Ad ogni edificio residenziale il suo sistema: REHAU aggiorna la gamma di ventilazione meccanica controllata AIR

Ad ogni edificio residenziale il suo sistema: REHAU aggiorna la gamma di ventilazione meccanica controllata AIR

Garantire la migliore qualità dell’aria indoor, in tutte le tipologie di abitazione: con questo obiettivo, REHAU, azienda leader nello sviluppo di soluzioni per il massimo risparmio energetico e comfort abitativo, aggiorna la sua gamma di sistemi di VMC per il settore residenziale con l’introduzione di una nuova linea per unità abitative di piccole dimensioni e la sostituzione di alcune macchine con modelli dalle performance ancor più elevate. In un momento in cui il tempo trascorso tra le mura domestiche è aumentato e la qualità dell’aria indoor ha assunto un carattere prioritario, i nuovi sistemi REHAU consentono di apportare un costante ricambio d’aria fresca e pulita, risparmiando energia, e riconfermano l’attenzione dell’azienda nell’offerta di soluzioni per ambienti domestici più sani, sicuri e confortevoli.



Da gennaio 2021, le macchine della gamma AIR 130-HV/220-HV ed AIR 330-H/470-H lasciano il posto alle nuove e più performanti soluzioni AIR FH ed AIR FV, unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento che si distinguono per il montaggio orizzontale o verticale. La nuova serie AIR FH ad alta efficienza si compone di 4 modelli installabili a controsoffitto, con portate d’aria da 140 a 582 m3/h e By-pass totale che consente di sfruttare condizioni climatiche favorevoli esterne all’edificio per il free-cooling o il free-heating automatico. Con le medesime caratteristiche tecniche, la serie AIR FV si compone, invece, di 2 modelli da 130 a 290m3/h, studiati per un’installazione verticale che consente una riduzione degli ingombri frontali.

Per offrire un montaggio flessibile e veloce, i nuovi sistemi REHAU sono forniti in versione Plug n’ Play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo macchina. Il sistema di controllo, in particolare, è disponibile nella nuova versione semplificata CTR S – che  consente la selezione di  tre livelli di velocità per i ventilatori o il loro arresto, la  gestione automatica del By-pass e la notifica all’utente in caso di anomalia o necessità di sostituzione dei filtri – oltre al già noto controllo EVO PH, per una visione intuitiva dello stato di funzionamento della macchina e la regolazione della velocità dei ventilatori, ed alla versione predisposta per l’integrazione in impianti domotici, EVOD-PH-IP. Il passaggio da un sistema di controllo all’altro è effettuabile in modo semplice e rapido mediante sostituzione del pannello remoto, anche dopo l’installazione.  

Le soluzioni REHAU si completano, infine, con la nuova gamma AIR MICRO, composta da due modelli che trovano applicazione in abitazioni con superfici fino a 70-80 mq. Predisposte per l’installazione a soffitto o a pavimento, queste unità di ventilazione residenziale a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento sono dotate di uno scambiatore di calore controcorrente in PP e ventilatori a pale rovesce, a singola velocità, nel modello AIR MICRO F AC, e a controllo elettronico, in quello AIR MICRO F EC, che consentono di raggiungere rispettivamente una portata massima di 77 m3/h e 115 m3/h, con un consumo di energia elettrica di soli 40 W e 45 W.

Le nuove macchine REHAU AIR FH, AIR FV ed AIR MICRO, si aggiungono ai deumidificatori, ai deuclimatizzatori ed alle soluzioni specifiche per il terziario, per una gamma dedicata al trattamento dell’aria completa, capace di soddisfare ogni esigenza e di garantire la salubrità in qualsiasi tipo di edificio.

Come ristrutturare un edificio storico

Come ristrutturare un edificio storico

Il patrimonio edilizio storico è da un bene prezioso; è parte dell’identità culturale di un paese e va preservato.
Come la maggior parte delle costruzioni realizzate prima dell’avvento delle più recenti normative, però, gli edifici storici non sono adeguati a rispondere alle più moderne esigenze di comfort abitativo.

Per ristruttursre edifici di valore bisogna eseguire un’attenta valutazione e una progettazione accurata, inquanto eseguire opportuni interventi spesso è complesso anche a causa dei vincoli di tutela.
Sono infatti necessarie valutazioni ponderate e una progettazione accurata per gli interventi di riqualificazione, soprattutto quando si parla di impianti.

La necessità di installare nuove soluzioni impiantistiche in un edificio storico nasce dal bisogno di renderlo fruibile e adeguato alle esigenze moderne.
Indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio storico, i principali interventi che si devono eseguire a livello impiantistico riguardano:
- l'impianto elettrico, per questioni di sicurezza;
- l'impianto idrico sanitario, per questioni di igiene;
- l'impianto per la climatizzazione;
- altre applicazioni, come la ventilazione e l'antincendio.

L’approccio corretto quando si interviene su un edificio storico è sempre quello che prevede un’analisi dettagliata dello stato di fatto e delle esigenze, valutando la soluzione migliore (e compatibile) per l’edificio in questione. Infatti è necessario rispettare l’estetica e la natura dell’edificio, considerando in modo opportuno tutti i vincoli architettonici presenti.


Impianto elettrico:
Per garantire una maggiore sicurezza, la CEI ha emanato una specifica norma, ovvero la CEI 64-15 per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per valenza storica e/o artistica.
Obiettivo è fornire precise indicazioni per quei casi in cui non è possibile rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza ed impianti elettrici a causa di vincoli architettonici; infatti la norma la norma non va applicate agli edifici storici in genere, ma solo a quelli vincolati dalla Soprintendenza.
Vengono quindi fornite dalla norma le indicazioni in ambito di protezione dai sovraccarichi, misure antincendio, sistemi per cui è previsto il sistema di sicurezza e condizioni di illuminamento per la sicurezza delle persone, anche in caso di evacuazione.

Impianti per la climatizzazione:
Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche di riscaldamento e raffrescamento, invece, sono da prendere in considerazione gli aspetti relativi al comfort e al consumo energetico.
Gli edifici storici generalmente non si caratterizzano per buone prestazioni a livello energetico, con assenza di isolamento, infissi vecchi e grossi spazi da riscaldare. Questo provoca contemporaneamente un elevato consumo energetico e difficoltà a garantire il comfort interno.
Infatti, la scelta del sistema per il riscaldamento viene fatta sia sulla base dell’esistente, in relazione alla geometria e alla tipologia di edificio, sia sulla base di eventuali impianti già presenti.
Un impianto per il riscaldamento, infatti, si compone di un generatore, ma anche di una rete di distribuzione e un sistema di emissione. Tra le parti più critiche sicuramente ci sono le canne fumarie, se richieste dall’impianto come nel caso di una caldaia a condensazione e la realizzazione ex novo di un sistema di tubi per la distribuzione del calore.
Non richiedono la predisposizione di canne fumarie, né l’allaccio alla rete del gas, le pompe di calore ad aria però possono presentare un’unità esterna, visibile sulla facciata e quindi non sempre possibile da installare.
Per non intaccare l’integrità dell’edificio, in molti casi si opta per delle tubazioni a vista, che si distaccano nettamente dall’esistente, senza però comprometterlo in alcun modo.
Altri sistemi per la distribuzione, ad esempio, prevedono la realizzazione di appositi battiscopa attrezzati in cui scorrono delle tubazioni per la climatizzazione e che spesso fungono anche da sistema di emissione del calore.
I pannelli radianti a pavimento, invece, hanno il limite di prevedere la rimozione o copertura dei pavimenti esistenti, per cui l’intervento deve essere attentamente valutato.
In molti edifici storici adibiti a luoghi pubblici, come musei o biblioteche, si è optato per dei sistemi di riscaldamento ad aria. Questi sistemi, che generalmente racchiudono in una macchina tutte le funzionalità (freddo/caldo) hanno lo svantaggio di muovere polvere e di provocare sbalzi termici più repentini e importanti, talvolta dannosi per le strutture esistenti.

Impianti antincendio negli edifici storici:
Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti antincendio negli edifici storici, nella maggior parte dei casi non si riescono ad applicare i sistemi di protezione passiva, che prevedono interventi come la realizzazione di barriere antincendio o di strutture resistenti al fuoco, come muri e porte tagliafuoco.
Per questo, si tratta per lo più di predisporre i dovuti sistemi di protezione attiva, da scegliere e installare considerando le caratteristiche dell’edificio e l’impatto che potrebbero avere sulla struttura, sui materiali e sugli oggetti presenti.
Per regolare la difficoltà di far convivere il rispetto dei vincoli architettonici con la necessità di garantire la massima sicurezza per le persone, sono state predisposte specifiche normative. Il DM n.569 del 20/05/1992 racchiude le “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. Vi sono poi specifiche normative che forniscono ulteriori indicazioni, ma in relazione all’attività che si svolge in un dato edificio.
In molti casi, però, l’adeguamento alle norme vigenti risulta pressoché impossibile senza violare i vincoli per la tutela. Per questo motivo, è stata introdotta la “FSE – Fire Safety Engineering”, che prevede l’applicazione di un approccio ingegneristico al tema dell’antincendio basato su una reale simulazione del pericolo.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Mappe catastali: cartografia online

Mappe catastali: cartografia online

L'Agenzia delle Entrate ha sviluppato un nuovo servizio, online dal 7 novembre, che consente di visionare le mappe catastali per consultare i valori immobiliari e tutti i dati d'interesse.

L’applicazione è stata realizzata per garantire la massima trasparenza del marcato immobiliare, garantendo il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti nelle transazioni.
Vengono infatti mostrati i principali dati dell’atto ci compravendita, ma non il diretto collegamento all’abitazione.

Il servizio consente di consultare i dati stipulati a partire dal 1° gennaio 2019, navigando comodamente online sulle mappe del territorio nazionale.

Basterà quindi accedere a Fisconline/Entratel con le proprie credenziali o con lo SPID; una volta entrati nel portale, si potrà scegliere il territorio e il periodo di interesse; il portale permetterà di visionare:
– mese e anno di riferimento per la stipulazione del contratto;
– tipologia dell’atto (residenziale, produttivo, commerciale);
– numero degli immobili transati nell’atto;
–  corrispettivo dichiarato per il complesso degli immobili in atto;
– comune e la zona OMI di ubicazione degli immobili;
– categoria e la consistenza catastale (espressa in vani, metri cubi o metri quadrati a seconda della categoria catastale).

I dati del servizio fanno riferimento a immobili georiferiti in particolati ambiti territoriali e sono realizzati mettendo insieme:
– archivi delle note di trascrizione degli atti di compravendita;
– note di registrazione degli stessi atti;
– archivi censuari del Catasto fabbricati;
– archivio delle zone OMI.
Le mappe verranno aggiornate continuamenteon cadenza mensile, in modo da “mappare” un numero sempre più alto di valori immobiliari.

Il servizio è disponibile per le unità immobiliari urbane compravendute situate in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelle nei comuni delle province autonome di Trento, Bolzano, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Importante risulta il rispetto della privacy per gli utenti dell'applicazione: la consultazione dei dati viene garantita in forma anonima.
Inoltre, gli utenti potranno accedere a una mappa in cui compaiono “punti di interesse”, unità immobiliari georiferite, solamente dopo aver raggiunto un minimo di 5 transazioni; solo in questo caso sarà possibile consultare delle schede con le principali informazioni contenute negli atti di compravendita. Il tutto senza il collegamento diretto al punto di interesse al quale appartengono queste informazioni.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere

Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere

Come calcolare la superficie disperdente ai fini della realizzazione del cappotto termico?
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva la risposta a queste domanda attraverso le nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

Questo è quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il calcolo della detrazione viene effettuato su un ammontare complessivo delle spese (sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) da 30.000 a 50.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio possono comunque beneficiare dell’Ecobonus cappotto termico, come previsto dalla Manovra 2020.

L’Ecobonus, infatti, prevede la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, privati e imprese, che possiedono l’immobile oggetto di intervento ( proprietari, titolari diritto reale sull'immobile, condòmini, inquilini, comodari) e che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti: tra questi rientra l’applicazione del Sistema a Cappotto.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 euro a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

Le aliquote di detrazione previste per l’Ecobonus variano a seconda se i lavori vengono svolti su singole unità immobiliari, con uno sconto del 65% per le spese sostenute entro il 31 gennaio 2020, o sulle parti comuni degli edifici condominiali, con uno sconto del 70% o 75% con una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Per accedere all’Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, debbano essere trasmessi all’ENEA i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Fondi per l’Efficienza Energetica: cosa prevedono

Fondi per l’Efficienza Energetica: cosa prevedono

Fondi per l’Efficienza Energetica: cosa prevedono?
Ammontano a 497 milioni 220 mila euro i contributi aggiuntivi per investimenti destinati a opere pubbliche per l'efficentamento energetico. Questo è quello stabilito dal decreto ministeriale del 11 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Chi sono i destinatari?
I fondi riguarderanno investimenti destinati alla realizzazione di nuove opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (compresi interventi per l'illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà e di edilizia residenziale pubblica, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e di sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento di barriere architettoniche).

Erogazione e revoca del contributo
I contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari tramite una prima quota, pari al 50%, dopo aver verificato l'avvenuto inizio dei lavori, previsto entro il 15 settembre 2021, mentre la restante quota, pari al rimanente 50% verrà erogata soltanto in seguito alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

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È arrivata CISA Multitop MATIC con testata corta

È arrivata CISA Multitop MATIC con testata corta

CISA Multitop MATIC con testata corta, la motorizzata di serie per le porte d’ingresso di edifici residenziali, pubblici e commerciali

La gamma CISA Multitop MATIC si arricchisce di una nuova versione pensata per offrire un alto livello di sicurezza – certificato in base alla Norma Europea EN14846:08 – in tutti quei contesti in cui non sia possibile installare una serratura con tre punti di chiusura.


Il modello a testata corta è dotato di una chiusura centrale automatica. Per chiudere in sicurezza, basta accostare l’anta al battente della porta. Così facendo il catenaccio fuoriesce automaticamente, senza bisogno della chiave. Per aprire dall’interno è sufficiente abbassare la maniglia, modalità che si può disabilitare per ragioni di sicurezza con la funzione blocco maniglia.

La serratura motorizzata offre una serie di funzioni che permettono di gestire in maniera semplice e sicura gli ingressi, anche in contesti di maggior affluenza:
• apertura da remoto con pulsante citofonico anche quando la porta è chiusa in sicurezza;
• funzione fermo a giorno che consente di mantenere la porta sempre aperta a orari prestabiliti;
• segnali acustici e visivi per indicare l’avvenuta apertura e chiusura;
• apertura con qualsiasi credenziale presente sul mercato attraverso il collegamento al contatto pulito.


Il sistema è indicato in tutte quelle situazioni in cui è richiesto un livello di sicurezza superiore della porta d’ingresso comune. Basta sostituire la normale serratura elettrica per montanti, che chiude solo con lo scrocco, con CISA Multitop MATIC, che assicura sempre la chiusura anche con catenaccio.

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Edifici antisismici Isotex. Sistema costruttivo, caratteristiche e normative

Edifici antisismici Isotex. Sistema costruttivo, caratteristiche e normative

L’Italia è uno dei Paesi a maggior rischio sismico del Mediterraneo per la sua posizione geografica, collocata nella zona di convergenza tra Africa e Eurasia. Le zone a più elevata sismicità sono: il dorsale appenninico, la Calabria, la Sicilia, il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale.
Una panoramica che fa ben comprendere quanto sia importante prevedere costruzioni sicure, soprattutto a fronte degli ultimi eventi sismici che hanno messo in risalto le criticità e i limiti di alcuni metodi costruttivi.

Le NTC 2018 stabiliscono anche quello che viene definito “Stato Limite”: condizione, superata le quale, la struttura – o uno dei suoi elementi costruttivi – non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata. Nella definizione di stato limite si distinguono:
• Stato limite di operatività (SLO): a seguito di un sisma la costruzione (compresi i suoi elementi strutturali e non) non deve subire danni
• Stato limite di danno (SLD): a seguito di un sisma la costruzione nel suo complesso subisce danni non significativi per gli utenti e non viene compromessa la capacità di resistenza e di rigidità
• Stato Limite di salvaguardia della vita (SLV): a seguito del terremoto l’edificio subisce gravi danni e crolli delle componenti non strutturali e strutturali a cui si aggiunge una significativa perdita di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione invece conserva resistenza e rigidezza per azioni verticali
• Stati limite di prevenzione del collasso (SLC): a seguito di un terremoto la costruzione subisce gravi crolli delle componenti strutturali e non. La costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali e orizzontali

Per quanto riguarda la costruzione di edifici residenziali la normativa si limita agli SLV, quindi la salvaguardia degli utenti dopo un evento sismico. Non viene presa in considerazione la tutela degli immobili: questo significa che gli edifici possono risultare vulnerabili e subire crolli, comportando un esiguo investimento economico per le riparazioni. Per superare questo gap bisognerebbe adottare, a monte, sistemi costruttivi certificati antisismici per limitare il più possibile i danni agli edifici.

Identikit di un edificio antisismico
Riassumendo: quali sono le caratteristiche che deve avere un edificio per essere considerato antisismico? Possiamo identificare 3 requisiti:

• L’edificio deve resistere ai più forti terremoti della zona
• L’edificio deve essere agibile e abitabile dopo gli eventi sismici
• L’edificio non deve danneggiarsi

Per far sì che questi requisiti vengano rispettati occorre che ogni edificio:
• Sia costruito con materiali affidabili
• Abbia una forma regolare in pianta e in altezza, al fine di garantire stabilità
• Abbia elementi portanti, come travi e pilastri
• Abbia pareti antisismiche per impedire crolli o torsioni



Strutture antisismiche collaudate. La testimonianza di Isotex
Alla costruzione di un edificio antisismico concorrono una serie di importanti fattori e quindi professionalità…è un lavoro di squadra che vede scendere in campo le diverse realtà che contribuiscono a creare il progetto: impresa edile, fornitori dei materiali, architetti, progettisti. Scegliere un sistema costruttivo certificato antisismico significa fare un primo passo verso la realizzazione di un’abitazione sicura.
Il sistema costruttivo Isotex è certificato antisismico: è composto da solai e blocchi cassero in legno cemento che vengono riempiti in calcestruzzo, in cui viene sempre inserita un’armatura orizzontale e verticale che collega la fondazione ai cordoli dei solai fino al tetto, così da ottenere una
solida struttura armata. L’edificio così realizzato è quanto di meglio si possa ottenere in fatto di robustezza e compattezza, infatti si ottengono 4 pilastri ogni metro rispetto a 1 pilastro ogni 4 metri delle strutture tradizionali.
Siamo arrivati a questo grazie a un’accurata progettazione e a una serie di test puntualmente svolti ancora oggi. Da anni, infatti, collaboriamo con l’Università di Bologna e con il laboratorio Eucentre di Pavia con il fine di testare la resistenza e l’efficacia delle pareti portanti Isotex; test che ci hanno permesso di migliorare sempre di più la resa dei nostri prodotti.
Un dato significativo e concreto: delle oltre 80.000 abitazioni realizzate con i nostri prodotti in Italia dal 1984 ad oggi, nessuna ha subito danni – nemmeno una cavillatura – nonostante gli eventi sismici di notevole intensità (al momento in Italia fino al 6.2° livello della scala Richter).

 

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Stanziati 8 milioni di euro per la mappatura dell'amianto negli edifici pubblici

Stanziati 8 milioni di euro per la mappatura dell'amianto negli edifici pubblici

Il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 8 milioni di euro per effettuare opere di ricognizione e digitalizzazione degli atti sulle bonifiche d'amianto sugli edifici pubblici.


Il Ministero ha firmato con Invitalia una convenzione che avrà inizio il primo gennaio 2021 per la mappatura degli edifici pubblici che contengono amianto e la digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche. Per tali attività si prevede una durata di 63 mesi.
Questa iniziativa si inserisce tra i progetti sull'amianto come attività continuativa del progetto Asbesto 2,0. Si ricorda che questo progetto, finanziato dal Ministero nel 2017 e nel 2018, prevedeva la definizione di una metodologia di indagine in grado di identificare gli edifici con presenza di amianto nelle coperture, a partire dalle scuole.
La nuova convenzione, dunque in continuità, ha l'obiettivo di sistematizzare la mappatura delle coperture degli edifici pubblici contenenti amianto, in modo da rendere accessibili i dati agli addetti ai lavori mediante un unico applicativo informatico.
Inoltre, verrà effettuata la digitalizzazione dell'archivio cartaceo della Direzione Risanamento Ambientale, in modo tale da semplificare il controllo della documentazione.
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa si è espresso a riguardo affermando che: “Potenziare gli interventi di risanamento ambientale dalle bonifiche dei siti inquinati alla rimozione dell’amianto, è tra le priorità dell’azione di governo. Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono amianto e la digitalizzazione dell’archivio della Direzione ministeriale che si occupa di bonifiche sono uno strumento utile nell’ambito delle azioni di risanamento del territorio e del coordinamento e disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Deliziose sorprese in una confezione di classe, Allplan Engineering nella pratica

Deliziose sorprese in una confezione di classe, Allplan Engineering nella pratica

Fabbrica di cioccolato Harrer, Sopron (Ungheria) | Studio Ing. Báthory Tibor Gábor mérnökiroda

Un edificio non è semplicemente una struttura.
È anche un'opera d'arte completa realizzata trovando un'armonia tra un'architettura visionaria e un'ingegneria innovativa.
Un esempio eccellente di edificio dall'eleganza senza tempo che merita la definizione di "opera d'arte" è lo stabilimento di Sopron (Ungheria) dell'azienda cioccolatiera Harrer.

All'inizio del progetto, l'ingegnere Tibor Gábor Báthory ha dichiarato: "Vedetela in questo modo: il signor Harrer scrive la sceneggiatura e noi (architetti e ingegneri) giriamo il film".
Il committente, Karl Harrer, aveva idee estremamente precise, che Báthory e il suo team hanno dapprima tradotto in disegni e layout, per poi ricavarne un edificio.
Nella fattispecie, uno stabilimento di tre piani per la produzione di cioccolato completo di uffici e negozio. L'intento dichiarato era quello di elaborare un progetto generale "senza data di scadenza", evitando di appiattirsi sugli stili e sulle tendenze architettoniche del momento.
Nel rispetto del principio secondo cui la forma segue la funzione, forme essenziali convivono con caratteristiche strutturali insolite.

La forma dell'edificio potrebbe essere descritta come tre complessi rettangolari che "galleggiano" come scatole di cioccolatini uno sull'altro e uno accanto all'altro senza spostarsi dall'asse centrale.

Un aggetto lungo sette metri conferisce all'intera struttura un senso di leggerezza.
Ci sono stati numerosi ostacoli tecnici da superare, in particolare in fase di progettazione dell'armatura. Poiché in precedenza l'area scelta per la costruzione ospitava la cava di argilla di un mattonificio, gli ingegneri sono stati costretti a sviluppare fondamenta sofisticate.
A causa di uno strato di riempimento non compatto di spessore compreso tra cinque e sette metri, per questo progetto si sono rese necessarie fondamenta su pali che, unite a lastre in calcestruzzo gettate in opera, garantiscono una capacità di carico sufficiente.
Per soddisfare i requisiti del committente, che necessitava di tempi di realizzazione ridotti, gli esperti hanno deciso di utilizzare un metodo di costruzione rapido basato su intercapedini, lastre di laterocemento e solai tensionati.


La lastra superiore e quella inferiore della parte sporgente sono state realizzate in calcestruzzo gettato in opera.
Quella superiore si estende per sette metri in una direzione e per nove nell'altra, mentre quella inferiore misura rispettivamente 18 e 23 cm di spessore. I carichi relativamente alti hanno richiesto un metodo di calcolo strutturale di secondo ordine.
Con l'ausilio di un elevato contenuto di armatura nella posizione inferiore e in quella superiore, gli ingegneri sono riusciti ad attenersi alle inclinazioni stabilite.
L'eccezionale livello di resistenza è stato ottenuto mediante appositi strumenti. I carichi dell'aggetto sono sostenuti da due strutture all'interno.
I sostegni in calcestruzzo gettato in opera larghi 25 cm formano componenti verticali, mentre la lastra inferiore e un travicello al di sotto di quella superiore definiscono i componenti orizzontali.
I tiranti diagonali presenti in entrambe le travi sono realizzati in acciaio da costruzione BSt550 con un diametro di 120 mm.


"Con il software Allplan Engineering è stato possibile creare senza difficoltà anche i complessi dettagli dell'armatura." Tibor Gábor Báthory

Tibor Gábor Báthory trae una conclusione estremamente soddisfacente su questo progetto: "Credo che ci troviamo di fronte a un classico, un edificio che delizierà tanto la famiglia Harrer quanto i visitatori per i prossimi decenni".

Lo studio di ingegneria Báthory Tibor Gábor mérnökiroda è stato fondato nel 1993 a Sopron. Dalla progettazione delle armature degli edifici, col tempo l'attività della società si è ampliata fino a includere il monitoraggio e la gestione degli edifici stessi.
Tibor Gábor Báthory ha partecipato allo sviluppo del sistema di edilizia prefabbricata dell'azienda austriaca Decron GmbH e ha lavorato come ingegnere strutturale occupandosi dei sistemi portanti a piccoli pannelli delle case prefabbricate esportate da AEG Aktiengesellschaft (società con sede a Sopron) in Germania.


INFORMAZIONI DI SINTESI DEL PROGETTO
Concetto chiave: Progettazione edifici pubblici
Software utilizzato: Allplan Architecture / Allplan Engineering

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Versatilità progettuale e strutturale per lo stabilimento produttivo CSF INOX

Versatilità progettuale e strutturale per lo stabilimento produttivo CSF INOX

BIM: quando non si lascia nulla al caso

Versatilità progettuale e strutturale per lo stabilimento produttivo CSF INOX

Una costruzione improntata alla versatilità
Per il progetto del nuovo stabilimento  produttivo della CSF Inox a Montecchio Emilia, lo Studio Associato di ingegneria INOVING ha orientato le proprie scelte progettuali ed esecutive all'insegna della massima flessibilità. Ciò è dovuto al fatto che il lavoro si inserisce fin dal principio in un progetto più ampio e rappresenta il primo stralcio di un complesso più arti colato, orientato a realizzare il nuovo polo direzionale dell'azienda all'interno di un lotto di circa 50'000 mq. Quind i nella pianificazione e nello sviluppo proget t uale si è dovuto tenere conto delle esigenze di un ampliamento futuro. Per questo, dal punto di vista strutturale si è scelto di realizzare una struttura in acciaio, ideale per assicurare al comportamento nei confronti di azioni sismiche.

La struttura è quindi realizzata con colonne in profilati HE, travi principali a struttura reticolare e travi shed reticolari e/o con profilat i pieni.

Numeri, geometrie e caratteristiche del progetto
Il fabbricato copre una super ficie di circa 6.700 mq su un lotto complessivo di 15.000 mq e presenta una forma geometrica regolare arricchita da un aspetto
architettonico originale creato con un tamponamento perimetrale della porzione superiore, non ortogonale rispetto al piano del terreno , con un aggetto di circa un metro rispetto al perimetro di base del fabbricato.
La copertura, con una conformazione a shed per offrire un buon livello di luminosità, ha un'altezza sotto le travi principali di 8,50 m ed è re alizzata con pannelli sandwich in lamiera preverniciata accoppiati a materiali isolanti ad elevate prestazioni, al fine di garantire valori di coibentazione termica e sfasamento termico tale da garantire una classe energetica A4.
Gli impianti saranno coalimentati per il 50% del fabbisogno energetico complessivo da un impianto fotovoltaico della pot enza di circa 250 KW, quale concreta risposta alle prescrizioni sull'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Il fabbricato ospiterà il nuovo comparto produttivo dell'azienda committente, con locali accessori dedicati a magazzino, aree dedicate all'accoglienza del personale con spogliatoi, locali di servizio, infermeria, area ristoro e servizi igienici, spazi dedicati agli uffici e sale riunioni, e ancora locali tecnici e magazzino utensili.
Sul lato sud-est, un ampio terrazzo scoperto accoglie gli impianti di aspirazione e climatizzazione, mentre al piano terra della stessa porzione trovano spazio i locali compressori e ricarica muletti.

La fase preparatoria del progetto quale base per il suo successo
La fase preparatoria del progetto e lo studio preliminare di fattibilità hanno giocato un ruolo fondamentale per l'analisi e la razionalizzazione di tutte le variabili in gioco, al fine di prevedere, gestire e ottimizzare al meglio le diverse fasi progettuali, le lavorazioni e i nodi esecutivi, nonché le tempistiche e i costi.
Per questo tipo di analisi e progettazione lo studio INOVING si è avvalso dei software Allplan Engineering e Allplan Architecture, soluzioni avanzate per la progettazione strutturale ed esecutiva. Inoltre è stato utilizzato Allplan Bimplus, la piattaforma di condivisione Open BIM che ha permesso di coordinare in maniera efficiente tutte le discipline che intervengono nel progetto costruttivo, eliminando sul nascere rischi di interferenze, sovrapposizioni o incompatibilità.

I vantaggi delle soluzioni software per la gestione efficiente dei progetti
I software di BIM Authoring Allplan, sono stati determinanti lungo tutto il percorso progettuale, dallo studio preliminare ai calcoli strutturali, dall'elaborazione dei modelli del progetto definitivo allo sviluppo del progetto esecutivo.
In un progetto come questo, uno dei benefit principali derivanti dall'impiego di una piattaforma di collaborazione interdisciplinare (Allplan Bimplus) è dato dall'efficace opportunità di controllo e capacità di gestione dei dati provenienti e originati con software di progettazione molto diversi tra loro.
In tal modo si semplifica enormemente l'interazione e lo scambio dei dati specialistici dei diversi professionisti coinvolti , grazie alla perfetta compatibilità dei file di interscambio e alla precisione nell'importazione delle informazioni provenienti dalle diverse fonti. Si è potuto quindi operare con la massima razionalità nell'analisi delle interferenze, analizzando le congruenze dei diversi livelli di progettazione e anticipando le diverse problematiche, con precisione elevatissima.
Anche tutti i passaggi impiantistici sono stati studiati e rappresentati nel modello BIM 30.

Semplicità e ottimizzazione del cantiere
Anche le sequenze cantieristiche e le attività di movimento terra sono state gestite con i software Allplan, analizzando nel dettaglio i lievi ma significativi dislivelli del terreno. Questo ha consentito, già nel corso del primo stralcio esecutivo, di valutare i movimenti terra necessari per urbanizzare gli interi 50.000 mq del lotto, ottimizzando la quota di imposta degli edifici in modo da ridurre i volumi movimentati, ottenendo così una notevole riduzione di costi cantieristici.
Sia la progettazione esecutiva delle fondazioni in CA, in capo a INOVING, sia la progettazione delle sovrastrutture metalliche (a cura dell'impresa esecutrice), sono state eseguite con il metodo BIM. Allplan ha consentito di federare agevolmente i dati provenienti dall'esterno e di prevenire le potenziali interferenze dovute al posizionamento delle sovrastrutture metalliche, fissate alle fondazioni mediante tirafondi. La simulazione è stata eseguita imponendo una "soft clash" avente 2 cm di tolleranza rispetto al posizionamento delle gabbie di armatura, risolvendo ancora in fase progettuale le eventuali collisioni, e accelerando così la fase esecutiva. Allo stesso modo, la realizzazione dei diversi organismi impiantistici, strutturali, architet­ tonici, di rivestimento e di completamento è stata accuratamente pianificata, velocizzando e semplificando le fasi di realizzazione.
Il posizionamento stesso dei macchinari produttivi già presenti nel vecchio stabilimento, così come i percorsi, le aree di passaggio e movimentazione sono stati pianificati in fase progettuale.

L'intera gestione della fase esecutiva è stata eseguita con strumenti cloud. Grazie all'uso di Allplan Bimplus la comunicazione tra la Direzione Lavori e il gruppo di lavoro è avvenuta in modo organico ed efficace.

Impresa esecutrice e committenza hanno infatti av uto accesso al modello BIM e agli elaborati te cnici in forma rapida e immediata.

Scarica qui sotto il case study completo.

 

 

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Testo Unico Edilizia: quali sono le modifiche?

Testo Unico Edilizia: quali sono le modifiche?

La Legge 11 settembre 2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha reso definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001,Testo Unico Edilizia.

In particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del vecchio Testo Unico Edilizia, riguardanti le regole per la demolizione e ricostruzione degli edifici e la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A o in nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, e purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.

Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Sono considerati interventi di nuove costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, fatta eccezione per quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il nuovo testo prevede anche che per gli  immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

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Facciate di edifici civili, le nuove misure antincendio

Facciate di edifici civili, le nuove misure antincendio

La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale per le chiusure degli edifici civili è incentrata al perseguimento di tre importanti obiettivi di sicurezza antincendio:
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Per lo studio sella strategia antincendio da adoperare per ogni edificio civile sono considerate delle soluzioni conformi, ammettendo comunque delle soluzioni alternative.
A tal fine vengono valutate le chiusure d'ambito in base ai loro componenti, i quali devono possedere i requisiti di reazione al fuoco, e in base all'altezza dell'edificio, non sono richiesti ad esempio, requisiti di reazione al fuoco per le coperture di edifici aventi massima quota dei piani ≤24m. La RTV impone che debbano possedere i requisiti di resistenza al fuoco tutti gli elementi delle chiusure d'ambito di edifici civili, ad esclusione di edifici aventi carico d’incendio specifico qf≤200 MJ/m2 e i compartimenti, se dotati di misure di controllo dell'incendio di livello di prestazione V.
Inoltre, la bozza contiene le indicazioni relative alle vie di esodo degli edifici. A tale proposito afferma che se le facciate degli edifici sono costituite da materiali fragili o possono avvenire delle rotture e distacchi di materiale in caso di incendio, le vie di esodo i luoghi sicuri devono essere protetti dall'eventuale caduta di parti della facciata. Inoltre, afferma che le intercapedini delle facciate a doppia pelle non possono essere impiegate come vie di esodo.
In caso di presenza di impianti tecnologici e di servizio, almeno la porzione di chiusura d'ambito interessata deve prevedere una fascia di separazione che la circoscriva e deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco EI30, o essere di classe Broof se in copertura.
Tra le altre indicazioni la RTV prescrive l'utilizzo di fasce di separazione tra i compartimenti di un edificio, realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco e aventi classe di resistenza al fuoco E30-ef o RE 30-ef se portanti. Infatti, se posta in facciata una fascia di separazione orizzontale tra compartimenti, con uno sviluppo ≥1,00m è limitata la propagazione verticale dell’incendio, se è posta una fascia di separazione verticale invece, si limita la propagazione orizzontale dell'incendio. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti, con sviluppo ≥1,00m, limita la propagazione orizzontale.
Ai fini della verifica la conformità di un sistema di facciata ai requisiti di resistenza al fuoco deve essere comprovata secondo normativa.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Cessione del credito e sconto in fattura. Scopri come riqualificare il tuo edificio o abitazione praticamente gratis

Cessione del credito e sconto in fattura. Scopri come riqualificare il tuo edificio o abitazione praticamente gratis

Abbatti i costi di riqualificazione energetica grazie a Valore Energia


Grazie alla cessione del credito ed allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.
I mesi di marzo ed aprile del 2020 sono stati duri per tutti i settori produttivi, anche per quello legato all’efficientamento energetico degli edifici.
L’emergenza coronavirus ha praticamente paralizzato quasi tutte le attività dell’economia italiana, costringendo il governo ad approvare misure di lockdown.
Ma dopo ogni periodo di crisi di solito si aprono delle nuove opportunità. Opportunità che nel nostro settore sono legate all’approvazione degli ecobonus del 110% che potrebbero, grazie allo sconto in fattura ed alla cessione del credito, in alcuni casi, permettere anche di realizzare i lavori di efficientamento energetico praticamente gratis.
Questo ecobonus è quindi un'occasione unica per abbattere i costi di questi interventi come noi di Valore Energia sappiamo benissimo visto che siamo specializzati proprio in questi servizi al contribuente!
In questo articolo quindi proviamo a fare il punto su questi nuovi ecobonus cercando di illustrare al meglio il nostro servizio. Continua a leggere per scoprire di più!

Validità delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
Le misure previste a sostegno dell’edilizia e del settore dell’efficientamento energetico saranno valide a partire dal 1°luglio 2020 e si potranno fino al 31 dicembre 2021. Se avete già iniziato questo tipo di lavori prima del lockdown non temete: a fare fede sarà infatti la data della fattura con la quale salderete questi lavori. Basterà quindi saldarla dopo il 1° luglio 2020.

Le novità principali dell’ecobonus
Le novità principali di questa misura di sostegno all’economia riguardano soprattutto l’ammontare dei contributi, gli interventi che ne possono usufruire ed i requisiti necessari ad essi. Cerchiamo di fare il punto qui di seguito.
1. L’aliquota della detrazione fiscale è del 110%; questo in pratica significa sarà possibile realizzare i lavori gratis!
2. Le modalità con cui sarà possibile riscuotere gli incentivi: sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.
3. Gli interventi che potranno usufruire di queste detrazioni sono di più rispetto alle precedenti detrazioni fiscali.
4. Per quanto riguarda i requisiti di questi interventi è necessario che questi assicurino il miglioramento di 2 almeno classi energetiche attestate con APE salvo casi particolari. Inoltre l'intervento che effettuerete dovrà essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento.
Le novità previste, ovviamente non si fermano qui. Quello che abbiamo scritto fino a questo momento è solamente un breve riassunto delle novità principali previste dal DL Rilancio. Per conoscerle più in dettaglio ti invitiamo a consultare il nostro sito web valorenergia.it

A quanto ammontano questi incentivi del 110%?
Le agevolazioni previste per gli interventi prevedono una spesa massima di:

•    30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
•    60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
•    48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

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Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Superbonus 110%: ecco tutte le modifiche in arrivo

Una sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Demolizione, ricostruzione e limite di distanza tra fabbricati

Demolizione, ricostruzione e limite di distanza tra fabbricati

Secondo il Consiglio di Stato nel caso di demolizione seguita dalla fedele ricostruzione di un edificio (o di una parte dello stesso) non si applicano i limiti di distanza inderogabili previsti dal D.M. 1444/1968, ma si deve fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato preesistente.

Nel caso di specie il ricorrente si opponeva all’ordine di sospensione dei lavori per la ricostruzione di parte di un edificio che risultava ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista nell’elaborato progettuale allegato al permesso di costruire concesso nel 2011 e dalle NTA del piano regolatore. Il ricorrente sosteneva trattarsi di una mera ristrutturazione edilizia a seguito di demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10/06/2020, n. 3710, preso atto che dai rilevamenti aerofotogrammetrici risultava che l’ubicazione attuale del corpo di fabbrica dell’abitazione dell’appellante era la medesima di quella precedente, ha ritenuto innanzitutto che le disposizioni sulle distanze legali a cui il Comune avrebbe dovuto far riferimento per accertare la legittimità delle opere erano quelle vigenti al momento della costruzione dell’edificio preesistente (nel caso di specie avvenuta nel 1962).

I giudici hanno inoltre ricordato che secondo la costante giurisprudenza (vedi C. Stato14/09/2017, n. 4337; C. Stato 23/06/2017, n. 3093; C. Stato 08/05/2017, n. 2086), la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 1444/1968 sulla distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal Codice civile.
Tuttavia, la disposizione del n. 2 dell’art. 9, D.M. 1444/1968 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.

Ed infatti, applicando il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro precedente, si otterrebbe che l'immobile non potrebbe essere demolito e ricostruito se non arretrando rispetto all’allineamento preesistente (con conseguente vulnus estetico e possibile perdita di volume, realizzando quindi un improprio “effetto espropriativo” del D.M. 1444/1968). Inoltre, il singolo arretramento (imposto per effetto di una non coerente applicazione della norma), produrrebbe anche la realizzazione di spazi chiusi, rientranze ed intercapedini nocivi per le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e decoro, che invece l’art. 9, D.M. 1444/1968 intende perseguire.

In definitiva:
- le norme sulle distanze di cui al D.M. 1444/1968 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull'esistente;
- la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) “per la prima volta” (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili con successiva ricostruzione.

Su queste basi, secondo il Consiglio di Stato, la circostanza che nella fattispecie si trattasse di una demolizione con fedele ricostruzione ha reso irrilevante il fatto che il permesso di costruire da ultimo assentito prevedesse distanze maggiori.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

FLIR presenta la termocamera compatta C5 con connettività cloud

FLIR presenta la termocamera compatta C5 con connettività cloud

Progettato per i settori costruzioni, produzione e utility, il nuovo modello dell'affermata Cx-Series carica istantaneamente le immagini nel cloud
              
FLIR Systems, ha annunciato la termocamera compatta FLIR C5 che integra la nuova connettività cloud FLIR Ignite™ e funzioni Wi-Fi, progettata per i settori manutenzione di edifici, produzione e utility. FLIR C5 è una termocamera in formato tascabile dotata di strumenti che facilitano la condivisione e riducono i tempi diagnostici per verifiche elettriche, ingegneria meccanica, ispezione di case ed edifici, controlli energetici e imprese.

La C5 è la prima termocamera FLIR Cx-Series ad offrire la soluzione cloud FLIR Ignite. La connessione Wi-Fi consente di caricare, archiviare ed eseguire il backup di immagini e video direttamente su FLIR Ignite. I dati possono essere gestiti ed inviati via email da qualsiasi dispositivo mobile o computer desktop. La centralizzazione di tutte le immagini e i video in un unico contenitore agevola e facilita la condivisione dei dati con il proprio team e la creazione di rapporti per i clienti.
Il sensore termografico FLIR Lepton® e la tecnologia MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), brevettata da FLIR, che sovrappone i dettagli visibili sulle immagini termiche per creare un'immagine nitida, consentono di individuare immediatamente i problemi non visibili ad occhio nudo.

“FLIR C5 aiuta i professionisti a risolvere i problemi più rapidamente e in sicurezza guidandoli verso l'origine dei problemi, tra cui guasti elettrici, fusibili surriscaldati, dispersioni termiche, problemi idraulici e umidità,” afferma Rickard Lindvall, General Manager, Solutions Line of Business di FLIR. "La C5 è compatta, di dimensioni ideali per essere portata in tasca o nella borsa degli attrezzi ed essere sempre pronti ad ispezionare celermente."
La FLIR C5 è disponibile per l'acquisto in tutto il mondo a $699 (€ 649) su FLIR.com o presso i distributori autorizzati FLIR.

Per saperne di più, visita www.flir.com/C5

Energia: a Milano il primo servizio di One Stop Shop metropolitano con ENEA per la riqualificazione degli edifici

Energia: a Milano il primo servizio di One Stop Shop metropolitano con ENEA per la riqualificazione degli edifici

ENEA e la Città Metropolitana di Milano hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un servizio di “One Stop Shop”, ovvero uno sportello unico locale per supportare i proprietari di immobili pubblici e privati nel processo di riqualificazione energetica degli edifici.

Lo sportello metterà a disposizione tutte le informazioni utili per conoscere le caratteristiche del proprio edificio, da una stima dei consumi alle potenzialità di risparmio in bolletta, fornendo indicazioni sulle tecnologie d’intervento più diffuse, la tipologia di professionisti da consultare per ogni step del processo di riqualificazione e i meccanismi di incentivazione attualmente disponibili. La definizione del percorso di ristrutturazione e le guide di orientamento per gli utenti saranno rese fruibili attraverso una piattaforma dedicata.

Nei prossimi 18 mesi ENEA e la Città Metropolitana di Milano prevedono di realizzare la prima versione del servizio. Saranno utilizzati come casi pilota alcuni edifici reali i cui dati sono già disponibili grazie ad una sperimentazione messa in atto dai due enti, tra il 2017 e il 2018, a seguito di un progetto finalizzato ad effettuare diagnosi energetiche “leggere” sugli immobili del territorio metropolitano che dispongono di un impianto termico con potenza superiore ai 35 kW.

Lo sviluppo del progetto One Stop Shop si inserisce all’interno del sistema DeciWatt, un programma dell’Area Ambiente e tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano avviato a marzo 2020, che per implementare l’efficienza energetica negli edifici mette a sistema strumenti di digitalizzazione del territorio come Decimetro, la nuova piattaforma istituzionale per la consultazione di informazioni geografiche relative ai Comuni appartenenti al territorio metropolitano milanese.

In questa fase iniziale del progetto partirà un tavolo tecnico con tutti i soggetti della filiera della ristrutturazione degli edifici. “Si partirà con il piede giusto solo se si riuscirà a lavorare in sinergia con progettisti, imprese, amministratori condominiali, consumatori, istituti finanziari e con il coinvolgimento dei Comuni del territorio metropolitano - afferma Mauro Marani, responsabile della Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo Territoriale del Dipartimento DUEE di ENEA - Città metropolitana di Milano con la sue competenze nella gestione del territorio e l’esperienza maturata nel controllo degli impianti termici, ed ENEA che, grazie alla presenza del suo CCEI di Milano è in grado di mettere a disposizione del territorio competenze scientifiche e strumenti innovativi, sono riuscite a sviluppare un progetto molto ambizioso e in linea con le nuove direttive europee”.

 

Fonte: Enea

Che cos’è l’umidità di controspinta? Come si risolve?

Che cos’è l’umidità di controspinta? Come si risolve?

Infiltrazione laterale su parete controterra? Come si risolve?

Le murature di un edificio possono manifestare segni di umidità. Le cause del fenomeno, come si sa, possono essere diverse: umidità da condensa, umidità di risalita, umidità derivante da infiltrazioni per un danno meccanico subito dalla struttura o dall’assenza dell’impermeabilizzazione.

Le infiltrazioni laterali in pareti controterra
Può succedere che a causa della presenza di acqua nel terreno, determinata dall’innalzamento della falda acquifera oppure da abbondanti piogge, possano originarsi delle infiltrazioni in un edificio. Le pareti interrate o seminterrate, a contatto con la terra (appunto pareti controterra), se prive di un’adeguata impermeabilizzazione o lesionate in qualche punto, finiscono per accogliere acqua e compromettere i locali interni. Tale condizione, se prolungata nel tempo, renderà i locali invivibili alle persone e provocherà danni alla loro salute.

Come si manifesta l’umidità di controspinta su pareti controterra
Le infiltrazioni, che quindi determinano l’umidità di controspinta, possono manifestarsi in zone localizzate o sull’intera superficie, con macchie e bagnamenti. Ciò dipende in special modo dal materiale di costruzione: se la muratura è in pietrame la controspinta laterale bagnerà l’intero muro, se la muratura è in calcestruzzo le aree bagnate si concentreranno nelle riprese di getto e nelle fessure.

Come risolvere il problema
Esistono soltanto due metodi efficaci per risolvere, in maniera definitiva, il problema delle infiltrazioni da controspinta laterale:
– Scavare, rimuovere tutta la terra e intervenire all’esterno dei muri, creando una impermeabilizzazione degli stessi (procedimento lungo e costoso);
– Iniettare nelle pareti con infiltrazioni delle resine idroespansive e idroreattive che vadano a creare uno strato impermeabilizzante tra la parete stessa e il terreno (procedimento rapido, di un paio di giorni, e a un costo meno impattante rispetto al precedente).

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Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Il Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

***
L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

L'agibilità degli edifici richiede anche la conformità edilizia e urbanistica

L'agibilità degli edifici richiede anche la conformità edilizia e urbanistica

Secondo il TAR, non si può considerare agibile un immobile che sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio. Anche in caso di segnalazione certificata, permane la possibilità che un immobile sia dichiarato inagibile.

Nel caso esaminato dal TAR Campania-Salerno 03/12/2019, n. 2138, il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Comune aveva negato il rilascio del certificato di agibilità di un albergo perché alcune parti - per le quali era in corso un procedimento di sanatoria - non risultavano in regola con le norme urbanistiche ed edilizie. La vicenda si svolgeva nella vigenza dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, ora abrogato dal D. Leg.vo 222/2016 che ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (vedi La certificazione di agibilità degli edifici).
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento di agibilità è volto ad una verifica tecnica, come tale del tutto estranea al procedimento amministrativo di sanatoria ancora pendente per alcuni locali oggetto della richiesta. Inoltre, adduceva la formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, in quanto il provvedimento di diniego era pervenuto oltre il termine previsto dal citato art. 25.

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha in primo luogo affermato che il certificato di agibilità può riguardare esclusivamente le sole opere legittime ab origine o per intervenuta sanatoria. La presenza di consistenze ancora non assentite, né legittimate da specifici titoli edilizi e urbanistici rendeva dunque impossibile da parte dell’amministrazione l’accoglimento della richiesta del certificato di agibilità, e ciò anche in pendenza di un procedimento di sanatoria.

In altri termini, l’agibilità può essere negata non solo in caso di mancanza delle condizioni igieniche, ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio.
Tale interpretazione è in linea con la prevalente giurisprudenza (si veda ad esempio TAR Lombardia 10/02/2010, n. 332), basata in particolare sull’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 1, secondo il quale la domanda di agibilità deve essere corredata, fra l’altro, da una dichiarazione del richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato (l’art. 25 del D.P.R. 380/2001, vigente al momento della pronuncia in commento, è stato ora abrogato, ma la formulazione sopra indicata è riportata in modo pressoché identico nell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 medesimo).
Del resto appare assurdo, si legge nella sentenza, che il Comune rilasci l’agibilità a fronte di un’opera magari palesemente abusiva e destinata quindi con certezza alla demolizione, apparendo tale comportamento dell’amministrazione contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico interesse.

Quanto sopra si può affermare - come nella fattispecie esaminata dalla sentenza - anche ove fosse pendente un procedimento di sanatoria edilizia.

In secondo luogo, secondo i giudici, la mancanza del presupposto della legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile esclude la possibilità di ritenere formato il silenzio assenso sull’istanza di agibilità di cui all’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 4. Ed infatti le ipotesi di silenzio assenso, vale a dire di provvedimento implicito favorevole su un’istanza di parte, non si sottraggono alla precondizione della sussistenza di tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso (diversamente si potrebbe arrivare a ritenere agibile in via di silenzio assenso un immobile cui l’agibilità sarebbe negata in caso di procedimento espresso).
Tale affermazione conserva la sua valenza anche nella vigenza della nuova disciplina dettata dal D. Leg.vo 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia prevedendo in luogo del rilascio del certificato di agibilità la presentazione di una segnalazione certificata da parte dell’interessato. Infatti, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 380/2001, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it