Ristrutturazioni, è possibile avere lo sconto in fattura e la cessione del credito?

Ristrutturazioni, è possibile avere lo sconto in fattura e la cessione del credito?

L'agenzia delle Entrate ha specificato, rispondendo ad un quesito su Fisco Oggi, che è possibile scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per spiegare il perché è stato ripercorso l'intera normativa sulle detrazioni fiscali, fino alle ultima novità.

Con il Decreto Rilancio è stato introdotta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale, dello sconto immediato in fattura o della cessione del credito, attraverso il Superbonus 11%. Tale detrazione è fruibile oltre che per gli interventi di efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico, anche per:
lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità immobiliari;
lavori agevolati con l'Ecobonus o il Sismabonus;
lavori di recupero o restauro delle facciate attraverso il Bonus facciate;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per gli interventi di ristrutturazione, il Decreto Rilancio consente dunque lo sconto in fattura po la cessione del credito per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono risultare effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. La detrazione è inoltre valida anche sugli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque spiegato che tali detrazioni non sono accessibili in caso di acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Infatti tale caso non è presente nell'elenco di lavori peri i quali è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per chi acquista un immobile ristrutturato tuttavia è possibile richiedere ed usufruire della detrazione fiscale diretta.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Per facilitare la verifica della documentazione per ottenere il visto di conformità il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list.

Il visto di conformità serve proprio a certificare che il richiedente possiede tutti i presupposti per ottenere la detrazione fiscale o tramite la fruizione diretta del Superbonus, oppure tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale visto viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e vari esperti iscritti alla Camera di Commercio, previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal personale tecnico. Proprio per facilitare questa fase di verifica della documentazione è stata ideata la check-list.
La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l'altra per i lavori antisismici.
Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:
• i dati catastali dell'immobile;
• il titolo in possesso dell'immobile;
• un autocertificazione per attestare che l'immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
• una copia della Cila o della Scia;
• un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
• l'Ape pre e post-intervento.

Nella parte iniziale della check-list è presente un questionario relativo a tutte le informazioni relative al beneficiario della detrazione, alle spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, i vari dati relativi all'immobile, e la tipologia di intervento da realizzare. Nelle due check-list ideate dai Commercialisti è inoltre presente una tabella riassuntiva suddivisa per tipologia, caratteristiche e tetti di speso o detrazioni degli interventi trainanti e trainati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale

Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale

Nonostante la normativa sia ben chiara sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati vi sono ancora dubbi a riguardo. Molti professionisti e privati infatti, hanno rivolto i propri dubbi sulla collocazione di lavori su edifici dotati di impianto termico invernale all’ENEA.

Una serie di Faq ha mostrato il bisogno di fare chiarezza sulla possibilità di realizzare più interventi contemporaneamente sullo stesso edificio e sulla definizione di impianto termico.

Per il primo quesito è stato chiesto un chiarimento sulla possibilità di realizzare più di un intervento trainante contemporaneamente. A tale proposito l’ENEA ha spiegato che ciò è possibile. Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E afferma che nel caso di realizzazione di più di un intervento trainante, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi.

Una volta chiaro che gli interventi realizzati su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale siano soggetti all’Ecobonus e al Superbonus, i professionisti hanno chiesto all’ENEA di esplicitare cosa realmente si intende per impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito L’ENEA ha ricordato la modifica alla definizione di impianto termico del D.lgs.48/2020, la quale afferma essere:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"

Dunque, per ottenere le detrazioni l’impianto di climatizzazione invernale, dove si deve realizzare l’intervento, deve essere fisso e funzionante o riattivabile, tramite intervento di manutenzione, cosi come anche riportato nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.

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Energia: ENEA presenta i rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali

Energia: ENEA presenta i rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali

Giovedì 15 ottobre ENEA presenta il 9° Rapporto annuale sull’efficienza energetica e l’11° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ecobonus e bonus casa).

In primo piano anche gli obiettivi e le prospettive del nuovo meccanismo del superbonus al 110%. Negli ultimi 10 anni gli interventi di riqualificazione energetica hanno generato circa 39 miliardi di euro di investimenti e 270 mila posti di lavoro diretti ogni anno.

Tra i partecipanti all’evento, che si svolgerà esclusivamente in modalità online, il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, l’amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, e il presidente dell’ENEA, Federico Testa.

La presentazione dei due rapporti sarà trasmessa in diretta streaming con partecipazione libera (previa registrazione).

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DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni

DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni

Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Il DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?

Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?

Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.

I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

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Portoni Breda e bonus casa 2020. Tutto quello che c’è da sapere

Portoni Breda e bonus casa 2020. Tutto quello che c’è da sapere

Tutti gli incentivi per l’acquisto di un nuovo portone sezionale
Il rientro dalle vacanze è sempre il momento migliore per pensare a nuovi progetti e opportunità, ecco perché, per il nostro primo appuntamento di settembre, abbiamo scelto di parlarvi delle tante occasioni da cogliere per rinnovare lo stile di casa.
 
Esatto, parliamo dei molti bonus e incentivi messi a disposizione negli ultimi mesi dal governo, a supporto di quegli interventi che possono essere eseguiti all’interno o all’esterno della propria dimora.
Tuttavia, tra le moltissime informazioni che circolano sulla rete e le diverse tipologie di agevolazioni approvate, può risultare difficile orientarsi e individuare ciò che maggiormente ci interessa. Breda ha quindi deciso di fare chiarezza e presentarvi tutti i bonus dedicati a coloro che scelgono di acquistare un nuovo portone sezionale.
 
Incentivi del 50% per ristrutturazioni e sostituzioni
Fino al 31 dicembre 2020, chi sceglierà di sostituire il proprio portone da garage, potrà usufruire di un incentivo fiscale del 50% sull’acquisto di una o più nuove chiusure. Il tetto massimo di spesa per ciascuna unità immobiliare è fissato a 96mila euro, con la possibilità di recuperare fino a 48mila euro sotto forma di un rimborso di dieci quote annuali, equamente ripartite a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021.
 
L’incentivo può essere richiesto sia nel caso in cui il portone venga utilizzato come infisso della casa – come nel caso dei portoni sezionali della gamma Alu Line, ideali per creare pareti vetrate, verande e giardini d’inverno – sia che venga scelto come porta da garage. In quest’ultimo caso, l’unico requisito è che il garage, box o posto auto abbia un vincolo di pertinenza con l’immobile per il quale viene inoltrata la richiesta. Non è dunque necessario che lo spazio sia attiguo o limitrofo all’abitazione.
 
Infine, a beneficiare del bonus potranno essere sia i proprietari di immobili – prime case, seconde case, case vacanza – sia coloro che ne esercitano la nuda proprietà o il diritto di godimento.
 
Superbonus del 110% per l’efficientamento energetico
Il Decreto Rilancio 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio, ha introdotto la possibilità di beneficiare di un bonus del 110% su alcune tipologie di ristrutturazioni e lavori edilizi, che consentono di migliorare l’efficientamento energetico della propria casa.
 
Per ottenere l’agevolazione è necessario che, a lavori conclusi, l’immobile salga di almeno due classi energetiche, oppure ottenga la certificazione migliore disponibile. Tale condizione deve essere verificata dall’ottenimento dell’APE (l’attestato della prestazione energetica), che viene rilasciato solamente da tecnici abilitati.
 
I principali interventi che rientrano all’interno del superbonus 110% sono l’isolamento di superfici opache orizzontali e verticali, l’installazione di impianti centralizzati per il riscaldamento, la fornitura di acqua sanitaria o la climatizzazione e l’installazione di sistemi a pompa di calore, geotermici o ibridi, compresi quelli collegati a impianti fotovoltaici.
Tuttavia, è possibile estendere l’incentivo anche ad altri interventi aggiuntivi, purché questi contribuiscano a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Un esempio può essere la sostituzione degli infissi con soluzioni più isolanti, ma anche la scelta di un portone sezionale con ottime doti di trasmittanza termica, come i portoni sezionali Breda dotati dello speciale allestimento isolante Frost.
 
In questo caso, l’arco temporale in cui svolgere i lavori va dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, mentre il limite di spesa può variare a seconda della tipologia di edificio, ma sempre con la possibilità di recuperare il 110% della spesa in tre soluzioni: con una detrazione fiscale suddivisa in cinque rate annuali, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso) anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, o come cessione di credito d’imposta.

Affidati ai professionisti dei portoni sezionali
Se stai pensando di rinnovare la tua casa e acquistare un nuovissimo portone sezionale, allora fatti consigliare dai professionisti Breda. Con una rete di rivenditori specializzati in tutta Italia, potrai sempre scegliere il modello più adatto a te e conoscere tutte le opportunità legate ai bonus e agli incentivi dedicati alla tua casa.

 

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Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata

Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata

Dal 15 agosto 2020 è in vigore il nuovo Decreto Agosto con grandi novità per il sostegno economico per i cittadini italiani in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.
Tra le novità vi sono proroghe relative alla cassa integrazione e al reddito di emergenza e nuovi bonus da 600 e 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori.


Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Governo Italiano ha introdotto importanti sostegni economici per aiutare milioni di imprenditori e lavoratori italiani messi in ginocchio a causa della chiusura delle loro attività. Con i decreti Cura Italia e Decreto Rilancio, è stato introdotto un bonus da 600 euro per le mensilità di marzo e di aprile, usufruibile per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, i lavoratori stagionali, e i professionisti con regime forfettario. Con l'approvazione del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, Decreto Agosto, sono stati approvati 1000 euro di bonus per la mensilità di maggio. Tale bonus è destinato ai professionisti iscritti alle cassa di previdenza private che hanno riscontrato un effettivo e dimostrabile calo di fatturato pari al 33% rispetto all’anno precedente, in riferimento al primo trimestre dell’anno 2020.
Per poter usufruire del bonus di 1000 euro il decreto-legge stabilisce dei requisiti necessari per i professionisti. Questi infatti, devono necessariamente essere iscritti a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio e aver conseguito nell’anno 2018 un reddito inferiore ai 35.000 euro. In alternativa, possono aver ottenuto un reddito professionale tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, purché durante il trimestre gennaio\marzo 2020 i compensi ottenuti dal professionista risultino inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nel trimestre 2019.
Per poter accedere al bonus 1.000 euro, i professionisti potranno ricevere il pagamento in maniera automatica nel caso in cui abbiano già goduto della mensilità aprile 2020 dei 600 euro. In caso contrario, i professionisti dovranno presentare un’apposita domanda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 14 settembre 2020. Insieme alla domanda, i professionisti dovranno allegare anche un’auto-dichiarazione, una copia del codice fiscale e della carta d’identità, e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio. Inoltre i professionisti, per usufruire del bonus dovranno anche dichiarare di non essere in alcun modo titolari di una pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver usufruito del reddito di cittadinanza.
Il Decreto prevede il pagamento del nuovo bonus con assoluta urgenza. Infatti, molti professionisti, in particolare chi aveva già fatto richiesta dei bonus precedenti, hanno già ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente.
Il Decreto Agosto ha previsto anche il bonus da 1000 euro a sostegno dei lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali, del settore turistico e dello spettacolo, fortemente segnati dalla crisi economica.

Per poter richiedere il suddetto bonus questi non devono essere titolari di pensioni o di NASPI, ne tanto meno titolari di rapporto di lavoro dipendente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, gli appartamenti in condominio come possono ottenerlo?

Superbonus 110%, gli appartamenti in condominio come possono ottenerlo?

Il superbonus 110%, istituito dal Decreto Rilancio a seguito dell'emergenza Covid19, mira ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica. In questo senso anche gli appartamenti di un condominio possono ottenere tale incentivo, ma solo se gli interventi di riqualificazione degli stessi avvenga congiuntamente con uno degli “interventi trainanti”.

Ma quali sono gli interventi trainanti?
L'Agenzia delle Entrate spiega, rispondendo ad una Faq, che gli interventi trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi, sono:

• L'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Interventi antisismici.

Per ottenere dunque il superbonus 110% anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti è necessario affiancare tali lavori con almeno uno degli interventi trainanti.  L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di interventi previsti dall'ecobonus, sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, come l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopracitati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, tutto quello che c'è da sapere

Superbonus 110%, tutto quello che c'è da sapere

L'agenzia delle Entrate ha rilasciato il 24 luglio 2020 una guida all'superbonus, fornendo tutte le indicazioni per comprenderlo e conoscerne tutti i requisiti per beneficiarne.

Il Superbonus è uno degli interventi per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consiste nell'incremento del 110% dell'aliquota di  detrazione  delle spese  sostenute  dal  1°  luglio  2020  al  31 dicembre 2021. Ciò a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per tutti gli interventi non rientranti nelle tipologie aventi diritto al bonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla normativa vigente. Qualora un intervento dovesse rientrare in differenti categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette  agevolazioni. Se invece, vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.
La detrazione per i suddetti interventi spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei  lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quindi il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP), a cui il bonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e come tutte le detrazioni d'imposta, tale agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale detrazione può essere fruita come contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, oppure come cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti e di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per usufruire del bonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione d'imposta. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per gli interventi di efficientamento energetico, e l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, per gli interventi antisismici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

SAIE BOLOGNA 2020: 30% di credito d'imposta per le aziende che espongono

SAIE BOLOGNA 2020: 30% di credito d'imposta per le aziende che espongono

Le aziende che esporranno alla edizione 2020 di SAIE in programma a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020, avranno la possibilità di recuperare il 30% a titolo di credito d’imposta per le spese sostenute.
 
L’art. 49 del DL n. 34/19 riconosce infatti un Credito d’Imposta per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire le imprese italiane e le manifestazioni riconosciute come internazionali.
 
Il credito oggetto del decreto presenta le seguenti caratteristiche:

  • Spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019
  • E’ riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche riconosciute come internazionali. Il credito riguarda le spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione;
  • E’ pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di € 60.000,00;
  • E’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e nel rispetto del regime «de minimis».

Il provvedimento attesta ulteriormente come le fiere professionali rimangano uno dei più importanti strumenti di promozione e incontro per le imprese industriali, commerciali e per i professionisti di uno specifico comparto produttivo.
 
Informazioni su questa opportunità per le aziende che intendono iscriversi a SAIE 2020 possono essere richieste a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione, come usufruire dei crediti d'imposta

Adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione, come usufruire dei crediti d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento il 10 luglio 2020 in cui definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
A tal proposito si è stabilito che tutti i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all'agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino  al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, attraverso il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

La comunicazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici dell'Agenzia.
Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione l'Agenzia fornirà una ricevuta, nell'area riservata del sito, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.  
La comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, verranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. All'interno della comunicazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione devono indicare il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici.
L'agenzia definisce l'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80,000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione per ottenere invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, con la stessa modalità telematica. Il credito d’imposta, definito dall'Agenzia, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. Il credito d’imposta richiesto non può tuttavia eccedere il limite di 60.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Infine, le quote del credito d'imposta cedute, se non utilizzate dal cessionario, non possono essere impiegate negli anni successivi, né essere rimborsate. Tuttavia è possibile per i cessionari cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni del precedente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Cessione del credito e sconto in fattura. Scopri come riqualificare il tuo edificio o abitazione praticamente gratis

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Abbatti i costi di riqualificazione energetica grazie a Valore Energia


Grazie alla cessione del credito ed allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.
I mesi di marzo ed aprile del 2020 sono stati duri per tutti i settori produttivi, anche per quello legato all’efficientamento energetico degli edifici.
L’emergenza coronavirus ha praticamente paralizzato quasi tutte le attività dell’economia italiana, costringendo il governo ad approvare misure di lockdown.
Ma dopo ogni periodo di crisi di solito si aprono delle nuove opportunità. Opportunità che nel nostro settore sono legate all’approvazione degli ecobonus del 110% che potrebbero, grazie allo sconto in fattura ed alla cessione del credito, in alcuni casi, permettere anche di realizzare i lavori di efficientamento energetico praticamente gratis.
Questo ecobonus è quindi un'occasione unica per abbattere i costi di questi interventi come noi di Valore Energia sappiamo benissimo visto che siamo specializzati proprio in questi servizi al contribuente!
In questo articolo quindi proviamo a fare il punto su questi nuovi ecobonus cercando di illustrare al meglio il nostro servizio. Continua a leggere per scoprire di più!

Validità delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
Le misure previste a sostegno dell’edilizia e del settore dell’efficientamento energetico saranno valide a partire dal 1°luglio 2020 e si potranno fino al 31 dicembre 2021. Se avete già iniziato questo tipo di lavori prima del lockdown non temete: a fare fede sarà infatti la data della fattura con la quale salderete questi lavori. Basterà quindi saldarla dopo il 1° luglio 2020.

Le novità principali dell’ecobonus
Le novità principali di questa misura di sostegno all’economia riguardano soprattutto l’ammontare dei contributi, gli interventi che ne possono usufruire ed i requisiti necessari ad essi. Cerchiamo di fare il punto qui di seguito.
1. L’aliquota della detrazione fiscale è del 110%; questo in pratica significa sarà possibile realizzare i lavori gratis!
2. Le modalità con cui sarà possibile riscuotere gli incentivi: sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.
3. Gli interventi che potranno usufruire di queste detrazioni sono di più rispetto alle precedenti detrazioni fiscali.
4. Per quanto riguarda i requisiti di questi interventi è necessario che questi assicurino il miglioramento di 2 almeno classi energetiche attestate con APE salvo casi particolari. Inoltre l'intervento che effettuerete dovrà essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento.
Le novità previste, ovviamente non si fermano qui. Quello che abbiamo scritto fino a questo momento è solamente un breve riassunto delle novità principali previste dal DL Rilancio. Per conoscerle più in dettaglio ti invitiamo a consultare il nostro sito web valorenergia.it

A quanto ammontano questi incentivi del 110%?
Le agevolazioni previste per gli interventi prevedono una spesa massima di:

•    30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
•    60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
•    48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

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Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Una sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Dall'1 luglio incentivi fiscali per i professionisti che accettano pagamenti elettronici

Dall'1 luglio incentivi fiscali per i professionisti che accettano pagamenti elettronici

Per incentivare l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili l'Agenzia delle Entrate ha istituito un credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche. L'accesso a tale incentivo fiscale sarà tuttavia riservato ai soli businessman con ricavi non superiori a 400mila euro, nell'anno di imposta precedente. Inoltre, la soglia oltre alla quale è fatto divieto di trasferimento di denaro liquido è stata ridotta a 2mila euro a partire dal 1° luglio 2020, e successivamente a mille euro dal 1° gennaio 2022.

Il credito d'imposta può essere usato esclusivamente tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Per giunta, tale credito non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap e ed riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
Per accedere al credito i professionisti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di interscambio dati, informazioni per effettuare i controlli necessari sulla spettanza e sull'utilizzo del servizio. La documentazione è così formata:
• codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
• importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
• ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con i professionisti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile devono comunicare a questi ultimi telematicamente l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo e il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese; come previsto dal provvedimento del 21 aprile 2020.
Tale documentazione telematica deve essere comunicata ai professionisti entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

Contributo a fondo perduto professionisti e imprese, al via le richieste

Contributo a fondo perduto professionisti e imprese, al via le richieste

Con l’emanazione del Provvedimento Agenzia delle entrate 10/06/2020 definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Finestra temporale dal 15/06/2020 al 13/08/202. Chiarimenti sul requisito della diminuzione del fatturato.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore in data 10/06/2020 (qui in allegato), con il quale sono state definite le modalità e i termini con cui imprese e lavoratori autonomi possono fare richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

L’Agenzia ha anche predisposto un’apposita “Guida” per i contribuenti (qui in allegato), che spiega in termini semplici chi e come può beneficiare della misura.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15/06/2020 e non oltre il giorno 13/08/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25/06/2020 e non oltre il 24/08/2020.

Si rinvia a Contributo a fondo perduto per professionisti e imprese: beneficiari, ammontare e istanza, e alla Guida dell’Agenzia entrate, per maggiori indicazioni su a chi spetta il contributo e fondo perduto, a quali condizioni è subordinata la sua corresponsione e quale ne sia l’ammontare.
Si fornisce tuttavia un ulteriore chiarimento a proposito del requisito fondamentale della diminuzione del fatturato, che prevede la spettanza del contributo ai soggetti che nel mese di aprile del 2020 abbiano registrato ricavi o compensi inferiori ai 2/3 del corrispondente mese 2019.

Si veda l’esempio per dettagli.

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019

APRILE 2020

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Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio

Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio

Disposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decreto Rilancio: sintesi dell'Agenzia delle entrate sulle misure fiscali

Decreto Rilancio: sintesi dell'Agenzia delle entrate sulle misure fiscali

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

 

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Sostegno alla liquidità delle imprese: Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri

Sostegno alla liquidità delle imprese: Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Con il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 06/04/2020 è stata resa nota l'approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Dal comunicato stampa emerge che il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche in 5 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di S.A.C.E. sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che sono volte a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza.

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Decreto legge “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede lo spostamento, dal 15/04/2020 all’11/05/2020, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Bonus 600 Euro per autonomi e professionisti, a chi spetta e come fare

Bonus 600 Euro per autonomi e professionisti, a chi spetta e come fare

Mini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

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