Bonus restauro 50% per gli edifici storici

Ristrutturazione
Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Cultura che disciplina il bonus del 50% per la manutenzione ed il restauro degli immobili storici vincolati. Il DM regola la fruizione del credito di imposta per la manutenzione ed il restauro degli immobili di interesse storico e artistico introdotto dal Decreto Sostegni...
Continua a leggere

Proroga al prossimo anno per i bonus edilizi

Proroga bonus edilizia
Arrivano i chiarimenti attesi per i bonus edilizi che dovranno poi trovare un riscontro concreto nella legge di bilancio, all'esame del governo la prossima settimana. A fare le spese della selettività rivendicata dal Mef su questi sconti fiscali sarà anzitutto il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle facciate. Il governo è intenzionato...
Continua a leggere

Bonus acqua potabile, criteri e modalità di fruizione

Bonus acqua potabile
L'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di fruizione del bonus acqua potabile per l'acquisto e l'installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica, introdotto dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021. Si tratta del credito d'imposta...
Continua a leggere

Bonus ristrutturazioni e nuova costruzione post-sisma

Sismabonus
L'Agenzia delle entrate ha dato l'ok alla detrazione sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione post-sisma. Quando si ricostruisce un immobile danneggiato dal sisma, usufruendo del contributo per la ricostruzione, si può ottenere il bonus ristrutturazioni sulla parte che eccede il contributo, anche se l'intervento è classificato come ...
Continua a leggere

Professionisti e Partite Iva, nel DL Sostegni Bis un nuovo bonus a fondo perduto

DL Sostegni bis
Secondo la bozza del DL Sostegni Bis in approvazione entro questa settimana, i soggetti che già hanno beneficiato a marzo dell'aiuto economico introdotto dal DL Sostegni, riceveranno nuovamente il bonus una tantum, senza la necessità di presentare un'ulteriore istanza. Il contributo dovrebbe essere erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, i...
Continua a leggere

Ecobonus 110% e APE convenzionale: l'Agenzia delle Entrate risponde

ThinkstockPhotos-652550878
Prima domanda posta all'Agenzia delle Entrate: "Un architetto regolarmente iscritto all'Albo può redigere e firmare la documentazione necessaria per accedere all'ecobonus 110% (tra cui l'APE convenzionale) prevista dal Decreto Rilancio?" L'agenzia, con risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, chiarisce alcuni aspetti relativi alla fruizione delle detr...
Continua a leggere

CSLP e Sismabonus: chiarimenti su asseverazione tecnica del progettista e del direttore dei lavori

Sismabonus
La Commissione di monitoraggio, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), all'Agenzia delle Entrate, chiarisce alcune incomprensioni riguardo la fruizione del Sismabonus ordinario e potenziato al 110%. Nel dettaglio, è previsto il rilascio di due distinte asseverazioni:- ...
Continua a leggere

Il Superbonus 110% si apre anche per proprietario di un edificio con due abitazioni

Il Superbonus 110% si apre anche per proprietario di un edificio con due abitazioni

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.

Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
 
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.

La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.

In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.


Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Detrazione al 110% per spese di ristrutturazione edilizia

Detrazione al 110% per spese di ristrutturazione edilizia

Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%: la scadenza slitta al 2022

Superbonus 110%: la scadenza slitta al 2022

La Legge di Bilancio 2021 pubblicata il 30 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore da 1° gennaio 2021, prevede una proroga finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attuativo del Next Generation EU.

Il superbonus 110%, infatti, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP), per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
 
Requisiti per ottenere l'agevolazione

-Per edifici con unico proprietario:
Vengono chiariti alcuni dubbi rilevati nell'articolo 119 del Decreto Rilancio; in particolare saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- Per edifici funzionalmente indipendenti:
Viene chiarito nella Legge di Bilancio il concetto di 'funzionalmente indipendente' cioè una unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
 
- Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche:
Gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Inoltre, sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
- Colonnine di ricarica auto elettriche:
Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.
Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.



Per quanto riguiarda i condomini, alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale (l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura) viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Riguardo l’obbligo di assicurazione per i professionisti, non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
 
Per l’anno 2021, i Comuni potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.
 
Anche gli ex-IACP riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.
 
Inoltre viene introdotto l’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso.
Questa norma è contenuta nella Legge di conversione dei Decreti Ristori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere

Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere

Come calcolare la superficie disperdente ai fini della realizzazione del cappotto termico?
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva la risposta a queste domanda attraverso le nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

Questo è quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il calcolo della detrazione viene effettuato su un ammontare complessivo delle spese (sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) da 30.000 a 50.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio possono comunque beneficiare dell’Ecobonus cappotto termico, come previsto dalla Manovra 2020.

L’Ecobonus, infatti, prevede la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, privati e imprese, che possiedono l’immobile oggetto di intervento ( proprietari, titolari diritto reale sull'immobile, condòmini, inquilini, comodari) e che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti: tra questi rientra l’applicazione del Sistema a Cappotto.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 euro a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

Le aliquote di detrazione previste per l’Ecobonus variano a seconda se i lavori vengono svolti su singole unità immobiliari, con uno sconto del 65% per le spese sostenute entro il 31 gennaio 2020, o sulle parti comuni degli edifici condominiali, con uno sconto del 70% o 75% con una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Per accedere all’Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, debbano essere trasmessi all’ENEA i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

CAM: Isotex è l’unica azienda produttrice di blocchi e solai in legno cemento certificata per i bonus

CAM: Isotex è l’unica azienda produttrice di blocchi e solai in legno cemento certificata per i bonus

Il Decreto Rilancio introduce detrazioni fiscali del 110% per migliorare l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici.
In data 17 luglio 2020 è stato introdotto un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico, per interventi di riduzione del rischio sismico e ulteriori interventi (Art. 119 e 121), al fine di dare un sostegno forte e di rilancio all‘economia in generale e all‘edilizia, in particolare.

ISOTEX rispetta i requisiti CAM (DM 11/10/2017) per l’efficientamento energetico e tutte le normative vigenti per la sicurezza sismica degli edifici (NTC 2018) per accedere al Superbonus 110% (Ecobonus e Simabonus).
 
ISOTEX È L’UNICA AZIENDA PRODUTTRICE DI LEGNO CEMENTO CHE HA CERTIFICATO L’INTERA GAMMA DEI PROPRI PRODOTTI CON UNA EPD SPECIFICA PER OGNI PRODOTTO, CONVALIDATA DA ENTE TERZO INDIPENDENTE.

Opportunità per l’isolamento termico
Tra le azioni incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate. L’intervento deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali Minimi CAM (DM 11/10/2017).
Per questo incentivo è consentito un limite massimo di spesa pari a 50.000€ per edifici monofamiliari o per unità immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, 40.000€ da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000€ da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Opportunità per interventi antisismici
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus (quindi anche per demolizione e ricostruzione) con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.
Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”. Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Come funziona
 
Validità
La nuova detrazione al 110% introdotta con l’articolo 119 del DL Rilancio vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).
 
Quote e ripartizione
Le spese ammesse vengono ripartite in cinque quote annuali di ugual importo, pari ad un totale del 110% delle spese sostenute nel suddetto periodo. La detrazione fiscale spettante può essere trasformata in credito d’imposta e ceduta all’impresa esecutrice dei lavori, che può cedere a sua volta il credito a soggetti terzi compresi istituti di credito ed assicurativi, a fronte dello sconto in fattura pari all’ammontare dell’importo complessivo dei lavori.
 
Estendibilità al 110% degli altri bonus fiscali
Al fine di dare un sostegno forte e di rilancio all‘economia in generale e all‘edilizia, oggetto del bonus sono tutti gli interventi che includono almeno una delle seguenti migliorie o interventi:
- Miglioramento dell’efficienza energetica
- Interventi antisismici
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 119 e 121).
 
Vincoli/Requisiti
L’intervento di efficientamento energetico può beneficiare del bonus fiscale 110% solo se vengono rispettati i requisiti minimi previsti dal decreto del D.Lgs 90 / 2013 e se viene assicurato il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
 
A chi si rivolge
 
A chi spetta e per quali edifici
-
Ai condomini

- Alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di 2 unità abitative, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio
- Agli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- Alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato
- Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Continua a leggere

Superbonus 110%, la proposta di proroga al 2023

Superbonus 110%, la proposta di proroga al 2023

Numerose imprese del mondo delle costruzioni hanno richiesto la proroga al 2023 dell’agevolazione fiscale introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica.


Anche alla Camera è stata avanzata la proposta di proroga al dicembre 2023, e su questo si è espressa l’ANCE. Gabriele Buia, presidente ANCE in una dichiarazione afferma che la proroga è necessaria per dare un reale avvio agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio nazionale.

A tale proposito Buia afferma che non c’è tempo da perdere e che “l’emendamento presentato sabato e firmato da oltre 60 parlamentari di maggioranza è un segnale chiaro che il Governo non può non accogliere”.  Inoltre, egli invita il Governo a consentire a questa misura utile al rilancio dell’economia di poter partire, per risollevare il vasto e importante settore dell’edilizia, settore determinante per la ripresa economica del paese.
Buia afferma inoltre, che le riserve espresse dal Ministero dell’economia sull’eccesivo peso finanziario di tale misura risultano infondate, poiché come analizzato nel loro Centro Studi il superbonus può generare un giro di affari di 42 miliardi di euro a fronte dei circa 13 miliardi finanziati dallo Stato. Tale misura infatti porta a entrate per lo Stato di circa 7,5 miliardi di euro e di un risparmio netto di 600 euro ogni anno per le famiglie. Conclude la sua dichiarazione affermando: “Ci auguriamo che già nelle prossime ore l’emendamento con la proroga venga approvato così da dare avvio concretamente all’incentivo che interesserà migliaia di edifici e di condomini”.

Sull’argomento si è espresso anche Angelo Carlini, presidente ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria affermando che il Superbonus 110% rappresenta un importante strumento di rilancio e sviluppo per l’economia del Paese, che consente di stimolare investimenti e creare più lavoro. Continua ancora affermato a nome dell’intera associazione che il Superbonus è una soluzione valida, efficace e sostenibile per affrontare la crisi che stiamo vivendo. Per tali ragioni dunque l’ASSISTAL è a totale favore della proposta avanzata dalla stessa Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati sulla proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2023.

Conclude Carlini affermando che “per poter raggiungere i livelli richiesti di sostenibilità energetica e ambientale è necessario che la misura sia strutturale o almeno abbia un orizzonte temporale più ampio di quello attuale e che sia facilmente accessibile. La misura del Superbonus 110%, associata alla modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura, ci permette di far ripartire i cantieri rilanciando in modo concreto e significativo l’economia italiana, provata dall’emergenza Covid”.

Continua a leggere

Agevolazioni fiscali su interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione grazie ai Bonus Casa

Agevolazioni fiscali su interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione grazie ai Bonus Casa

I Bonus in pillole

- SUPERBONUS 110%: è l’innalzamento al 110% delle detrazioni fiscali già previste da ECOBONUS e SISMABONUS, per le spese sostenute rispettivamente per aumentare il livello di efficienza energetica o ridurre il rischio sismico degli edifici.
-
ECOBONUS: detrazione dal 50% al 75% delle spese sostenute per la coibentazione dell’involucro e la sostituzione degli impianti, per una quota massima variabile a seconda di soggetti e edifici interessati.
- SISMABONUS: detrazione dal 50% al 85% delle spese sostenute per il miglioramento sismico di edifici situati in zona sismica 1, 2 o 3, per un ammontare complessivo di 96.000 Euro per unità immobiliare.
- BONUS RISTRUTTURAZIONE: detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, per un ammontare complessivo di 96.000 Euro per unità immobiliare.
- BONUS FACCIATE: detrazione del 90% delle spese sostenute per interventi di ripristino e/o restauro della facciata esterna di immobili esistenti, senza limite massimo di spesa.
- BONUS VERDE: detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti.

Superbonus: in cosa consiste?
Gli INTERVENTI “TRAINANTI”, necessari per l’accesso al Superbonus

Si tratta della possibilità di ottenere una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi definiti “trainanti”:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
• interventi di adozione di misure antisismiche, realizzati su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti ad abbassare la classe di rischio dell’edificio.

Gli altri INTERVENTI “TRAINATI”, che rientrano nel Superbonus grazie ai “trainanti”

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi “trainati”, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” elencati a fianco:

• efficientamento energetico rientrante nell’Ecobonus (coibentazione, infissi, schermature solari, building automation, ecc.);
• installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Panoramica dei Bonus Edilizia 2020
Percentuali di detrazione, massimali ed interventi ammessi dai vari Bonus
Tabella riassuntiva dei Bonus Edilizia 2020
Tabella riassuntiva dei Bonus Edilizia 2020
Interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti

Tra gli interventi “trainanti”, ossia quelli necessari per poter accedere al Superbonus, vi è l’isolamento termico dell’involucro edilizio. Questo intervento assume grande importanza perché ha un notevole impatto sulle possibilità di miglioramento della classe energetica dell’edificio. Infatti, un ulteriore requisito per l’accesso al Superbonus è che gli interventi realizzati permettano il “salto” di almeno due classi energetiche e l’involucro ha in questo senso un’importanza fondamentale.

Le soluzioni BACCHI per isolamento termico, oltre a contribuire sostanzialmente alla riduzione dei consumi e quindi al risparmio, garantiscono anche il miglioramento del comfort interno e della sicurezza dell’edificio. Infatti, tutte le soluzioni per isolamento termico da noi proposte appartengono alla migliore classe di reazione al fuoco (Euroclasse A1), agendo a tutti gli effetti come “cappotto antincendio”. D’altra parte, riguardo al comfort interno, le nostre soluzioni si distinguono in base a due obiettivi principali: la traspirabilità e la salubrità degli ambienti, assicurata dai nostri isolanti di origine minerale (Cappotto Esterno e Interno), o la protezione dall’umidità, garantita dai nostri isolanti in vetro cellulare.

In poche parole, per ogni necessità specifica connessa all’isolamento termico, possiamo offrire la soluzione ideale garantendo allo stesso tempo prestazioni ottimali, grande durabilità dei materiali e massimo rispetto dell’ambiente.
Interventi di demolizione e ricostruzione

Nell’ambito del Superbonus, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono, nei limiti di quanto previsto dalla normativa specifica, ricompresi tra le ristrutturazioni edilizie, e sono pertanto passibili di incentivo al pari dei più classici interventi di “cappotto” o sostituzione degli impianti. In taluni casi, demolire e ricostruire realizzando un notevole miglioramento delle caratteristiche di efficienza antisismica e/o energetica può essere significativamente più conveniente che agire sull’edificio esistente.

In caso di classica ristrutturazione, si dovrebbero sommare numerosi diversi interventi per poter raggiungere gli stessi standard di efficienza che si potrebbero ottenere più facilmente ricostruendo l’edificio con tecniche moderne. Ricostruire con sistemi innovativi come GASBETON permette di migliorare significativamente le performance di isolamento e di resistenza al sisma dell’edificio, accedendo ai relativi vantaggi fiscali previsti dal Superbonus.

Ad esempio, demolire un edificio obsoleto e ricostruirlo con struttura portante a telaio e murature altamente isolanti GASBETON ACTIVE consente di realizzare un involucro edilizio altamente resistente (riducendo drasticamente la classe di rischio sismico) e ad elevato isolamento termico, spianando la strada al “salto” di due classi energetiche richiesto dal Superbonus.

Cappotto esterno o isolamento dall'interno:perché scegliere gli Isolanti Minerali Traspiranti BACCHI?

Gli isolanti di origine minerale da noi proposti, oltre ad eccellenti capacità di isolamento, portano altri importanti vantaggi a chi li utilizza:
- sono assolutamente incombustibili, scongiurando la possibilità che l’incendio minacci l’incolumità delle persone o danneggi il cappotto stesso, rendendolo inefficace;
- sono altamente traspiranti, quindi mantengono la naturale capacità del muro di smaltire l’umidità e scongiurano la formazione di muffe. In particolare, B/ISOLA, utilizzato come cappotto interno, agisce da polmone igrostatico e regola l’umidità interna;
- sono resistenti: a differenza di altri materiali (che spesso vanno protetti con lastre di copertura), la loro struttura minerale li rende inattaccabili da muffe, insetti e roditori e ne permette la resistenza alle intemperie, garantendo una lunga durata dell’isolamento;
- a differenza dei concorrenti di origine sintetica, sono ecologici e salubri, essendo realizzati a partire da materie prime naturali e prodotti con processi industriali a bassissimo impatto ambientale.

Grazie alla loro composizione particolarmente ecologica e alle notevoli capacità di resistenza al fuoco, gli isolanti traspiranti BACCHI rispettano la normativa specifica e sono idonei ad essere utilizzati per interventi legati al Superbonus.

Continua a leggere

La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

Valore Energia è al tuo fianco
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonus 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

Prendi contatto con i nostri consulenti e fatti guidare nella scelta degli interventi da realizzare per ottenere l’ecobonus 110% per la tua impresa o azienda.

Cosa aspetti per iniziare a risparmiare?
Scopri di più su: https://www.valoreenergia.it/

Superbonus 110%, il lastrico solare appartenente ad un solo condomino è un intervento trainate

Superbonus 110%, il lastrico solare appartenente ad un solo condomino è un intervento trainate

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 499/2020, spiega che la realizzazione di un lastrico solare ad uso esclusivo di un solo condomino è considerabile intervento trainante ai fine della detrazione fiscale se rispetta alcune condizioni.

Il caso in esame riguarda la richiesta di realizzazione di un intervento di isolamento termico del lastrico solare e l'installazione di un impianto solare fotovoltaico. Per la realizzazione dei suddetti interventi il condomino avrebbe chiesto autorizzazione all'assemblea condominiale e sostenuto l'intera spesa. Per tale motivo il condomino si è rivolto all'Agenzia delle entrate per sapere se egli avesse diritto alla detrazione del 110% su tutta la spesa pagata, a chi intestare le fatture e se potesse optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L'Agenzia ha dunque ricordato che l'uso esclusivo da parte di un condomino del lastrico solare o di una parte di esso, comporta da parte di questi il carico di un terzo delle spese di riparazione. Nel caso in esame avendo deciso di sostenere per intero le spese del lastrico, l'Agenzia ha affermato che è possibile fruire del Superbonus per il totale delle spese. Considerando comunque che la spesa massima sulla quale va calcolata la detrazione non deve essere superiore a 380 mila euro.
Per quanto concerne invece la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro.
Tuttavia per accedere alla detrazione fiscale devono essere rispettate alcune condizioni. L'intervento infatti deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.
L'agenzia per quanto riguarda le fatture e i bonifici relativi all’isolamento del lastrico solare, afferma che queste devono essere intestate al condominio, in quanto interventi effettuati su parti comuni. Invece, per le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico, queste saranno intestate direttamente al condomino.
L'agenzia conclude affermando che il condomino può decidere di usufruire della detrazione tramite sconto in fattura o della cessione del credito, per entrambe le tipologie di intervento.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Ristrutturazioni, è possibile avere lo sconto in fattura e la cessione del credito?

Ristrutturazioni, è possibile avere lo sconto in fattura e la cessione del credito?

L'agenzia delle Entrate ha specificato, rispondendo ad un quesito su Fisco Oggi, che è possibile scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per spiegare il perché è stato ripercorso l'intera normativa sulle detrazioni fiscali, fino alle ultima novità.

Con il Decreto Rilancio è stato introdotta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale, dello sconto immediato in fattura o della cessione del credito, attraverso il Superbonus 11%. Tale detrazione è fruibile oltre che per gli interventi di efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico, anche per:
lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità immobiliari;
lavori agevolati con l'Ecobonus o il Sismabonus;
lavori di recupero o restauro delle facciate attraverso il Bonus facciate;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per gli interventi di ristrutturazione, il Decreto Rilancio consente dunque lo sconto in fattura po la cessione del credito per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono risultare effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. La detrazione è inoltre valida anche sugli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque spiegato che tali detrazioni non sono accessibili in caso di acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Infatti tale caso non è presente nell'elenco di lavori peri i quali è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per chi acquista un immobile ristrutturato tuttavia è possibile richiedere ed usufruire della detrazione fiscale diretta.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?

Per facilitare la verifica della documentazione per ottenere il visto di conformità il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list.

Il visto di conformità serve proprio a certificare che il richiedente possiede tutti i presupposti per ottenere la detrazione fiscale o tramite la fruizione diretta del Superbonus, oppure tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale visto viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e vari esperti iscritti alla Camera di Commercio, previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal personale tecnico. Proprio per facilitare questa fase di verifica della documentazione è stata ideata la check-list.
La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l'altra per i lavori antisismici.
Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:
• i dati catastali dell'immobile;
• il titolo in possesso dell'immobile;
• un autocertificazione per attestare che l'immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
• una copia della Cila o della Scia;
• un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
• l'Ape pre e post-intervento.

Nella parte iniziale della check-list è presente un questionario relativo a tutte le informazioni relative al beneficiario della detrazione, alle spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, i vari dati relativi all'immobile, e la tipologia di intervento da realizzare. Nelle due check-list ideate dai Commercialisti è inoltre presente una tabella riassuntiva suddivisa per tipologia, caratteristiche e tetti di speso o detrazioni degli interventi trainanti e trainati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale

Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale

Nonostante la normativa sia ben chiara sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati vi sono ancora dubbi a riguardo. Molti professionisti e privati infatti, hanno rivolto i propri dubbi sulla collocazione di lavori su edifici dotati di impianto termico invernale all’ENEA.

Una serie di Faq ha mostrato il bisogno di fare chiarezza sulla possibilità di realizzare più interventi contemporaneamente sullo stesso edificio e sulla definizione di impianto termico.

Per il primo quesito è stato chiesto un chiarimento sulla possibilità di realizzare più di un intervento trainante contemporaneamente. A tale proposito l’ENEA ha spiegato che ciò è possibile. Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E afferma che nel caso di realizzazione di più di un intervento trainante, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi.

Una volta chiaro che gli interventi realizzati su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale siano soggetti all’Ecobonus e al Superbonus, i professionisti hanno chiesto all’ENEA di esplicitare cosa realmente si intende per impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito L’ENEA ha ricordato la modifica alla definizione di impianto termico del D.lgs.48/2020, la quale afferma essere:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"

Dunque, per ottenere le detrazioni l’impianto di climatizzazione invernale, dove si deve realizzare l’intervento, deve essere fisso e funzionante o riattivabile, tramite intervento di manutenzione, cosi come anche riportato nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.

Continua a leggere

Energia: ENEA presenta i rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali

Energia: ENEA presenta i rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali

Giovedì 15 ottobre ENEA presenta il 9° Rapporto annuale sull’efficienza energetica e l’11° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ecobonus e bonus casa).

In primo piano anche gli obiettivi e le prospettive del nuovo meccanismo del superbonus al 110%. Negli ultimi 10 anni gli interventi di riqualificazione energetica hanno generato circa 39 miliardi di euro di investimenti e 270 mila posti di lavoro diretti ogni anno.

Tra i partecipanti all’evento, che si svolgerà esclusivamente in modalità online, il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, l’amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, e il presidente dell’ENEA, Federico Testa.

La presentazione dei due rapporti sarà trasmessa in diretta streaming con partecipazione libera (previa registrazione).

Continua a leggere