Dalla cattura della CO2 nuovi materiali per edilizia e strade

Dalla cattura della CO2 nuovi materiali per edilizia e strade

Utilizzare gli scarti dell’industria siderurgica e del cemento per ‘immagazzinare’ anidride carbonica e, contemporaneamente, produrre materiali di qualità e a basso costo da impiegare in edilizia e nella cantieristica stradale. È questa una delle nuove frontiere della ricerca ENEA nel campo della separazione, riutilizzo e confinamento della CO2 (CCUS - carbon capture, utilization and storage), che sarà testata nell’impianto pilota ZECOMIX presso il Centro ENEA Casaccia (Roma). Anche grazie a queste attività ZECOMIX è stato inserito come infrastruttura di ricerca nel progetto europeo ‘ECCSELERATE’, finanziato con circa 3,5 milioni dall’Unione europea nell’ambito del programma Horizon2020. Oltre a ENEA, gli altri partner italiani del progetto sono Sotacarbo, Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) che coordina il nodo italiano della rete europea di laboratori specializzati in ricerca su cattura e sequestro di CO2 (CCS).

“L’obiettivo è di rendere il processo di decarbonizzazione di industrie come acciaierie e cementifici economicamente vantaggioso e circolare. I loro scarti non andranno più a finire in discarica ma serviranno a catturare la CO2 prodotta. E una volta esaurita la loro capacità di stoccare anidride carbonica, questi ‘nuovi’ materiali saranno reimmessi nei processi industriali stessi per la produzione di cemento e di acciaio, o utilizzati come inerti per fondi stradali”, spiega Stefano Stendardo, ricercatore ENEA del Laboratorio di Ingegneria dei processi e dei sistemi per l’energia.

Tra i settori di interesse c’è l’industria siderurgica che potrebbe trasformare le sue scorie in materie prime riutilizzabili per la produzione di cemento, calcestruzzo e malte oppure per manufatti, sottofondi e manti stradali. Con notevoli vantaggi sia a livello ambientale che economico, perché vengono utilizzati scarti di produzione, ma anche per la qualità dei nuovi materiali che mostrano caratteristiche chimiche e fisiche migliorate fatti reagire con la CO2”.

“Ci aspettiamo i risultati più promettenti dagli scarti siderurgici. La sola produzione di acciaio da ciclo integrale, escludendo la fase iniziale di produzione di ghisa, genera ogni anno, a livello mondiale, circa 126 milioni di tonnellate di scorie che, con le nostre tecnologie, potrebbero stoccare da 6 a 9 milioni di tonnellate di CO2 e produrre nuova materia prima”, sottolinea Stendardo.

Ma gli ambiti di applicazione non finiscono qui. La cattura e il sequestro della CO2 tramite carbonatazione potrebbero infatti essere impiegate anche nel trattamento di altri tipi di scarti come le ceneri e le scorie prodotte dalla combustione di carbone e dalla termovalorizzazione di rifiuti urbani e i residui di costruzioni e demolizioni.

Scarti industriali a parte, nell’infrastruttura ZECOMIX si studieranno anche altre possibilità di riuso dell’anidride carbonica come ad esempio e la produzione di combustibili come metanolo e kerosene. Inizialmente le emissioni provenienti dalle centrali elettriche a combustibili fossili, gli scarichi di cementifici e di altre fabbriche potrebbero essere la principale sorgente di CO2. In prospettiva, potrebbe essere impiegata anche la CO2 catturata dall’atmosfera stessa (la cosiddetta ‘Direct Air Capture’) o quella naturale per produrre ‘combustibili da carbonio non-fossile’, come già sperimentato in Islanda.

Secondo i dati dell’International Energy Agency (IEA), oggi le infrastrutture CCS catturano in tutto il mondo oltre 35 milioni di tonnellate CO2 l’anno, equivalenti alle emissioni annuali dell’Irlanda. Nel prossimo decennio, la IEA ritiene necessario aumentare di 20 volte i tassi annuali di cattura di CO2 dalle centrali elettriche e dalle industrie.

Prestazione energetica in edilizia: in arrivo nuove disposizioni su APE, relazione tecnica e requisiti

Prestazione energetica in edilizia: in arrivo nuove disposizioni su APE, relazione tecnica e requisiti

Pubblicato il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che recepisce la Direttiva 844/2018/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Nel Decreto: obbligo di inserire la data del sopralluogo nell’Attestato di prestazione energetica, nuovi requisiti per l’integrazione negli edifici delle infrastrutture per i veicoli elettrici e altre rilevanti novità.

È stato pubblicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 (vedi Nuove norme UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir. 2018/844)) e apporta significative modifiche al D. Leg.vo 192/2005 al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Tra le numerose modifiche si segnalano in questa sede le disposizioni che riguardano alcuni aspetti ritenuti di particolare interesse (per altre indicazioni generali vedi anche Prestazione energetica nell’edilizia: schema del Decreto attuativo della Dir. 844/2018/UE).

DEFINIZIONI - Il D. Leg.vo 48/2020 interviene sulle definizioni prevedendo, tra l’altro, che:
- per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- per sistema tecnico per l'edilizia deve intendersi l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

REQUISITI, RICARICA DEI VEICOLI - Viene modificato l’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 per introdurre nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.

EDIFICI COLLABENTI - Nel D. Leg.vo 48/2020 è inoltre prevista espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del D. Leg.vo 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

APE, RELAZIONE TECNICA - Si segnala infine che il nuovo provvedimento stabilisce che:

- l’Attestato di prestazione energetica - APE deve obbligatoriamente contenere anche la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Leg.vo 192/2005);

- la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza nei nuovi edifici e negli edifici soggetti a ristrutturazione importante deve obbligatoriamente essere effettuata in fase di progettazione (modifica all’art. 8, D. Leg.vo 192/2005).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Il benessere e il comfort abitativo per chi sceglie una casa Isotex

Il benessere e il comfort abitativo per chi sceglie una casa Isotex

I tristi eventi che sono accaduti quest’anno e che ci hanno costretto in casa per la quasi totalità del nostro tempo, hanno evidenziato con forza quanto sia importante per il nostro benessere e per la nostra salute che il luogo dove abitiamo sia salubre e confortevole.

Anche prima di questa emergenza, le stime riportavano che mediamente una persona passasse l’80-90% del suo tempo in luoghi chiusi: uffici, fabbriche, abitazioni…Quindi costruire edifici, per prima cosa rispettosi della nostra salute, e poi rispettosi anche dell’ambiente deve essere assolutamente prioritario.

La nostra azienda ha lavorato costantemente per perseguire questo obiettivo, mettendo a punto un metodo costruttivo che garantisse un elevato comfort abitativo unito a un ingente risparmio energetico che permette un grande risparmio di risorse e quindi un minor inquinamento ambientale.

INERZIA TERMICA: FRESCO D’ESTATE E CALDO D’INVERNO, RISPARMIANDO
Grazie alla struttura e ai materiali dei nostri blocchi e solai in legno cemento, le case costruite in Isotex hanno un’inerzia termica eccezionale in grado di ridurre al minimo, all’interno dell’abitazione, la variazione di temperatura che si ha abitualmente durante l’arco della giornata. Questa caratteristica permette di mantenere costante la temperatura all’interno dell’abitazione sia in inverno che in estate riducendo moltissimo i consumi per riscaldamento e raffrescamento. Inoltre le pareti in blocchi Isotex sono state testate alla impermeabilità dell’aria e alla permeabilità al vapore con ottimi risultati. Questo significa che non ci sono né fuoriuscite di aria dalle pareti, con dispersioni di calore, né la formazione di condensa e di muffe.


ISOLAMENTO ACUSTICO IN CLASSE I°
Inoltre la tecnologia Isotex propone prodotti e soluzioni tecniche all’avanguardia per isolare gli ambienti dai rumori. L’abbinamento calcestruzzo e legno cemento, che forma la parete portante Isotex, è studiata per assorbire rumori a diverse frequenze in quanto il legno cemento è un materiale fibroso e il calcestruzzo assicura massa. Grazie a queste particolari caratteristiche, con le soluzioni e i prodotti Isotex, si raggiunge la Classe I che è la migliore prestazione che si può raggiungere in termini di insonorizzazione delle pareti (isolamento acustico).


ECOSOSTENIBILITÀ E MATERIALI NATURALI
Ultima cosa, ma non meno importante, chi sceglie Isotex ha scelto di rispettare l’ambiente. Infatti architettura sostenibile ed ecologia sono aspetti fondamentali per Isotex. I nostri prodotti sono progettati seguendo i principi della bioedilizia: materie prime naturali e di qualità, un processo produttivo a basso impatto ecologico per ottenere un prodotto che favorisce la salute dell’uomo e del nostro pianeta.

Costo del lavoro per i dipendenti di imprese del settore dell'edilizia

Costo del lavoro per i dipendenti di imprese del settore dell'edilizia

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22/05/2020, n. 26, è stato aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini.

Ai sensi della lett. d), dell’art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, deve essere esclusa dalla gara di appalto l’offerta che risulti anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in apposite tabelle previste dall’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016.

Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, è determinato nelle tabelle allegate al Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/05/2020, n. 26, le quali rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto (i.e. il 22/05/2020).

Il costo del lavoro determinato ai sensi del Decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Principio di suddivisione in lotti e clausola di territorialità

Principio di suddivisione in lotti e clausola di territorialità

Il Consiglio di Stato specifica le condizioni per la deroga al principio di suddivisione in lotti dell’appalto pubblico e i limiti di legittimità della clausola di territorialità.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato si trattava di una procedura per affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari mediante termodistruzione prodotti presso le sedi di un’Azienda sanitaria locale. Il ricorrente contestava:
- la scissione in due distinte procedure delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti da un lato, e di smaltimento degli stessi dall’altro;
- la clausola contenuta nel disciplinare di gara che imponeva il possesso di un impianto di smaltimento dei rifiuti in un determinato ambito territoriale.

DEROGABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SUDDIVISIONE IN LOTTI
Con la sentenza 06/04/2020, n. 2293, il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.

Tale principio, come recepito all'art. 51, D. Leg.vo 50/2016, non costituisce una regola inderogabile e consente alla Stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza della quale vi è violazione in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territoriali incongrui.
Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di una scelta discrezionale della Stazione appaltante funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Nel ribadire tali principi il Consiglio di Stato ha peraltro rilevato che nel caso di specie il frazionamento riguardava non già la suddivisione in distinti lotti della medesima attività, bensì la previsione di due diverse gare in relazione a differenti attività afferenti il ciclo dei rifiuti sanitari. Tale scelta è stata ritenuta insindacabile sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza, avendo la Stazione appaltante motivato congruamente le ragioni che, in concreto e con riferimento allo specifico contesto, avevano indotto a preferire la scelta della differenziazione nella gestione del servizio, e dunque a bandire due distinte gare.

LIMITI DI LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI TERRITORIALITÀ
Con riferimento alle c.d. clausole di territorialità, la sentenza in discorso ha indicato i limiti entro i quali simili clausole possono considerarsi legittime, legati non solo all’estensione territoriale, ma anche alla natura dell’adempimento richiesto (quale condizione per la partecipazione alla gara, e non per la stipula del contratto).

È stato infatti affermato che può ritenersi legittima la clausola territoriale che richieda al concorrente aggiudicatario definitivo il possesso di un locale in un determinato ambito territoriale come condizione per la stipulazione del contratto.

Viceversa la clausola in parola risulta illegittima nel caso in cui richieda a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente e già al momento della domanda, la disponibilità di un locale localizzato nel ristretto ambito comunale, in quanto di fatto impone a carico dei medesimi un onere economico e organizzativo che potrebbe risultare ultroneo e sproporzionato, obbligandoli a sostenere i connessi investimenti per il reperimento degli immobili idonei in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.

Sulla base di tali principi è stata ritenuta legittima la clausola territoriale contenuta nel disciplinare di gara che prevedeva l'obbligo per l’aggiudicataria di possedere un impianto finale di smaltimento nell'ambito di tre Regioni.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Appalti pubblici: indicazioni ANAC per digitalizzazione e accelerazione delle procedure

Appalti pubblici: indicazioni ANAC per digitalizzazione e accelerazione delle procedure

L'ANAC ha pubblicato indicazioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione ed una proposta di intervento normativo per consentire il ricorso alle procedure semplificate e d'urgenza fino al 31/12/2020.

I. Proposte ANAC per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione
Con il documento pubblicato dall'ANAC il 27/05/2020, quest'ultima fornisce un quadro ricognitivo della normativa e delle problematiche in essere, individuando possibili strategie, azioni e strumenti in grado di semplificare la gestione degli appalti, rimuovendo gli ostacoli che oggi impediscono la piena digitalizzazione e una trasparenza semplificata ed efficace.

Linee strategiche di intervento: nella prima parte del documento si richiama l’attenzione sulla necessità di avviare azioni volte a consentire al sistema degli appalti pubblici italiano di arrivare preparato alle scadenze previste dal legislatore europeo relative alla digitalizzazione delle procedure per gli affidamenti pubblici, attraverso strategie, azioni e interventi normativi da attuare con diversi step.
Si segnala inoltre che il Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) contiene già diverse norme che spingono verso la digitalizzazione, la cui attuazione comporterebbe un salto di qualità in termini di efficienza e semplificazione dell’intero sistema degli appalti. Poiché circa 1/3 delle gare oggi viene ancora svolto in modalità cartacea, si rileva un elevato potenziale per digitalizzare e semplificare il sistema degli appalti anche rispetto alle fasi a monte e a valle della gara (ovvero programmazione ed esecuzione), che ancora sono lontane da una vera digitalizzazione delle procedure.

La digitalizzazione dei contratti pubblici: la seconda parte del documento affronta il tema della digitalizzazione, guardando alle azioni e alle modifiche normative necessarie per la sua realizzazione. L'ANAC segnala che il Codice dei contratti pubblici prevede varie norme in materia di digitalizzazione, anche se non perfettamente coordinate tra loro, e per raggiungere lo scopo della digitalizzazione dei contratti occorre un complesso di interventi - sia attuativi delle norme già esistenti sia modificativi delle norme in vigore - finalizzati a prevedere, incentivare e utilizzare piattaforme telematiche con determinati standard di qualità e interoperabilità.

La trasparenza dei contratti pubblici: la terza parte illustra i profili della trasparenza e gli interventi, anche normativi, per limitarne gli oneri amministrativi e favorire una effettiva trasparenza attraverso la digitalizzazione. Parallelamente all’obiettivo della digitalizzazione, è opinione dell’ANAC che anche la trasparenza nel settore debba in generale riguardare tutti gli atti inerenti gli appalti lungo il loro ciclo di vita, dalla programmazione/progettazione fino al collaudo e al pagamento delle prestazioni. L’innalzamento dei livelli di trasparenza nel settore è funzionale alla limitazione e alla prevenzione di fenomeni corruttivi, ma più in generale ai principi di disponibilità e accessibilità degli atti e dei documenti a cittadini e istituzioni, anche in funzione di controllo sociale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La completa digitalizzazione delle procedure di acquisto, ivi compresa la fase esecutiva, assicurerebbe la produzione di dati nativi digitali e l’immediata trasparenza di tutte le fasi del rapporto contrattuale. Il modello a cui tendere è pertanto quello in cui tutte le informazioni inerenti i contratti pubblici confluiscano nella piattaforma dell’ANAC. Anche nella prospettiva dell’auspicato processo di digitalizzazione, risulta necessaria la rivisitazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nei contratti pubblici per razionalizzare e eliminare duplicazioni e asimmetrie di fonti normative, concependo un unico corpus normativo sulla trasparenza, contenente le varie norme oggi vigenti sui contratti sparse in più testi.

Proposta per le verifiche rapide post-aggiudicazione: la quarta parte del documento illustra una proposta di verifica rapida dei requisiti di aggiudicazione. In particolare, secondo l'ANAC, in attesa di avviare la banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, si potrebbe rapidamente attuare una proposta che ha l’obiettivo di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti generali nelle procedure di gara ove risulti aggiudicatario un operatore economico già verificato positivamente in una procedura di gara antecedente entro un intervallo di tempo prestabilito (ad esempio, 6 mesi), mediante il ricorso alle informazioni e ai documenti disponibili tramite il sistema AVCPass.

Digitalizzazione e trasparenza nella qualificazione delle stazioni appaltanti: la parte quinta conclude il documento affrontando più in dettaglio il tema delle competenze necessarie per l’attuazione della piena digitalizzazione nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appaltanti.
Secondo l'ANAC prevedere che gli acquisti più complessi, solitamente di numero notevolmente inferiore rispetto a quelli ripetitivi e standardizzati, vengano svolti soltanto da soggetti dotati delle competenze necessarie, rappresenta un’importante semplificazione del sistema, consentendo di interrompere la rincorsa a continue modifiche normative. Si suggerisce un sistema che preveda tra i requisiti per la qualificazione alcuni elementi imprescindibili, anche per i soggetti che oggi sono qualificati di diritto. Tra i requisiti obbligatori dovrebbero essere ricompresi la disponibilità e l’utilizzo corrente di piattaforme telematiche, interoperabili con i sistemi dall’ANAC per assicurare l’automatica trasmissione di atti, dati e informazioni alla BDNCP a fini conoscitivi e di trasparenza. Inoltre, la stazione appaltante che aspira alla qualificazione dovrebbe dimostrare di avere a disposizione, oltre al personale tecnico e amministrativo per la gestione dei contratti per i quali intende qualificarsi, specifiche competenze informatiche per la corretta gestione delle piattaforme in uso.  

II. Proposta di intervento normativo per consentire il ricorso alle procedure semplificate e d'urgenza fino al 31/12/2020
Con il Documento illustrativo e il Vademecum (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi) l’ANAC ha chiarito come siano a disposizione delle stazioni appaltanti disposizioni (contenute nel Codice dei contratti pubblici) che consentono l’accelerazione e la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara. L'ANAC, con il documento del 01/06/2020, intende fornire supporto per l’adeguato ricorso agli strumenti emergenziali.
Tenuto conto che la maggiore criticità nel ricorso agli stessi risiede nell’individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, della motivazione sulla base della quale legittimare l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando, si forniscono alcune indicazioni desumibili dal quadro normativo e dai dati in possesso dell’ANAC stessa.
In particolare, la motivazione da parte delle stazioni appaltanti potrebbe poggiare su due elementi: uno temporale (che non dovrebbe superare la data del 31/12/2020) ed uno sostanziale afferente all’oggetto dell’affidamento (quali manutenzioni, lavori di ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, iInterventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore informatico e sanitario e relativi al sistema dei trasporti).
L'ANAC suggerisce poi l’adozione di una specifica norma di legge, che espressamente autorizzi le stazioni appaltanti a motivare il ricorso alle procedure di urgenza e emergenza previste dal Codice dei contratti pubblici fino al 31/12/2020.
L'ANAC ricorda inoltre che il ricorso alle procedure di emergenza non può comunque comportare l’inosservanza delle seguenti condizioni: la necessaria verifica del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico affidatario del contratto; la verifica antimafia; la tracciabilità degli atti compiuti (a fini di controlli successivi, a campione); la tracciabilità dei flussi finanziari; la necessaria autorizzazione per l’utilizzazione di imprese subappaltatrici; la possibilità di controlli successivi, a campione, sui prezzi praticati; la piena trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, di tutti gli atti adottati, anche relativi alla fase di esecuzione del contratto.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Demolizione e ricostruzione: la “modesta” modifica alla sagoma non pregiudica la sanatoria

Demolizione e ricostruzione: la “modesta” modifica alla sagoma non pregiudica la sanatoria

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla sanatoria per un intervento di demolizione e ricostruzione con una modesta modifica della sagoma e della volumetria inferiore al limite di tolleranza del 2%.

Nella fattispecie era stata presentata una SCIA per la ristrutturazione di due fabbricati rurali preesistenti. I lavori erano stati sospesi perché, a seguito di sopralluogo, risultava che erano stati effettuati lavori di demolizione e di successiva ricostruzione con un lieve incremento sia della volumetria che della sagoma. Il ricorrente presentava quindi un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 che veniva rifiutata sulla base dell’accertamento di modifiche della volumetria e della sagoma.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 26/03/2020, n. 2113, ha in primo luogo ricordato che ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), nel testo modificato dall'art. 30 del D.L. 21/06/2013, n. 69, rientrano nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia (soggetti a SCIA) anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che sia più necessario che rimanga immutata anche la sagoma (tranne che per gli edifici vincolati, per i quali resta il vincolo del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente).

Con riferimento alla modifica della volumetria, il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter, con il quale il legislatore ha introdotto una soglia di rilevanza minima delle variazioni rispetto al titolo edilizio. Tale soglia riguarda quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio, quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Sulla base di tali normative i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego della sanatoria in quanto dalla documentazione presentata dall’appellante risultava un modesto aumento della sagoma (quantificata nel 2,66%) e una modifica della volumetria inferiore al margine di tolleranza del 2% previsto dal citato comma 2-ter dell’art. 34, D.P.R. 380/2001.

Quanto in particolare alla modifica della sagoma, il Consiglio l’ha ritenuta “di misura non rilevante”, e quindi non tale da giustificare il diniego della sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio

Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio

Disposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

A SAIE 2020 la seconda edizione di CASSA EDILE AWARDS

A SAIE 2020 la seconda edizione di CASSA EDILE AWARDS

SAIE 2020: BolognaFiere 14 -17 OTTOBRE 2020
La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti

 


A SAIE 2020 la seconda edizione di CASSA EDILE AWARDS
 
Nella cornice di SAIE (BolognaFiere, 14 – 17 Ottobre 2020) si svolgerà la seconda edizione di Cassa Edile Awards, il premio che il sistema delle casse edili riconosce annualmente alle imprese, lavoratori e consulenti ambasciatori di valori positivi per il sistema bilaterale delle Costruzioni. Il successo e l’attenzione suscitati dalla prima edizione hanno reso questo secondo appuntamento ancora più sentito e partecipato, grazie al coinvolgimento attivo della CNCE nell’organizzazione e l’aumento annunciato dei candidati per ricevere il premio più originale, innovativo ed ambito nell’ambito dell’edilizia. Obiettivo del premio, anche per questa edizione, è contribuire al consolidamento etico del settore attraverso la valorizzazione delle storie di chi opera lealmente e nel rispetto delle regole.

 

Scopri di più sul sito SAIE

EPS: la soluzione per case a ridotto fabbisogno energetico

EPS: la soluzione per case a ridotto fabbisogno energetico

Dal mese di marzo è stata recepita la Direttiva Europea 2018/844, che impone ai nuovi edifici costruiti nei Paesi dell’Unione Europe di essere a energia quasi zero (NZEB: Near Zero Emission Buildings). In pratica le nuove strutture dovranno essere costruite in modo da presentare un fabbisogno energetico molto basso, da coprire con energia proveniente da fonti rinnovabili. Questa misura è stata presa per contrastare l’inquinamento dell’aria da polveri sottili, cui contribuisce anche il riscaldamento degli edifici.

L’utilizzo in edilizia di manufatti e sistemi in EPS, polistirene espanso sinterizzato, facilita il raggiungimento di questo obiettivo e le aziende iscritte ad AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso, producono i manufatti utilizzabili per realizzare edifici nZEB, in diverse parti dell’edificio, in particolare tetto e pareti.

Il tetto è un elemento veramente importante nel bilancio termico di un edificio. Il calore, infatti, tende a muoversi verso l’alto e oltre un terzo dell’energia si disperde attraverso una copertura mal isolata. Se questa, al contrario, è ben protetta, permette non solamente un elevato comfort abitativo, ma anche un buon risparmio energetico: la richiesta di combustibile è minore, le emissioni di biossido di carbonio sono inferiori e si riducono i costi di riscaldamento.

Il tetto a falde termoisolato, attraverso l’impiego di lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato, può costituire un sistema in grado di fornire risposte valide ed economiche. Chiamato anche “a copertura discontinua”, il tetto a falde termoisolato è costituito da un insieme di strati ed elementi funzionali che soddisfano i requisiti della copertura. Può presentare o meno uno strato di ventilazione. Nel primo caso la copertura regola anche il comportamento termoigrometrico; nel secondo controlla solo la trasmissione del calore.



Le coperture possono essere anche di tipo continuo. Si tratta in questo caso di un sistema costituito da diversi strati che ha la funzione di assicurare la tenuta all’acqua. Le coperture continue sono essenziali soprattutto nei tetti piani, cioè con un’inclinazione inferiore al 5%.

L’EPS, sotto forma di lastre, viene impiegato anche nelle pareti verticali esterne e interne, per la sua capacità di isolare sia da un punto di vista termico, che acustico.  Nell’isolamento delle pareti, l’EPS può essere impiegato da solo o come parte integrante di sistemi più complessi, quali il capotto (ETICS) e il sistema ICF-SAAD (Insulated Concrete Forms – Sistemi Ad Armatura Diffusa).

Parlando di cappotto, oltre l’80% degli edifici dotati di cappotto utilizza l’EPS come materiale isolante. Questo manufatto è disciplinato da diverse norme tecniche che ne sanciscono le proprietà e caratteristiche tecniche.

I sistemi ICF-SAAD, invece, sono caratterizzati da una struttura a setti portanti in cemento armato, isolati con “casseri a rimanere” in polistirene espanso. Essi coniugano la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera con la capacità di isolamento termico dell’EPS, posto sia sulla faccia interna che su quella esterna del fabbricato. Questi sistemi, oltre ad isolare termicamente, permettono di realizzare strutture monolitiche altamente performanti grazie alla sinergia tra la resistenza alla compressione del calcestruzzo e alla trazione dell’acciaio. Questo garantisce una grande affidabilità strutturale anche in condizioni limite, come le sollecitazioni improvvise, violente e imprevedibili che si sviluppano durante il sisma. Gli edifici realizzati con questo sistema, infatti, rispondono adeguatamente alla legislazione nazionale vigente in materia.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera

Chiarimenti sulla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia

Chiarimenti sulla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia

Il TAR Campania-Napoli fornisce chiarimenti sulle condizioni che determinano la necessità del permesso di costruire per l’installazione di una tettoia, attribuendo particolare rilevanza alle dimensioni della stessa.

Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione, intimata ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di alcune opere costruite in assenza di titolo edilizio. Nel dettaglio si trattava di un manufatto con struttura portante in ferro dell’estensione di circa 80 mq poggiato su una piattaforma di calcestruzzo e di un’adiacente tettoia di 20 mq. La ricorrente sosteneva, per quanto riguarda la tettoia, che si trattasse di opera pertinenziale rientrante nel regime dell’attività edilizia libera.

Posto che il manufatto costituiva senz’altro una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, e come tale integrava l’abuso edilizio, il TAR Campania-Napoli 04/05/2020, n. 1623 ha confermato anche l’abusività della tettoia, ritenendola soggetta al permesso di costruire.

In proposito i giudici amministrativi hanno richiamato alcuni precedenti del Consiglio di stato secondo i quali:

- non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies (nel testo novellato dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lett. b), n. 3) o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781);

- la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).

Ne deriva in particolare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che, data l’”ampia estensione” (20 mq) della tettoia che comportava una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio, nel caso di specie fossero presenti i caratteri di una nuova costruzione da assoggettare al permesso di costruire.

Infine il TAR ha aggiunto che comunque la tettoia doveva considerarsi illegittima in quanto accessoria a un manufatto del tutto abusivo.

Sulla nozione di tettoia ai fini della necessità del permesso di costruire si veda anche la Nota: Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari e la Nota: Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decreto Rilancio: sintesi dell'Agenzia delle entrate sulle misure fiscali

Decreto Rilancio: sintesi dell'Agenzia delle entrate sulle misure fiscali

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

 

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Interventi di demolizione e ricostruzione dopo il D.L. sblocca cantieri

Interventi di demolizione e ricostruzione dopo il D.L. sblocca cantieri

La Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali è possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul “piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. “ristrutturazione ricostruttiva” soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza però si è arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Secondo la Corte, tale norma:
- detta una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
- impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime.

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dell’area di sedime.

NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non può sostenersi che l’intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del “piano casa”, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, così esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, un manifesto di 10 punti rivolto alle istituzioni per rilanciare il settore

Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, un manifesto di 10 punti rivolto alle istituzioni per rilanciare il settore

La filiera delle Costruzioni, con le sue quasi 734.400 imprese attive nel I trim. del 2019 , si conferma di vitale importanza per l’economia del Paese, rappresentando con l’indotto oltre il 22% del Pil nazionale.
Ma è un comparto che, nonostante negli ultimi tre anni abbia mostrato alcuni segnali di ripresa, con i suoi 130 miliardi di euro di investimenti nel 2019 è ben lontano dai valori pre-crisi del 2008 (220 miliardi di euro). Numeri che mettono in evidenza alcune criticità mai affrontate negli ultimi 50 anni e che si sono ulteriormente acutizzate a causa del lockdown. La chiusura forzata, secondo le stime di ANCE, potrebbe generare un calo del 10% degli investimenti in costruzioni, un dato importante se si considera che ogni euro investito in edilizia genera una ricaduta complessiva sull’economia con un effetto moltiplicatore di circa tre volte.

Per questo il Gruppo Tecniche Nuove e SAIE (BolognaFiere, 14-17 ottobre 2020), la principale manifestazione del settore delle costruzioni con 54 anni di storia, da sempre punto di riferimento per la definizione delle politiche del settore, hanno voluto da subito riunire le principali associazioni della filiera edile per identificare alcune linee guida utili a superare questo momento di emergenza ma, soprattutto, a guardare al futuro con una visione strategica a lungo termine. Nasce così la “Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni”, un documento condiviso dalle principali associazioni della filiera che traccia alcuni “suggerimenti” rivolti alle istituzioni per aiutare le imprese in questo particolare momento di difficoltà e per realizzare riforme strutturali: dalla liquidità alle aziende allo sblocco dei cantieri, dalla minore burocrazia alla semplificazione dei processi, fino alle procedure più snelle per l’avvio dei cantieri, alla digitalizzazione e al rafforzamento di bonus e incentivi.

Un manifesto in 10 punti a “voce unica”, promosso da Tecniche Nuove e SAIE, e sottoscritto da Gabriele Buia -Presidente Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili-, Federica Brancaccio -Presidente Federcostruzioni-, Giuseppe Freri -Presidente Federcomated, Federazione Nazionale Commercianti Materiali Edili-, Gabriele Scicolone -Presidente Oice, Associazione organizzazioni italiane di ingegneria-, Maurizio Savoncelli -Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Consigliere Rete Professioni Tecniche- e Ivo Nardella -Presidente Gruppo editoriale Tecniche Nuove e Senaf, la società che organizza SAIE.

Di seguito i 10 punti della Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni:

1. Una strategia organica per interventi su scuole, sanità, infrastrutture e sistemi di trasporto
2. Sblocco rapido dei cantieri già finanziati per produrre lavoro e generare reddito, anche attraverso il lavoro dei Comuni e le Amministrazioni Locali sul territorio. Rilancio dei cantieri strategici
3. Sicurezza. Il COVID19 prevede la definizione di protocolli permanenti sulla sicurezza in cantiere e la loro esecuzione.
4. Liquidità per gli attori della filiera per sostenerne la ripartenza. Non integralmente a debito ma quota a fondo perduto, anche attraverso il saldo dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese e dei professionisti.
5. “Sburocratizzazione” e semplificazione delle procedure legate alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione di qualsiasi tipologia di edificio o infrastruttura. Procedure snelle, redazione di un codice e un regolamento che non necessiti di provvedimenti straordinari.
6. Rafforzamento di bonus e incentivi per interventi premianti in termini di efficienza energetica e ristrutturazione green e più in generale revisione complessiva del patrimonio abitativo esistente attraverso l’adeguamento alle normative, l’utilizzo di tecnologie innovative e di sistemi e soluzioni performanti
7. Valorizzazione del ruolo della progettazione sia per quanto riguarda le nuove esigenze abitative, sia nello sviluppo delle città e dei sistemi urbani, andando oltre, laddove possibile, strumenti e standard obsoleti e non più adeguati alle condizioni odierne
8. Digitalizzazione della filiera finalizzata alla condivisione delle informazioni e alla condivisione di competenze e best practice del settore all’interno di una piattaforma digitale appositamente creata.
9. Maggiore coinvolgimento delle figure professionali in alcuni processi gestiti oggi dalla pubblica amministrazione
10. Piano investimenti per i Comuni per dare avvio a una grande opera di manutenzione del territorio e di rigenerazione delle città

I temi delle riforme e del futuro della filiera saranno al centro della nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni, che si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020. Per incoraggiare lo sviluppo del comparto, SAIE riparte dai capisaldi stessi del costruire - progettazione, edilizia, impianti – proponendo soluzioni concrete per le esigenze dei professionisti e di tutti gli operatori in un format che metterà al centro il cantiere e il sistema delle costruzioni.

“Da sempre SAIE rappresenta gli stati generali del settore delle costruzioni. Un appuntamento fondamentale, dove da oltre 50 anni la filiera si incontra per analizzare il presente e progettare il futuro -afferma Ivo Nardella, Presidente Gruppo editoriale Tecniche Nuove e Senaf, la società che organizza SAIE-  In questo particolare momento di emergenza abbiamo voluto anticipare questo confronto coinvolgendo tutte le principali associazioni, che ringrazio per aver aderito con entusiasmo. Insieme abbiamo dato vita alla Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, un manifesto che sintetizza in 10 punti gli strumenti da mettere in campo per riattivare il settore. Il documento verrà presentato alle Istituzioni in modo che possano utilizzarlo come base per realizzare sia le riforme più urgenti che quelle a lungo termine. Il comparto ha un ruolo fondamentale nel sistema Paese e bisogna trasformare questa crisi in opportunità concretizzando tutte quelle riforme che negli ultimi 50 anni sono state rimandate. E bisogna farlo puntando sulla modernizzazione, sulla semplificazione del processo normativo, istituzionale e realizzativo che grava sul settore e facendo in modo che lo Stato non sia il primo debitore delle imprese.”

“Mai come in questa fase è fondamentale che una filiera strategica come la nostra, che rappresenta quasi un quarto del Pil italiano, si presenti unita ‐ afferma Gabriele Buia, Presidente Ance ‐ E la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni promossa da Tecniche Nuove e SAIE va esattamente in questa direzione. Per ripartire e guardare al futuro servono riforme coraggiose in grado di creare occupazione e benessere sociale. Le costruzioni erano già martoriate da una crisi profonda e i primi segnali positivi che avevamo avuto nel mercato privato ora rischiano di venire meno. Per questo dobbiamo intervenire rapidamente, a partire dalla PA, primo committente delle imprese di costruzione, che deve alle aziende ben 6 mld di euro. E poi è necessario semplificare: servono poche regole, semplici e chiare, e bisogna fare in fretta per immettere liquidità immediata nel sistema e aiutare le imprese nella ripartenza. Dobbiamo adottare un Piano Marshall per l’Italia. Che vuol dire risorse pubbliche immediatamente spendibili per opere pubbliche diffuse sul territorio e incentivi indispensabili per rilanciare il mercato privato che ha bisogno di fiducia”.

“Dopo un decennio di segno negativo, negli ultimi anni il settore delle costruzioni aveva finalmente registrato un leggero segno positivo -commenta Federica Brancaccio, Presidente Federcostruzioni- Con il lockdown, però, la situazione si è nuovamente invertita, mettendo in difficoltà migliaia di imprese sul fronte della liquidità. Per quanto riguarda il futuro, certamente ci sarà un cambiamento epocale nel modo di lavorare, con la digitalizzazione che diventerà centrale, ma anche nel modo d’immaginare i luoghi dell’abitare, come lo sviluppo e la gestione delle città. E’ fondamentale che il Governo ascolti le esigenze del settore, grazie anche ai suggerimenti inseriti nella Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, e metta in campo un grande piano strategico che faccia ripartire la filiera ma che non punti sul “debito”. È necessario attivare una serie di misure che tutta la filiera chiedeva da anni, come lo snellimento burocratico, l’aggiornamento normativo e un rapporto più paritetico fra imprenditori e pubblica amministrazione. Dopo un evento di tale portata si deve innestare in tutti quella leva del cambiamento che chiediamo da anni. L’Italia è ferma, sono anni che non riesce a guardare al proprio futuro.”

“Federcomated, oltre a essere fornitori dei costruttori e degli artigiani, rappresentiamo il cuore della filiera delle costruzioni, che sta attraversando un momento di difficoltà - dichiara Giuseppe Freri, Presidente Federcomated, Federazione Nazionale Commercianti Materiali Edili - Ringrazio SAIE e le parti coinvolte perché con questa iniziativa ritroviamo quell’unità che è mancata nella gestione della crisi da parte del settore. Il valore del 22% del Pil che esprime il comparto dell’edilizia meritava una voce unica e forte, in grado di portare a casa dei risultati diversi rispetto a quelli di oggi. Dobbiamo ripartire e dobbiamo avere liquidità sui nostri conti correnti. Ed è necessario e urgente che la Pubblica Amministrazione paghi i costruttori affinché possano onorare i loro impegni verso i distributori di materiali edili: a marzo, a livello nazionale, abbiamo avuto insoluti per il 25% e prevediamo diventi il 40% per aprile e il 60% a maggio. Fare presto è d’obbligo.”

“La fine del lockdown non deve darci l’illusione che stiamo ripartendo esattamente come prima – afferma Gabriele Scicolone, Presidente Oice, Associazione organizzazioni italiane di ingegneria - Bisognerà vedere come riapriamo i cantieri e con quali misure di sicurezza; un elemento che avrà un forte impatto sulla capacità di essere competitivi nei mesi che seguiranno. In questo momento è necessario che le misure a sostegno della liquidità vengano mantenute, che la cassa integrazione venga estesa e che si istituisca un tavolo della filiera che faccia tabula rasa e disegni il processo virtuoso col quale vogliamo pensare un’opera e portarla a compimento, dando delle tempistiche certe alle varie fasi del processo di approvazione. Bisogna, in altre parole, pensare anche al tema della burocrazia, che soffoca il nostro settore, senza complicare ulteriormente le regole ma dando finalmente certezze e semplificazione ad una filiera che ha un immenso potenziale non ancora espresso.”

“Liquidità, semplificazione, investimenti, riqualificazione e messa in sicurezza. Da qui deve ripartire l’azione di governo per rilanciare la filiera delle costruzioni -aggiunge Maurizio Savoncelli, Presidente Consiglio Nazionale Geometri-  Proprio in questi giorni stiamo chiedendo infatti a tutte le stazioni appaltanti e ai soggetti che possono creare risorse immediate, come i tribunali, di liquidare le parcelle. In tema di opere pubbliche, si parla molto del modello Genova per il ponte sul Polcevera, realizzato in poco più di un anno. Questo modus operandi non può essere riservato solo alle emergenze, ma deve diventare prassi, risolvendo le questioni che rallentano le tempistiche. Legato a doppio filo alle tematiche dei tempi e delle certezze c’è anche il tema del risparmio privato e della mancanza di investimenti. I provvedimenti per avviare gli investimenti esistono già ma sono fermi, per questo chiediamo lo sblocco della riforma del dpr 380 e del regolamento degli appalti su cui abbiamo lavorato per anni. Bisogna, infine, puntare sulla riqualificazione, lavorando sulla salubrità degli ambienti esistenti e in via di costruzione e valorizzando borghi e campagne il cui spopolamento può essere evitato grazie al nuovo modello di città diffusa”.

Servizi tecnici, dimostrazione requisiti con fatturato società di ingegneria o studio associato

Servizi tecnici, dimostrazione requisiti con fatturato società di ingegneria o studio associato

Chiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura a professionisti tramite il fatturato correlato ai servizi professionali dallo svolti quale socio di società di ingegneria o componente di un’associazione professionale.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Per partecipare ad affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e architettura (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.), gli operatori economici abilitati (professionisti, studi professionali, società tra professionisti, società di ingegneria e relativi raggruppamenti o consorzi stabili), devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-economica.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Detti requisiti - quantificati dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante - possono afferire a quanto segue (Delib. ANAC 417/2019, punto IV.2.2.2),:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando;
b) fatturato specifico concernente servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
c) fatturato per i c.d. “servizi di punta” concernente anch’esso servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
d) organico societario, cioè per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;
e) organico dello studio, cioè per i soggetti organizzati in forma di studio professionale il numero di unità di tecnici.
Si rinvia a Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA) per i dettagli.

Professionista socio di società di ingegneria o componente di associazione professionale
Ci si chiede - per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, ed in particolare di quelli attenenti il fatturato, di cui alle lettere a), b) e c) - se il singolo professionista possa fare riferimento alle attività svolte quale socio di una società di ingegneria o quale membro di un’associazione professionale.
A queste domande, l’Autorità di vigilanza ha risposto con Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale socio di una società di ingegneria) e con Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale componente di un’associazione professionale).
I chiarimenti forniti dai due documenti possono essere sintetizzati come segue.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di una società di ingegneria, Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha ritenuto ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi di punta mediante le attività svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che:
- il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale.
La medesima Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare il requisito del fatturato globale.
Si rinvia peraltro a quanto in seguito indicato dalla successiva Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, che invece si è espressa sul requisito in oggetto per il professionista membro di un’associazione professionale (vedi paragrafo successivo). Tali successive conclusioni potrebbero essere applicabili per analogia.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di un’associazione professionale, Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, ha ritenuto:
- ammissibile la dimostrazione del fatturato globale mediante il fatturato correlato ai servizi svolti quale componente di un’associazione professionale. A tale scopo, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, ANAC ritiene “opportuna” l’adozione di un atto con il quale si procede all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso invece in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico mediante le attività svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbiasottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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La mancata esposizione del cartello di cantiere è punibile penalmente

La mancata esposizione del cartello di cantiere è punibile penalmente

La Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Permesso di costruire in sanatoria e determinazione degli oneri concessori

Permesso di costruire in sanatoria e determinazione degli oneri concessori

Secondo il Consiglio di Stato gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CASO DI SANATORIA EDILIZIA
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di intervento che, se regolare, sarebbe stato escluso dal contributo, in misura pari a quella prevista dall'art. 16, D.P.R. 380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente contestava la sentenza del TAR che, in relazione a tre pratiche di condono edilizio, sosteneva che gli oneri concessori dovessero essere calcolati in base alle tabelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria (momento in cui andava versata la quota di anticipazione) ed escludeva l’applicazione di eventuali future revisioni delle tariffe da parte dei singoli Comuni. Il TAR interpretava in tal senso l’art. 6, comma 3 della L.R. Campania n. 10/2004 che stabilisce che gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla “misura stabilita dalla disciplina vigente”.

PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO
Al riguardo il C. Stato 27/04/2020, n. 2667 ha affermato che gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda. Tale principio trova fondamento:
- in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e
- in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

CONCLUSIONI
Sulla base di tale principio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ritenendo che per “misura stabilita dalla disciplina vigente”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. Campania n. 10/2004, doveva quindi intendersi quella stabilita dalle tabelle che erano in vigore al momento della definizione del procedimento di sanatoria.

 

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Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

L’inadempimento dell’obbligo di uno dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene in comproprietà può comportare la risoluzione del contratto preliminare e l’obbligo di restituzione del doppio della caparra anche per il venditore che invece abbia prestato il consenso alla vendita.

Nel caso di specie si trattava della compravendita di un fabbricato e di un terreno in comproprietà. Il promissario acquirente pretendeva la risoluzione del contratto preliminare per mancata stipula del contratto definitivo imputabile ad uno solo dei promittenti venditori.
La Corte d’Appello, in applicazione del principio secondo il quale i promittenti alienanti sono obbligati a prestare il consenso necessario al trasferimento del bene ritenuto un unicum inscindibile, riteneva entrambi i venditori responsabili, salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al soggetto che di fatto non aveva consentito la stipula.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza C. Cass. civ. 18/02/2020, n. 4013, ha precisato che l'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316, Cod. civ. quando ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è, oggettivamente, suscettibile di divisione per sua natura o per il modo soggettivo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Pertanto, nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando la condanna di entrambi i venditori al pagamento in solido del doppio della caparra, anche se l’inadempimento del debitore era di fatto imputabile ad uno solo dei contraenti.

 

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Subappalto: secondo il TAR Lazio il limite del 40% è legittimo

Subappalto: secondo il TAR Lazio il limite del 40% è legittimo

Secondo il TAR Lazio, il limite del 40 per cento previsto per il subappalto dal D.L. Sblocca cantieri non è in contrasto con le norme europee e il suo superamento determina l’esclusione dalla gara.

FATTISPECIE
Un RTI era stato escluso da una gara bandita dalla Camera dei deputati per l'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti ICT (ovvero i contratti che riguardano servizi informatici, prodotti, soluzioni o servizi digitali). Dagli atti di gara emergeva che il raggruppamento avrebbe demandato una parte della prestazione a contenuto professionale (compresa la funzione di Direttore tecnico) ad altri soggetti tramite contratti di lavoro autonomo. La Stazione appaltante riteneva che il ricorso a lavoratori autonomi per lo svolgimento durante tutto il periodo di vigenza dell’appalto di una rilevante parte delle attività contrattuali fosse inquadrabile nell’istituto del subappalto e che, nel caso di specie, risultava superato il limite del 30 per cento previsto dall’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016. Il RTI proponeva ricorso sostenendo tra l’altro l’inapplicabilità del limite percentuale al subappalto sulla base delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE (C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18) che ne hanno dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo e Subappalto: incompatibile con diritto UE anche il limite del ribasso al subappaltatore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale limite è stato aumentato al 40 per cento fino al 31/12/2020 dall’art. 1, comma 18 del D.L. 18/04/2019, n. 32 - D.L. Sbocca cantieri (conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55).

LEGITTIMITÀ DEL LIMITE DEL 40 PER CENTO
Il TAR Lazio-Roma 24/04/2020, n. 4183 ha confermato l’esclusione del RTI respingendo le argomentazioni addotte anche con riferimento alle sentenze europee da quest’ultimo richiamate.
Secondo i giudici infatti la Corte di giustizia, con tali pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30 per cento dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
La Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali dell’Unione europea che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, nel considerare in contrasto con le Direttive comunitarie il limite fissato al 30 per cento, non ha escluso invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, ha proseguito il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40 per cento delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.

Nel caso di specie il raggruppamento ricorrente era stato quindi legittimamente escluso dalla procedura di gara in quanto aveva demandato a contratti di lavoro autonomo una quota delle attività contrattuali molto superiore non solo al limite del 30 per cento di cui al previgente testo dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, ma anche all’attuale soglia del 40 per cento previsto dal D.L. Sblocca cantieri.

LAVORO AUTONOMO E SUBAPPALTO
Infine va evidenziato che la sentenza in discorso assume particolare rilevanza anche in quanto riconosce che il ricorso al lavoro autonomo è configurabile come subappalto, chiarendone le condizioni di ammissibilità.

In proposito il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale. Non sussiste subappalto quindi soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice, al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto, all’individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere; ciò in quanto l’affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

 

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FEL a ColorAid 2020: Grazie!

FEL a ColorAid 2020: Grazie!

FEL da sempre è sensibile alle iniziative sociali, e per questo ha accolto positivamente la proposta dello staff redazionale di Colore&Hobby e Radio Colore di entrare a far parte del progetto ColorAid. Dopo l’esperienza di collaborazione alle iniziative MissioneColore promosse da FEL, ci è sembrato scontato ricambiare aderendo a ColorAid, un’iniziativa di edilizia etica. Il tempo è il bene più prezioso di cui disponiamo. E quello che abbiamo chiesto ai nostri ragazzi che ci seguono da anni nella formazione e nelle nostre attività è il dono del proprio tempo e delle proprie abilità per una nobile causa. Ed ora vogliamo dire GRAZIE a chi ha raccolto il nostro appello, in particolare ai Pittori edili CARLO CORSI e GAETANO SERGIO TASCONE, due grandi maestri della decorazione e del mestiere, che con grande umiltà e senza pensarci troppo sono entrati a far parte del team nel cantiere di Color Aid.

Lo stato dell’arte del cantiere
A inizio marzo, come da programma, il cantiere di ColorAid è stato avviato con il rifacimento delle facciate dei due corpi (che definiremo per comodità grande e piccolo) dell’Abbazia di Mirasole, oggetto della riqualificazione prevista nell’arco del mese di marzo. L’apertura ufficiale dei lavori di ristrutturazione interna ed il completamento quasi totale degli interventi esterni ha avuto luogo a partire dal 9 marzo ma non si è potuto completare nei tempi previsti a causa del blocco totale dei cantieri del 23 marzo 2020 a seguito del Decreto del 22 marzo. Lo stato dell’arte dei lavori nel cantiere di ColorAid è, quindi, il seguente:

 i lavori sono stati completati all’80%;
 sono stati portati a termine gli interventi sulle facciate, salvo una piccola parte del corpo piccolo, di cui però è stato completato il trattamento anti-umidità;
 la facciata del corpo grande è stata completata anche con la verniciatura di tutte le persiane e le porte, così come il porticato, le relative colonne e lunette sono state oggetto di pulizia e restauro;
 del corpo piccolo sono stati completati i lavori sugli interni, comprese le pareti realizzate con finiture decorative.

E’ stato importante garantire la massima sicurezza agli artigiani fino a quando è stato possibile recarsi in cantiere, questo ha generato purtroppo un rallentamento nei lavori, che però non sono stati interrotti fino all’ultimo. Attualmente siamo in collegamento con i responsabili dell’Abbazia e restiamo in attesa delle indicazioni governative per sapere quando potremo riprendere i lavori e chiudere, così, i pochi interventi mancanti sugli interni del corpo grande e sulla facciata del corpo piccolo.Siamo comunque molto soddisfatti di come abbiamo affrontato le difficoltà di questo momento storico, svolgendo al meglio il nostro lavoro e dimostrando di poter contribuire al benessere della collettività, che abbiamo capito proprio in queste settimane essere così importante e vitale per tutti noi.Questa quarta edizione di ColorAid ha comunque dato molto alle persone che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa, così come a chi vive nella struttura e a chi la gestisce. Sentiamo di aver fatto la nostra parte seppur in una condizione decisamente più difficoltosa e d’altronde ci è sembrato doveroso contribuire come potevamo al miglioramento delle condizioni di vita degli ospiti di questa struttura.Appena possibile completeremo il progetto e organizzeremo una giornata di incontro con tutti i sostenitori di ColorAid, le Istituzioni di Milano e Opera e la stampa.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera