ondata di richieste di rimborsi.
Ci riferiamo, per la precisione, al recente pronunciamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha dichiarato illegittimo il calcolo della parte variabile della Tari, quella legata al numero dei componenti della famiglia, per le pertinenze quali garage, cantine e solai. Tutti i contribuenti che si sono visti gonfiare in questo modo l’imposta potranno ora chiedere il rimborso, così come potranno fare anche i cittadini di quei Comuni che, nonostante una sentenza di illegittimità da parte della Cassazione, continuano ad applicare l’iva sulla tassa dei rifiuti.
fonte: blastingnews.com scritto da: Sergio Manzo